Come correggere gli errori nelle comunicazioni liquidazioni Iva trimestrali? Il contribuente ha due opzioni: inviare una nuova comunicazione LIPE o correggere in dichiarazione annuale. Istruzioni
I contribuenti tenuti agli adempimenti Iva devono inviare trimestralmente le comunicazioni periodiche LIPE ( liquidazioni periodiche), ma cosa succede in caso di errori? Come si possono correggere gli errori nelle comunicazioni Iva trimestrali?
Si ricorda che non tutti i titolari di partita Iva devono mettere in atto gli adempimenti Iva, ad esempio i forfettari ne sono esclusi. Chi però è tenuto a tali oneri deve presentare la dichiarazione Iva e a trasmettere all’Agenzia delle Entrate telematicamente le comunicazioni Iva trimestralmente. Si tratta delle liquidazioni periodiche Iva, conosciute più semplicemente come LIPE di cui la dichiarazione Iva annuale è riepilogativa.
Tale adempimento è stato introdotto con il decreto legge 93 del 2016 che ha modificato il decreto legge 78 del 2010 aggiungendo a esso l’articolo 21 bis. L’obiettivo del legislatore con l’introduzione dei nuovi obblighi è attuare un più deciso contrasto all’evasione fiscale, infatti, dopo aver effettuato comunicazione periodica LIPE, l’Agenzia delle Entrate è in grado di confrontare le informazioni in essa contenute con le fatture emesse e ricevute e i versamenti Iva effettuati.
Ciò implica che un’eventuale difformità emerge subito anche con semplici controlli automatizzati.
Ecco come correggere eventuali errori commessi nelle liquidazioni periodiche Iva LIPE.
Ravvedimento operoso nelle comunicazioni trimestrali LIPE 2025
Il nostro legislatore, per le varie dichiarazioni da effettuare ai fini del versamento delle imposte, prevede la possibilità di operare il ravvedimento operoso, cioè l’opportunità di effettuare delle correzioni anche oltre i termini, nel caso in cui ci siano errori od omissioni nelle dichiarazioni, generalmente prima che l’Erario abbia notato “l’errore”.
Questo avviene anche con la dichiarazione LIPE, attraverso l’invio di una nuova comunicazione della liquidazione periodica che sostituisca la precedente, oppure direttamente nella dichiarazione Iva annuale, che può essere considerata «riepilogativa» delle varie dichiarazioni trimestrali e «innovativa» nel caso in cui il contribuente preferisca inglobare la comunicazione LIPE relativa al quarto trimestre con la dichiarazione annuale.
In dichiarazione annuale per correzioni e integrazioni alle comunicazioni trimestrali deve essere compilato il quadro VH, denominato “Variazioni delle comunicazioni periodiche”.
Vediamo ora la correzione delle comunicazioni Lipe 2025.
Come correggere errori o omissioni nelle comunicazioni delle liquidazioni Iva trimestrali
Per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni previste dal ravvedimento operoso, in caso di dati rilevanti ai fini Iva omessi o errati, occorre sanare l’irregolarità inviando una nuova liquidazione Iva trimestrale e versando, anche in tempi diversi, la sanzione prevista.
Il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate accoglie anche le comunicazioni inviate successivamente alla prima e oltre il termine di scadenza, al fine di correggere errori e omissioni: in tal caso la nuova comunicazione sostituirà quella precedentemente trasmessa.
Anche in caso di ravvedimento operoso sono però applicate sanzioni previste dall’articolo 11, comma 2-bis, del dlgs. n. 471 del 1997.
Si ricorda che in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche, viene applicata la sanzione, la quale viene però ridotta in caso di ravvedimento. La percentuale di riduzione dipende dal lasso di tempo intercorso tra la data in cui è stata inviata la comunicazione e la data della sua correzione.
L’articolo 11 comma 2-bis prevede che per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Di seguito lo schema sanzionatorio:
Data regolarizzazione | Percentuale sanzione | Importo sanzione |
Entro 15 giorni data omissione | 1/9 di 250 € | 27,78 € |
Entro 90 giorni | 1/9 di 500 € | 55,56 € |
Entro un anno | 1/8 di 500 € | 62,50 € |
Entro 2 anni | 1/7 di 500 € | 71,43 € |
Oltre 2 anni | 1/6 di 500 € | 83,33 € |
Dopo la contestazione | 1/5 di 500 € | 100 € |
La sanzione deve essere versata con il modello F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo 8911. Tuttavia, non sempre è obbligatorio inviare la LIPE corretta: qualora la regolarizzazione degli errori ovvero l’invio dei dati omessi sia effettuata con la dichiarazione Iva, l’obbligo comunicativo viene meno.
Correzione Lipe autonoma o in dichiarazione Iva
In sostanza, la possibilità di correzione di dati omessi o errati relativi alle liquidazioni Iva trimestrali potrà esser effettuato in due diverse modalità:
- invio della comunicazione della liquidazione Iva omessa o errata (con sanzione ridotta entro 15 giorni dalla scadenza e ravvedibile in base alla data di regolarizzazione);
- correzione dei dati in dichiarazione Iva 2025 (riferita alle operazioni Iva del 2024), compilando il quadro VH e senza obbligo di nuovo invio della LIPE.
Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa, incompleta o errata. Praticamente viene compilata una nuova comunicazione LIPE che andrà a sostituire la precedente. In questo caso viene semplicemente compilato il quadro VP del modello, proprio come se fosse la comunicazione iniziale.
L’obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva, ovvero successivamente alla sua presentazione.
In sostanza, qualora gli errori non vengano corretti in sede di presentazione della dichiarazione Iva, sarà possibile presentare una dichiarazione integrativa, versando in questo caso anche la sanzione per infedele dichiarazione (eventualmente ridotta con ravvedimento).
Correzione liquidazioni Iva nel quadro VH della dichiarazione annuale
Per le correzioni e integrazioni delle comunicazioni periodiche LIPE deve essere utilizzato/compilato il quadro VH denominato “variazioni delle comunicazioni periodiche”.
Secondo quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione Iva, il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.
Nel caso di correzione delle LIPE in dichiarazione, sarà necessario indicare tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Quindi, anche qualora si intenda correggere soltanto un trimestre, ovvero soltanto un mese, sarà necessario compilare l’intero quadro VH.
Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comportino la compilazione senza dati, ad esempio nel caso in cui il risultato della liquidazione sia pari a zero, occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro “VL” nel riquadro “Quadri compilati”.
Qualora i dati omessi, incompleti o errati, non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato.
Nel caso in cui l’errore od omissione fosse già stato corretto con un nuovo invio della comunicazione trimestrale, non sarà necessario compilare anche il quadro VH all’interno della dichiarazione annuale.
Deve essere, infine, ricordato che, se si nutrono dubbi circa la regolarità della propria comunicazione LIPE inviata, è possibile effettuare il controllo andando al proprio cassetto fiscale oppure andando nel portale “fatture e corrispettivi”, previo accesso con Spid, Cie o Cns e andando alla sezione “Consultazione”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA