Modello Unico 2014 PF: guida, novità e modello

Valentina Pennacchio

04/02/2014

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il Modello Unico 2014 per le persone fisiche definitivo e le relative istruzioni. Ecco la guida con tutte le novità e le informazioni necessarie.

Modello Unico 2014 PF: guida, novità e modello

Con un provvedimento del 31 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il il Modello Unico 2014 PF, che le persone fisiche devono presentare quest’anno per il periodo d’imposta 2013, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA. Il Modello Unico è infatti un modello unificato tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali.

In base alle categorie che lo utilizzano si distingue:

  • il modello PF per le persone fisiche;
  • il modello ENC per gli enti non commerciali ed equiparati;
  • il modello SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati;
  • il modello SP per le società di persone ed equiparate.

Chi è esonerato dalla presentazione del Modello Unico?

Nelle istruzioni diffuse dall’Agenzia delle Entrate sono spiegati anche:

  • i casi di esonero;
  • i casi di esonero con limiti di reddito;
  • le condizioni generali di esonero.

Soggetti obbligati

Chi è invece obbligato a presentare il Modello Unico PF? I i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell’anno 2013 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle;
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare sono obbligati:

  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilato (CUD 2014 e/o CUD 2013), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
  • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
  • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2014 o CUD 2013);
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà;
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione - come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi - quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

L’Agenzia precisa che

«Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2013 o da acconti versati nello stesso anno».

Quando e come presentare il Modello Unico 2014?

Il Modello Unico 2014 per persone fisiche va presentato solo telematicamente:

  • direttamente;
  • o tramite intermediario abilitato.

Possono presentarlo in formato cartaceo i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730, non possono presentare il Modello 730;
  • pur potendo presentare il Modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO (RM, RT, RW, AC);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Quali sono i termini? Il modello Unico 2014 per le persone fisiche va presentato:

  • dal 2 maggio 2014 al 30 giugno 2014 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 30 settembre 2014 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Novità 2014

Quali sono le novità per il Modello Unico del 2014? Ecco l’elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate:

  • è elevato l’importo delle detrazioni d’imposta previste per i figli a carico: da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 3 anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni. Inoltre è elevato da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità. Le detrazioni sono teoriche, in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito complessivo;
  • per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013 la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 50%;
  • ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, va ripartita in 10 rate di pari importo;
  • è riconosciuta per l’anno 2013 la detrazione d’imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55 al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (sezione IV del quadro RP);
  • è riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
  • è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato;
  • le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19 al 24%;
  • è possibile dedurre dal reddito la quota afferente conferimenti in start up, trasferita ai soci dalla società in regime di trasparenza di cui all’art. 116 del Tuir;
  • è riconosciuta una detrazione d’imposta per le somme investite nelle cd. imprese start up innovative (detrazione del 19%) oppure nelle start up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (detrazione del 25%);
  • la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria;
  • è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Unione Buddhista Italiana o all’Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Unione Buddhista Italiana e dell’Unione Induista Italiana;
  • con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all’ente che le ha erogate, l’ammontare non dedotto nell’anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto;
  • nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al 15% la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di affitto a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere;
  • per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca;
  • il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento;
  • per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è pari a 630 euro;
  • nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

Istruzioni e guida alla compilazione

Per tutte le info relative alla compilazione, ai versamenti e per scaricare il modello clicca QUI.

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