La normativa antiriciclaggio è uno degli aspetti più importanti che l’intermediario finanziario deve tenere in considerazione per la sua attività.
In base al D.Lgs. 231/2007, per gli intermediari finanziari e per tutti i soggetti (comprese banche e Poste Italiane) che, a vario titolo, intrattengono rapporti di natura finanziaria con dei cliente e possono, con tali rapporti, influire sul sistema finanziario stesso, sono previsti degli specifici obblighi nel settore della normativa antiriciclaggio.
Quali azioni finanziarie costituiscono riciclaggio
Se commesse intenzionalmente vengono incluse nelle attività sottoposte alla specifica normativa di cui sopra contro il riciclaggio di denaro sporco:
- la conversione e il trasferimento di beni, provenienti da un’attività criminosa, finalizzata al loro occultamento o alla dissimulazione della loro provenienza, di natura illecita;
- l’occultamento e la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione e della disposizione, del movimento del movimento e della proprietà di beni e diritti su beni frutto di attività criminosa;
- l’acquisizione, l’utilizzo e la detenzione di beni provenienti da attività criminosa;
- la partecipazione a uno degli atti elencati sopra, l’associazione nel commettere tali atti, il tentativo di perpetrarli e l’istigazione a commetterli;
- il finanziamento del terrorismo, con la movimentazione, la custodia, il deposito o l’erogazione di fondi o di altre risorse di natura economica;
Obblighi degli intermediari
Gli intermediari e tutti gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, come i promotori finanziari, hanno precisi e specifici obblighi di controllo della clientela, relativamente ai rapporti intrattenuti e alle operazioni riguardante lo svolgimento della loro attività istituzionale o professionale. In particolare, tali obblighi consistono nelle seguenti attività:
- identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati e altre informazioni, ottenute da una fonte affidabile e indipendente;
- identificazione dell’eventuale titolare effettivo di società di persone o di capitali e verificarne l’attività;
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale;
- svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Come adempiere gli obblighi
Gli obblighi di verifica della clientela possono essere adempiuti:
- in presenza del cliente, attraverso la richiesta di un documento d’identità non scaduto, prima di instaurare un rapporto continuativo o nel momento in cui viene conferito l’incarico per la prestazione professionale;
- nel caso in cui si voglia identificare e verificare l’identità del titolare, ciò può essere fatto contestualmente alla verifica del cliente;
- per la verifica delle persone giuridiche, dei trust e di soggetti giuridici analoghi sono previste misure adeguate che variano in base alla specifica situazione di rischio e sono finalizzate a comprendere la strutture patrimoniali che il cliente possiede e controlla;
Il controllo e la verifica della clientela, avviene anche nel corso del rapporto continuativo o della singola prestazione professionale, attraverso l’analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto. Da tale analisi deve emergere la compatibilità e la coerenza tra la conoscenza che l’intermediario finanziario si è fatto del cliente e il cliente stesso, con la sua attività commerciale e il suo specifico profilo di rischio. In tal caso va anche verifica l’origine dei fondi ed è opportuno aggiornare i documenti, i dati e le informazioni detenute a proposito del cliente.
Occorre, inoltre, ricordare che, in base all’approccio basato sul rischio, gli obblighi di un’adeguata verifica della clientela sono assolti se sono commisurati al rischio associato a: tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, specifica operazione o prodotto o transazione richiesta.
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