Inquilino moroso, non si paga l’l’IRPEF sui canoni d’affitto non percepiti e anche per i contratti precedenti al 2020. La novità è contenuta negli emendamenti al decreto Sostegni approvati in Commissione al Senato, e riprende quanto previsto dal testo del Sostegni bis diffuso in bozza.
Inquilino moroso, niente IRPEF sui canoni d’affitto non pagati e anche per i contratti stipulati prima del 2020.
La novità è ufficiale con l’approvazione degli emendamenti al decreto Sostegni da parte delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Il testo licenziato il 4 maggio 2021 è ora pronto per l’approdo in Aula e per il prima via libera definitivo.
In merito ai canoni di locazione non percepiti, viene previsto che in caso di provvedimento di sfratto o ingiunzione di pagamento, le rate dell’affitto non pagate dall’inquilino non concorreranno più alla formazione del reddito fondiario del contribuente.
Una norma già prevista ma che in precedenza si applicava solo ai canoni d’affitto non pagati relativi a contratti stipulati dal 1° gennaio 2020. Il decreto Sostegni allarga le maglie e “cancella” l’IRPEF sulle somme non effettivamente percepite.
Una novità che arriva a ridosso dell’avvio della stagione del modello 730/2021, che dal 10 maggio sarà disponibile in modalità precompilata.
Inquilino moroso, via l’IRPEF sui canoni d’affitto non pagati: novità del decreto Sostegni
Non concorrono alla formazione del reddito del contribuente i canoni di locazione non percepiti dal 1° gennaio 2020, a prescindere dalla data di stipula del relativo contratto d’affitto.
Nel caso di inquilino moroso, non sarà più necessario anticipare le tasse sui canoni d’affitto non percepiti.
L’approvazione degli emendamenti al decreto Sostegni introduce in via definitiva una novità già tratteggiata nella bozza del Sostegni bis, escludendo dalla tassazione IRPEF i redditi relativi alle rate dell’affitto non percepite.
Riprendendo quanto già previsto dall’articolo 3-quinquies del decreto legge n. 34/2019, il reddito fondiario indicato in dichiarazione dei redditi non dovrà tener conto degli affitti non corrisposti dal 1° gennaio 2020.
Sarà tuttavia necessario che la mancata percezione degli stessi sia comprovata da un’intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento.
La modifica introdotta in sede di conversione in legge del decreto Sostegni elimina quale requisito per beneficiare della non tassazione la circostanza che il contratto d’affitto relativo ad immobili ad uso abitativo sia stipulato dal 1° gennaio 2020.
Tale data risulta ad oggi rilevante esclusivamente per considerare quali regole applicare in materia di tassazione dei canoni non riscossi.
Credito d’imposta per i canoni d’affitto non percepiti prima del 1° gennaio 2020
La data del 1° gennaio 2020 rappresenta uno “spartiacque” per la definizione della disciplina fiscale da applicare ai canoni d’affitto non percepiti.
Per i canoni di locazione non percepiti in data antecedente, le somme continuano a concorrere alla formazione del reddito fondiario del contribuente nel periodo d’imposta cui si riferiscono.
Per le imposte versate sui canoni non percepiti è riconosciuto un credito d’imposta di pari importo, ma solo in seguito al procedimento di sfratto per morosità. Insomma, un iter più lungo per il rimborso della somma anticipata dal contribuente.
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