L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le modalità e le azioni da compiere per la corretta trasmissione telematica del modello F24 da parte dei contribuenti: ecco le istruzioni operative.
Con il provvedimento 33665/2015 pubblicato lo scorso 9 Marzo, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti gli aggiornamenti relativi alle specifiche tecniche riguardanti la trasmissione dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati attraverso i servizi telematici del Fisco.
L’aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modelli F24 attraverso i sistemi Fisconline e Entratel si sono rese necessarie dal momento che, a seguito dell’evoluzione delle modalità di conferimento e scambio dei dati tra l’Agenzia delle entrate e il sistema bancario e Poste Italiane S.p.A., il conto di addebito dei versamenti (eseguiti tramite modello F24, trasmesso attraverso i servizi Entratel e Fisconline) può essere identificato non solo dalle coordinate BBAN che si utilizzano anche attualmente (CIN, ABI, CAB e numero di c/c) ma anche dall’IBAN dei conti correnti.
L’Agenzia delle Entrate metterà gratuitamente a disposizione un software utile a compilare i file contenenti i modelli F24 da trasmettere all’Agenzia delle entrate, conformi alle specifiche tecniche indicate di seguito.
Rimane comunque possibile utilizzare anche la vecchia modalità di identificazione del conto corrente bancario attraverso le coordinate BBAN: questa duplice modalità è stata prevista al fine di garantire un adeguamento graduale alle nuove procedure telematiche che dovranno essere utilizzate sia dai contribuenti che dagli intermediari fiscali. Proprio per questo i file contenenti i modelli F24 da inviare all’Agenzia delle Entrate potranno comunque essere compilati anche secondo la versione delle specifiche tecniche approvata lo scorso 31 Gennaio 2014 (con relativo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate).
Altra indicazione da tener presente è che se i dati indicati non rispondono alle specifiche tecniche previste dal presente provvedimento, o dalle disposizioni precedenti che rimangono in vigore, non è possibile eseguire il versamento.
Occorre, infine, ricordare che l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, offre la possibilità di non indicare il codice fiscale e i dati anagrafici del “rappresentante legale/socio amministratore” dei soggetti “persone non fisiche” (PNF) e la residenza/domicilio o la sede legale dei vari soggetti coinvolti nella presentazione del modello F24.
Composizione della fornitura dati
Con la compilazione del modello F24 tramite il software predisposto dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono sia trasmettere i dati dei versamenti sia effettuare il relativo pagamento all’Agenzia delle Entrate, per via telematica.
I dati vengono inviati in una fornitura telematica che si compone di una sequenza di record (sezioni) aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri. Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico “tipo-record” che ne individua il contenuto e che determina l’ordinamento dei record all’interno della fornitura stessa.
I record previsti per la fornitura dei versamenti per il Modello F24 sono:
- record di tipo “A” = si trova in testa alla fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio telematico (fornitore del flusso);
- record di tipo “M” = contiene tutti i dati anagrafici e di residenza del contribuente presenti sul modello di versamento F24, dell’eventuale soggetto coobbligato e, nel caso in cui la persona che effettua il versamento sia diversa dal contribuente stesso anche i dati anagrafici e la residenza di quest’ultimo;
- record di tipo “V” = contiene tutti i dati contabili presenti sul modello di versamento F24;
- record di tipo “Z” = si trova in coda alla fornitura e contiene i dati riepilogativi della fornitura stessa.
Sequenza dei record
La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole per essere considerata valida:
- un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della fornitura;
- un solo record di tipo “M”;
- un record di tipo “V” per ciascun modello F24 relativo al soggetto ed alla data di versamento indicati sul record M che lo precede;
- un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della fornitura.
Struttura dei record e dei dati
I record di tipo “A”, “M”, “V” e “Z” contengono solo campi posizionali ossia spazi che vanno riempiti inserendo il testo in una determinata posizione, con una lunghezza specifica e con una struttura predefinita.
I dati inseriti nei record “A”, “M”, “V”, “Z”, possono avere una struttura numerica (NU) o alfanumerica (AN).
I campi a struttura numerica vanno allineati tutti a destra (con riempimento a zerodei caratteri non significativi) mentre quelli con struttura alfanumerica vanno tutti allineati a sinistra (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).
Gli importi devono essere espressi in centesimi di euro.
I Codici Fiscali di Persone Fisiche (PF) o Persone non Fisiche (PNF) riportati nel modello F24 devono essere formalmente corretti e correttamente strutturati secondo quanto definito negli articoli 7 e 9 del Decreto Ministeriale del 23 Dicembre 1976 (G.U. n. 345 del 29 Dicembre 1976).
La matricola INPS, il codice posizione INPDAI e il codice ditta/c.c. INAIL devono essere inseriti seguendo le specifiche tecniche rilasciate dalle amministrazioni di competenza.
Saldo Positivo
L’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24 deve sempre essere richiesto sul conto corrente intestato al fornitore del flusso, indicato nel record “A”, identificato dal relativo codice fiscale.
Il conto corrente è individuato dal relativo codice IBAN, da indicare nell’apposito campo n. 40 del record “M”, oppure dalle coordinate BBAN (CIN, ABI, CAB e numero di C/C), da indicare in fase di autentica del file.
Il codice fiscale del contribuente, presente nel record “M”, deve sempre coincidere con il codice fiscale del fornitore del flusso, presente nel record “A”; di conseguenza, l’addebito dell’eventuale saldo del modello F24 deve sempre essere richiesto sul conto corrente intestato al contribuente, tranne nei seguenti casi particolari:
Il pagamento è eseguito da un soggetto diverso dal contribuente, in qualità di:
- “genitore/tutore” (codice identificativo ‘02’),
- “erede” (codice identificativo ‘07’),
- “obbligato solidale” (codice identificativo ‘50’),
- “garante/terzo datore” (codice identificativo ‘60’),
- “rappresentante fiscale” (codice identificativo ‘72’),
- “intervento sostitutivo” (codice identificativo ‘51’),
il codice fiscale del soggetto che esegue il pagamento deve essere indicato quale fornitore del flusso (nel record “A”) e deve, quindi, coincidere con il codice fiscale indicato nel record “M” (campi 12 o 38), in corrispondenza del codice identificativo del soggetto medesimo.
Anche nel caso in cui si scelga di indicare che il pagamento è effettuato dal “curatore fallimentare” del contribuente (codice identificativo ’03’), si rammenta che il codice fiscale del curatore fallimentare deve essere indicato quale fornitore del flusso nel record “A” e che l’addebito dell’eventuale saldo del modello F24 dovrà essere richiesto esclusivamente sul conto corrente intestato al curatore medesimo.
Esecuzione del versamento
L’eventuale addebito del saldo del modello F24 sarà richiesto e il versamento sarà considerato eseguito:
alla “data di versamento” indicata nel campo 45 del record ‘M’, per i versamenti pervenuti entro tale data;
alla data di ricezione del flusso, per i versamenti pervenuti successivamente alla “data di versamento” indicata nel citato campo 45 del record ‘M’.
Nel caso di forniture contenenti un record ‘M’ seguito da più record ‘V’ attribuiti allo stesso contribuente, la data di versamento indicata deve essere omogenea su tutti i record ‘V’.
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