Modello UNICO 2014: scadenze e maggiorazioni dei versamenti in ritardo della prima rata

Simone Casavecchia

09/07/2014

Le maggiorazioni previste per i versamenti del Modello Unico 2014 e dell’Irap per i professionisti e i contribuenti soggetti agli studi di settore

Modello UNICO 2014: scadenze e maggiorazioni dei versamenti in ritardo della prima rata

In seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 Giugno 2014, i versamenti previsti per il saldo del Modello Unico 2013 e per la prima rata del Modello Unico 2014 e per la dichiarazione IRAP 2014 sono stati posticipati al 7 Luglio 2014. Sono stati interessati da questa misura tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o soggetti collettivi, che esercitano attività per le quali sono previsti gli studi di settore, come anche altri contribuenti, come le partite IVA in regime dei minimi che hanno beneficiato del posticipo, in base allo stesso decreto. Ora che il termine è scaduto, appare utile comprendere cosa cambia e quali sono le modalità per effettuare gli stessi versamenti.

Termini per i ritardatari
Per tutti i contribuenti che non avessero provveduto al pagamento della prima rata delle imposte, previste dal Modello Unico 2014, si potrà comunque provvedere a versare gli importi dovuti, con una specifica maggiorazione, dovuta a titolo di interesse corrispettivo, entro i successivi trenta giorni. Dal momento che il trentesimo giorno dopo il 7 Luglio è il 6 Agosto, data che cade all’interno del periodo di tregua estiva, previsto dall’1 al 20 Agosto, il reale termine di pagamento slitta a Mercoledì 20 Agosto, giorno in cui termina la stessa pausa estiva.

Maggiorazione prima rata UNICO 2014
Per tutti i contribuenti che hanno usufruito della proroga nella scadenza del pagamento e non hanno pagato il saldo del Modello Unico 2013 e la prima rata del Modello Unico 2014 entro la scadenza del 7 Luglio è comunque prevista la possibilità di un pagamento in ritardo da effettuarsi nel periodo compreso tra l’8 Luglio 2014 e il 20 Agosto 2014. La maggiorazione della rata prevista per il pagamento in ritardo è dello 0,40%.

Regime dei minimi
La medesima misura vale anche per i contribuenti che sono titolari di Partita IVA in regime dei minimi e che, quindi, sono tenuti al pagamento di un’imposta forfait del 5%, in virtù del loro regime fiscale agevolato. Anche questi ultimi, nel caso in cui non avessero rispettato la scadenza del 7 Luglio 2014, per effettuare il versamento del modello Unico, possono pagare entro il 20 agosto 2014 con la medesima maggiorazione dello 0,40%.

Contribuenti non soggetti a studi di settore
Per i contribuenti non soggetti a studi di settore che, quindi, non erano stati toccati dalla proroga al 7 luglio 2014 e avrebbero, quindi, dovuto versare il saldo del Modello Unico 2013 e la prima rata del Modello Unico 2014 entro il termine del 16 Giugno, rimane comunque la possibilità di effettuare questo versamento entro il 16 Luglio, essendo comunque sottoposti a una maggiorazione dello 0,40%, a titolo di penale, sugli importi dovuti.

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