La direttiva Cross Border obbliga al pagamento in Italia delle infrazioni commesse nei Paesi europei. Vediamo come funziona e quali sono le multe da pagare.
Le multe stradali comminate all’estero, oggi vengono riscosse come quelle italiane. Diversamente da come accadeva in passato, ora sarà impossibile lasciare nel cassetto la notifica di sanzione e come per le multe ricevute in Italia, gli automobilisti avranno davanti due scelte: pagare o fare ricorso.
Il nuovo sistema europeo di notifica all’estero delle multe stradali, descritto nella direttiva europea 2015/413 (ex 2011/82) agli articoli 2 e 3, e la nuova applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilita nella decisione quadro 2005/214, sradicano l’abitudine molto diffusa di ignorare le multe che vengono dall’estero.
L’Italia ha introdotto le due norme con il Dl 37/2014 e 37/2016 adeguandosi alla maggior parte degli altri Stati europei. In questo modo chi sceglie di non pagare le multe estere e di non opporsi facendo ricorso, riceverà la tradizionale notifica in busta verde delle multe italiane inviata dalla Corte d’appello di riferimento. In questo caso inizia un iter che può portare alla conferma della sanzione e quindi alla riscossione coattiva secondo le leggi italiane.
Ecco cosa cambia con la direttiva Cross-Border per le multe estere e perché è bene muoversi in tempo quando si riceve una notifica da un’altro Paese.
Multe estere in Italia. Cosa cambia con il Cross Border?
Dopo i primi risultati limitati per inefficienza della cooperazione tra diversi Stati, oggi il sistema è molto più efficacie. Chi riceve la multa dall’estero e decide di ignorarla, potrebbe pentirsene. Il presupposto è che le sanzioni per infrazioni alla guida commesse in un Paese europeo possono essere richieste anche dopo il rientro in Italia.
L’autorità estera interroga il Centro di elaborazioni dati della motorizzazione italiana e invia all’automobilista la notifica della multa con gli estremi per pagare o per opporsi. Se viene pagata, si chiude il contenzioso e si può anche beneficiare di sconti simili a quelli italiani per il pagamento entro pochi giorni dalla notifica.
Se ci si oppone e il ricorso non viene accolto, o anche se si ignora la notifica, l’autorità estera può decidere se inviare il fascicolo dell’infrazione alla Corte d’Appello italiana della zona di competenza, oppure se lasciare in sospeso le sanzioni e applicarle al destinatario in occasione di un eventuale ritorno nel Paese dove è stata commessa l’infrazione.
Nel caso in cui la Corte d’Appello riconosca l’infrazione e la sanzione, si segue la procedura italiana tramite ufficiale giudiziario e la somma viene riscossa dallo Stato italiano a meno di accordi con il Paese estero interessato.
Multe estere, quali arrivano in Italia?
Sono otto le infrazioni per le quali si può ricevere la multa in Italia, ma la direttiva europea esclude le sanzioni accessorie quindi la decurtazione dei punti, la sospensione o la revoca della patente e il sequestro del veicolo rimangono possibili solo se il trasgressore viene fermato al momento dell’infrazione.
- Eccesso di velocità, in base ai limiti e alle norme vigenti sulle strade del Paese europeo in cui si viaggia (comprende anche una velocità nei limiti ma non adatta in determinate circostanze su una data strada);
- Mancato uso della cintura di sicurezza o di un dispositivo per la ritenuta di bambini;
- Passaggio con il rosso;
- Guida in stato di ebbrezza;
- Guida sotto uso di sostanze stupefacenti;
- Mancato uso del casco in moto;
- Circolazione su una corsia vietata;
- Uso del cellulare durante la guida.
Chiaramente queste infrazioni avvengono in caso di violazione dei limiti e dei livelli consentiti nel Paese europeo in cui sono commesse. Per esempio, il limite di tasso alcolemico in Repubblica Ceca è di 0.0 g/l e con una misurazione di 0.3, che in Italia è tollerata, si infrange la legge.
Multe estere, come si paga dall’Italia?
Il Cross Border per le multe porta un nuovo sistema di pagamento e anche nuovi rischi. Infatti le modalità più diffuse di pagamento si appoggiano alle piattaforme online dei vari enti europei che nei Paesi di appartenenza si occupano di riscossione. In alcuni casi, come per la Spagna, le pagine di riferimento dell’infrazione presentano solo gli estremi ed eventualmente la foto, senza ulteriori indicazioni dell’ente che gestisce la riscossione della sanzione. Per questo si può temere il rischio di una truffa telematica, di cui ci si può sincerare contattando l’ambasciata italiana.
In generale le piattaforme online hanno un’interfaccia piuttosto intuitivo e consentono in pochi passi di chiudere il contenzioso con il Paese europeo in cui si è commessa l’infrazione.
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