L’avvocato non può usare la malattia come una causa di legittimo impedimento, anche se munito di certificato medico. Per la Corte di Cassazione si tratta di negligenza professionale.
La Corte Suprema di Cassazione ha di recente riaffermato il principio secondo cui lo stato di malattia dell’avvocato, difensore in giudizio, non deve essere considerato una causa di impedimento non imputabile.
Infatti, nel ribadire il principio di diritto, i giudici della Corte di Cassazione hanno rilevato che la malattia non impedisce al legale rappresentante di rilasciare una procura ad hoc per la costituzione.
Secondo gli ermellini solamente un fatto esterno alla sfera di controllo dell’avvocato può validamente costituire una causa non imputabile, per il quale il legale deve fornire idonea spiegazione e motivazione; invece, lo stato di malattia si risolve in una mancata diligenza del legale, che non può giustificare il difetto di organizzazione dell’attività professionale.
Il caso
La pronuncia della Corte di Cassazione trae origine da una sentenza del 2015 del tribunale di Torre Annunziata in merito all’accoglimento di una domanda di risarcimento del danno per lesioni personali.
Nell’udienza, tenutasi nel settembre del 2016, l’appellato aveva eccepito l’improcedibilità dell’impugnazione a causa della costituzione tardiva da parte dell’appellante, il quale, a sua volta, chiedeva la rimessione in termini per legittimo impedimento.
Tuttavia, la Corte d’Appello di Napoli, aveva confermato l’improcedibilità del giudizio poiché l’appellante non aveva rispettato il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica dell’atto di appello.
A questo punto l’appellante si è rivolto alla Corte di Cassazione, adducendo come motivo della richiesta la legittimità dell’impedimento. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte d’Appello di Napoli avrebbe violato alcune norme fondamentali, nello specifico:
- il comma 3 dell’articolo 360 del Codice di Procedura Civile sui motivi del ricorso in Cassazione, nella parte in cui dice “per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”;
- l’articolo 153 del Codice di procedura Civile riguardo l’improrogabilità dei termini perentori;
- gli articoli 24, 41 e 111 della Costituzione, rispettivamente l’inviolabilità del diritto alla difesa, il contrasto dell’attività svolta con la libertà e la dignità umana e le regole del giusto processo.
In pratica, il ricorrente contestava ai giudici della Corte di Cassazione che il giudice d’Appello non avesse opportunamente valutato il certificato medico dal quale poteva essere dedotto il legittimo impedimento dell’avvocato alla costituzione in giudizio entro i termini stabiliti dalla legge.
Insomma, secondo il ricorrente, la negazione della rimessione in termini sarebbe stata ingiustificata, avendo il procuratore dimostrato la non imputabilità della mancata iscrizione a ruolo della causa in Appello.
Ma, nonostante le articolate motivazioni del ricorrente, la Corte di Cassazione ha aderito alla decisione della Corte territoriale, ribadendo che la malattia non può essere elevata a rango di impedimento non imputabile.
Le argomentazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33151 del 21 dicembre 2018 (allegata alla fine dell’articolo), ha rigettato il ricorso in quanto ritenuto inammissibile.
Nel prendere questa posizione, gli ermellini della Cassazione hanno ribadito il costante orientamento secondo cui la malattia del procuratore legale non può essere considerata una causa di legittimo impedimento, e, dunque, nel caso di specie non è possibile ottenere la rimessione in termini.
La Corte ha giustificato questa la decisione affermando che la malattia non impedisce all’avvocato di procedere ad una delega ad hoc per la costituzione; quindi, in caso di malattia, la mancata costituzione in termini non ha scusanti, anzi si tratta unicamente di una negligenza professionale.
Ma la questione non finisce qui poiché, nel caso in esame, la Corte ha addirittura aggiunto che la patologia dell’avvocato, certificata dal medico, non poteva nemmeno costituire una causa di impedimento lato sensu.
In conclusione, la malattia dell’avvocato va considerata alla stregua di una causa impeditiva non imputabile solo quando è caratterizzata da imprevedibilità assoluta ed è idonea ad incidere in maniera determinante sulla possibilità di porre in essere gli atti dovuti, in tutti gli altri casi essa non giustifica la mancata organizzazione del professionista.
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