Spesometro: cosa fare se si riceve la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate?

Francesco Oliva

7 Aprile 2017 - 07:15

L’Agenzia delle Entrate sta inviando in questi giorni le comunicazioni di anomalia relative allo spesometro 2014: ecco cosa fare in questi casi.

Spesometro: cosa fare se si riceve la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate?

L’Agenzia delle Entrate sta inviando circa 30.000 comunicazioni ai contribuenti per discordanze individuate tra i dati dello spesometro 2014 e le dichiarazioni dei redditi.

Nuova tranche di 28.440 comunicazioni e inviti preventivi per segnalare discordanze e incongruenze emerse grazie all’incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazione dai contribuenti. Le imprese e i professionisti che non hanno dichiarato ai fini Iva, in tutto o in parte, le operazioni attive effettuate nel 2014, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo allo stesso anno, potranno regolarizzare l’anomalia emersa ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

Con il provvedimento numero 57490/2017, infatti, l’Agenzia fissa modalità e procedure utilizzate per mettere a disposizione dei contribuenti, in maniera preventiva, le informazioni utili ad adempiere correttamente ai propri doveri fiscali e ad evitare, quindi, controlli.

Spesometro: comunicazione di anomalia via pec

L’Agenzia delle Entrate sta spedendo le comunicazioni via e-mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, in modo da informare il contribuente della sua posizione fiscale, consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte anomalie.

Come tutte le comunicazioni di anomalia dell’Agenzia delle Entrate anche quella relativa allo «spesometro» contiene i dati relativi al contribuente, l’anno di imposta e il numero progressivo che identifica la comunicazione di anomalia, ovvero tutte le informazioni utili al contribuente per identificare correttamente l’Ufficio che ha emesso l’atto, in modo da poterlo facilmente contattare per informazioni o per giustificare i dati comunicati. Inoltre, la dichiarazione di anomalia contiene anche il protocollo identificativo e il nome dell’intermediario che ha inviato la comunicazione dei dati clienti e fornitori.

La principale anomalia che può essere contestata al contribuente riguarda l’incrocio dei dati presenti nello «spesometro», con quelli dichiarati nella dichiarazione Iva. Ad esempio, nel caso in cui la comunicazione del valore complessivo degli acquisti di beni, comunicati dai clienti del contribuente, presente nello «spesometro», risulti essere di importo maggiore rispetto all’ammontare delle operazioni attive che sono state riportate nel quadro VE del modello Iva del contribuente, scatterà una anomalia che l’Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare.

In pratica, attraverso questo controllo incrociato l’Agenzia vuole individuare quei contribuenti che hanno omesso, volontariamente o inconsapevolmente, operazioni rilevanti ai fini Iva, evitando di versare la relativa imposta nei termini dovuti. E’ bene precisare che, l’Agenzia delle Entrate non ha definito alcun livello di tolleranza minima consentita per gli scostamenti, in grado di far scattare l’invio della comunicazione di anomalia al contribuente.

Spesometro e comunicazioni di anomalia: le scelte a disposizione del contribuente

L’obiettivo di questa tipologia di comunicazione preventiva è quella di permettere una maggiore collaborazione e trasparenza tra Fisco e contribuente, permettendo a quest’ultimo di usufruire del ravvedimento operoso, per sanare la posizione anomala, prima dell’avvio di un accertamento vero e proprio. Infatti, in caso di errore il contribuente può sanare autonomamente la propria posizione beneficiando delle sanzioni ridotte del ravvedimento, senza il bisogno di dover attendere l’arrivo dell’avviso di accertamento, che conterrà sanzioni sicuramente più onerose.

Attraverso la comunicazione, vengono date al contribuente tutte le informazioni al fine di permettere a quest’ultimo di valutare l’effettiva correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, ed eventualmente, fornire tutte le informazioni utili al fine di chiarire e sanare completamente la presunta anomalia riscontrata.

Un classico esempio di informazioni che possono portare a chiudere la situazione di anomalia è quello riguardante una fattura non inserita nello spesometro dell’anno contestato perché già inserita l’anno precedente. In questo caso, per il contribuente sarà necessario comunicare la notizia agli Uffici che verificheranno la correttezza delle vostre indicazioni.

In caso contrario, quando il contribuente non vuole o è in grado di dare informazioni più specifiche agli Uffici, questi decideranno se iniziare un’attività ispettiva, attraverso l’emissione di un avviso di accertamento, oppure se chiudere comunque la procedura, in caso di errori poco rilevanti.

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