Money transfer nell’Anagrafe del Fisco. Cosa dobbiamo sapere?

Valentina Pennacchio

15 Aprile 2013 - 11:00

Money transfer nell’Anagrafe del Fisco. Cosa dobbiamo sapere?

Anche i money transfer finiscono nella morsa dell’Anagrafe del Fisco. E’ quanto precisa l’Agenzia delle Entrate con la nota dell’11 aprile 2013 in cui viene fatta chiarezza sugli “adempimenti all’Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento (money transfer) per conto di istituti di pagamento comunitari”. Cosa dobbiamo sapere?

Obbligo degli istituti di pagamento

Secondo la normativa gli istituti di pagamento comunitari possono operare in Italia facendo ricorso a:

  • istituti di pagamento italiani;
  • agenti in attività finanziaria residenti;
  • agenti esteri (iscritti esclusivamente negli elenchi tenuti del paese di origine dell’istituto di pagamento comunitario).

Suddetti istituti e/o agenti sono obbligati a:

  • comunicare ogni mese all’Archivio dei rapporti finanziari la natura e l’esistenza di rapporti e/o operazioni eseguite al di fuori di un rapporto continuativo, per proprio conto o per conto o a nome di terzi, indicando i dati anagrafici, nonché, ogni anno, le informazioni integrative di cui all’art. 11 del decreto legge n. 201/2011;
  • disporre la procedura telematica funzionale a rispondere alle richieste di accertamenti fiscali e finanziari dell’Amministrazione finanziaria.

Ricapitoliamo

Come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 entro il 31 ottobre dovranno essere inviate le comunicazioni. Nello specifico:

  • entro il 31 ottobre 2013 dovranno essere comunicate le informazioni relative al 2011;
  • entro il 31 ottobre 2014 dovranno essere comunicate le informazioni relative al 2012.

La procedura di comunicazione è quella che abbiamo già visto per il controllo dei conti correnti.
Una volta inviate le comunicazioni l’Agenzia delle Entrate dovrà procedere al controllo formale, comunicando, eventualmente, per mezzo di una ricevuta di scarto, la mancata accettazione della comunicazione per uno dei seguenti motivi:

  • non adeguatezza alle regole di trasporto;
  • anomalie nella nomenclatura del file;
  • irregolarità nella struttura dei dati;
  • incongruenze tra i dati comunicati.

In questo caso le comunicazioni saranno considerate non presentate e l’utente sarà chiamato a correggere le anomalie riscontrate. Nel caso fosse necessaria una nuova comunicazione, questa dovrà essere inviata entro i 2 mesi successivi alla notifica della mancata accettazione.

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