NASpI stagionali 2019: calcolo durata, importo e invio della domanda

Simone Micocci

23/05/2019

Anche i lavoratori stagionali al termine del contratto hanno diritto alla NASpI: per queste categorie, però, è prevista una deroga sul calcolo della durata dell’indennità.

NASpI stagionali 2019: calcolo durata, importo e invio della domanda

La NASpI - l’indennità di disoccupazione che dal 1° maggio 2015 ha sostituito le precedenti ASpI e MiniASpI - spetta anche ai lavoratori stagionali, ossia coloro che sono impiegati ciclicamente in un determinato periodo dell’anno tramite contratto a tempo determinato.

Come noto la NASpI spetta a coloro che hanno perso il lavoro per cause indipendenti alla loro volontà; per questo motivo i lavoratori stagionali ne hanno tutto il diritto dopo il termine previsto dal contratto a tempo determinato. Non spetta, invece, gli stagionali che si dimettono (per motivi diversi dalla giusta causa) prima della scadenza naturale del contratto.

Ci sono però altri requisiti per beneficiare della NASpI validi anche per i lavoratori stagionali: è necessario, infatti, che questi possano vantare 13 settimane contributive nei quattro anni precedenti al periodo di disoccupazioni (e che queste non abbiano già dato luogo alla NASpI), oltre a 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti.

Quindi hanno diritto alla NASpI gli stagionali che hanno lavorato per almeno 3 mesi; come accennato, però, per questi è prevista una deroga che consente loro di beneficiare della NASpI per più tempo rispetto a quanto previsto dalle regole vigenti.

NASpI stagionali: le deroghe previste dalla normativa

Potete approfondire le regole su requisiti e calcolo della NASpI nella nostra guida dedicata; qui ci soffermeremo, invece, sulle deroghe riconosciute ai soli lavoratori stagionali.

Per capire cosa cambia per gli stagionali dobbiamo tornare indietro al 2015, data in cui - come anticipato - c’è stato il passaggio da ASpI (e MiniASpI) che non è stato così favorevole per questa categoria di lavoratori.

Il metodo di calcolo della NASpI, infatti, è stato svantaggioso per gli stagionali, a differenza che per coloro che hanno un rapporto classico di lavoro per i quali il passaggio è stato più favorevole.

Con la Mini ASpI, infatti, gli stagionali a fronte di sei mesi di occupazione potevano contare su altrettanti mesi di disoccupazione; non è così con la NASpI visto che questa spetta solamente per la metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni (quindi per un massimo di 24 mensilità).

A tal proposito per andare incontro agli stagionali è stata riconosciuta una deroga alla durata prevista per la generalità dei lavoratori. Nel dettaglio, viene stabilito che quando dal calcolo della NASpI ne risulta che la durata della disoccupazione è inferiore a quella calcolata computando anche i periodi presenti nell’ultimo quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione, il lavoratore stagionale ha diritto ad una mensilità in più.

Questo, però spetta solo quando la differenza non è inferiore a 12 settimane e per i lavoratori stagionali del settore turismo appartenenti alle categorie indicate nella tabella successiva:

CSC 70501 Alberghi (ATECO 55.10.00), villaggi turistici (ATECO 55.20.10), ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20)
CSC 70502 Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11), Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00)
CSC 70503 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20)
CSC 70504 Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30), stabilimenti termali
CSC 11807 Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)
CSC 70708 Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)

Facciamo un esempio per capire meglio; un cameriere ogni anno - da ormai tre anni - viene assunto nel periodo che va da maggio ad ottobre; una volta scaduto il contratto, quindi, questo ha diritto all’indennità di disoccupazione per un periodo di tre mesi (ossia per la metà delle settimane contributive).

Tuttavia, qualora si fosse tenuto conto anche delle annualità precedenti, per le quali il lavoratore ha comunque beneficiato della NASpI, la disoccupazione sarebbe spettata per la metà di diciotto mensilità, ossia per nove mesi.

La differenza è di sei mensilità, ovvero di circa 24 settimane; visto quanto detto in precedenza, quindi, il lavoratore stagionale ha diritto non a tre mensilità di NASpI, bensì a quattro perché se ne aggiunge una di “bonus”.

Come presentare la domanda

Passiamo ora all’atto pratico e vediamo come procedere per chiedere il sussidio all’INPS. Prima di tutto è bene chiarire che i tempi sono bene definiti: bisognerà presentare la domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la scadenza.

Altro requisito fondamentale è l’iscrizione al Centro per l’impiego e la dichiarazione dello stato di disoccupazione. Prima di tutto quindi bisognerà procedere in tal senso. Per maggiori informazioni invitiamo alla lettura del nostro articolo sulle modalità e le procedure da seguire.

La domanda di disoccupazione può essere compilata anche online dal sito dell’INPS, seguendo questi semplici passaggi, partendo dalla home:

  • cliccare su “Servizi Online”, accedendo così all’elenco di tutti i Servizi;
  • posizionarsi su “Servizi per il cittadino”;
  • cliccare su “invio domande prestazioni a sostegno del reddito” (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) e accedere alla sezione NASpI.

In alternativa alla procedura online si potrà inviare la domanda facendola compilare a Patronati o Intermediari autorizzati ad inviare le richieste per via telematica.

Come si calcola?

Concludiamo facendo chiarezza su come si calcola la NASpI. Salvo quanto detto in precedenza riguardo al bonus previsto per gli stagionali, questa si calcola tenendo conto dei seguenti dati:

  • le retribuzioni ricevute nel corso degli ultimi 4 anni;
  • il numero di settimane di contribuzione versata durante i 4 anni;
  • il coefficiente da applicare pari a 4,33.

Le suddette informazioni sono disponibili nei servizi telematici e tramite il PIN dispositivo entrando sul proprio estratto conto previdenziale.
Una volta ottenuti questi documenti bisognerà procedere in questo modo:

  • sommare tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, corrisposte negli ultimi 4 anni;
  • dividere la somma ottenuta per il numero di settimane di contribuzione versata;
  • moltiplicare il risultato per il coefficiente 4,33.

Se il risultato ottenuto è:

  • uguale o inferiore all’importo di 1.221,44 euro: il disoccupato ha diritto a percepire un assegno pari al 75% di questo importo;
  • superiore ai 1.221,44 euro: bisogna aggiungere al 75% un ulteriore 25% del differenziale tra la retribuzione mensile ed il suddetto importo senza che l’importo massimo superi mai i 1.328,76 euro al mese.

Attenzione però perché dal quarto mese in poi l’indennità di disoccupazione diminuisce progressivamente del 3% ogni mese.

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