Per ricevere i dati contenuti nel Modello 730-4 ed effettuare i conguagli fiscali i sostituti d’imposta devono obbligatoriamente segnalare la propria sede telematica; se non l’hanno già fatto dovranno farlo mediante la comunicazione CSO.
Con la risoluzione n. 33/2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti relativi all’invio del Modello 730-4, ossia il modello che contiene i dati relativi ai risultati contabili del Modello 730, e alla relativa ricezione, in via telematica, da parte dei sostituti d’imposta.
A tal proposito è opportuno ricordare che i sostituti d’imposta (datori di lavoro) hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nel Modello 740-4 per effettuare le operazioni di conguaglio (relative alle ritenute IRPEF e agli eventuali rimborsi), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Proprio per questo i sostituti d’imposta sono tenuti a comunicare alle Entrate la loro sede telematica (o quella dell’intermediario che presta assistenza fiscale al datore di lavoro) per ricevere i risultati contabili delle dichiariazioni dei redditi dei propri dipendenti (sostituiti).
Il Decreto Semplificazioni (D. Lgs. 175/2014) che ha introdotto la Dichiarazione dei Redditi Precompilata, ha previsto anche che i sostituti d’imposta utilizzino la Certificazione Unica per comunicare la scelta della propria sede telematica. In altri termini i sostituti d’imposta, entro lo scorso 28 Febbraio (dipendenti) e entro lo scorso 7 Marzo (Fisco) sono stati chiamati a consegnare la Certificazione Unica nella quale è stato inserito l’apposito Quadro CT, alla cui compilazione erano tenuti i sostituti d’imposta che non hanno presentato (dal 2011 in poi) il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (modello CSO) e che hanno trasmesso comunque almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. Se lo stesso sostituto d’imposta ha effettuato più invii (più di una fornitura dati) che contengono almeno una CU per redditi da lavoro dipendente, ogni invio (ogni fornitura) deve aver previsto almeno un Quadro CT adeguatamente compilato.
Per i sostituti d’imposta che hanno effettuato più invii è comunque opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate tiene conto della sede telematica indicata nel Quadro CT dell’ultimo invio effettuato, o dell’ultima correzione inviata, entro il termine ultimo del 12 Marzo scorso (alla scadenza del 7 Marzo erano aggiunti ulteriori 5 giorni per le correzioni).
I sostituti d’imposta che, a partire dal 2011, non hanno mai presentato il modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro CT contestualmente all’invio delle Certificazioni Uniche o che hanno trasmesso il Quadro CT in un momento successivo alla data del 12 Marzo, sono tenuti alla compilazione e all’invio del Modello CSO. Lo stesso modello va utilizzato se il sostituto d’imposta intende variare la propria sede telematica o variare il proprio intermediario (rispetto a quello indicato nel precedente CSO o nel Quadro CT).
Nel modello CSO devono essere indicati i seguenti dati:
- numero di protocollo dell’ultimo modello 770 Semplificato presentato dal sostituto stesso nell’anno precedente a quello di inoltro della comunicazione;
- numero di protocollo che è stato attribuito alla comunicazione trasmessa dal sostituto d’imposta, e regolarmente acquisita, che si intende variare, in caso di comunicazione di variazione dei dati già trasmessi;
Tali dati possono essere ottenuti, sia dalle stesse ricevute di trasmissione del Modello 770, sia dal cassetto fiscale del sostituto d’imposta, sia rivolgendosi direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Se il sostituto intende modificare le informazioni contenute nel quadro CT, dovrà indicare nel campo “Comunicazione sostitutiva” il protocollo telematico dell’ultimo file, inviato entro il 12 marzo e contenente il quadro CT. In questo caso, nel campo “Comunicazione sostitutiva” vanno indicati:
- il protocollo telematico dell’ultimo file contenente il quadro CT (17 caratteri);
- il numero convenzionale “999999”, da inserire di seguito per completare la compilazione del campo;
Il modello CSO deve essere trasmesso dai sostituti d’imposta sempre attraverso i servizi telematici a partire dallo scorso 23 Marzo. I sostituti d’imposta che, dal 2011, non hanno mai trasmesso il modello CSO e che non hanno trasmesso il Quadro CT in sede di Certificazione Unica, sono tenuti a trasmettere il modello CSO ex novo entro il 15 aprile 2015; se il modello CSO viene, invece, utilizzato per la sola variazione dei dati la scadenza fissata è quella del 25 maggio 2015.
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