Come funziona, quanto tempo dura e cosa può e non può fare l’imputato con obbligo o divieto di dimora. Cosa dice il Codice di procedura penale.
L’obbligo di dimora è una misura cautelare personale e coercitiva, così come il divieto di dimora. Viene stabilita dal giudice nei confronti di imputati in attesa di giudizio quando c’è il rischio che possano scappare, inquinare le prove acquisite o commettere altri reati.
L’obbligo di dimora consiste nell’impossibilità di lasciare la propria abitazione, il quartiere o il comune o di raggiungere questi luoghi, e viene ampliata o ristretta dal giudice in base alla condotta dell’imputato.
Per alcuni versi l’obbligo di dimora assomiglia agli arresti domiciliari anche se sono misure differenti, come spiegheremo.
Durata massima e casi di decadenza, sospensione e rinnovo sono tassativamente stabiliti dal Codice di procedura penale. In questo articolo vedremo tutto quello che c’è da sapere al riguardo.
OBBLIGO E DIVIETO DI DIMORA: COSA DICE LA LEGGE
Obbligo e divieto di dimora: come funziona
L’obbligo o divieto di dimora è disciplinato dall’articolo 283 del Codice di procedura penale. Quando il giudice impone questa misura cautelare l’imputato ha l’obbligo o il divieto di dimorare in un luogo determinato o di accedervi/allontanarsi senza autorizzazione del giudice.
Il giudice può stabilire che egli non possa entrare o uscire:
- dal territorio del comune dove ha la dimora abituale;
- dal territorio di un comune o di una frazione vicino.
Le autorità di polizia che operano nel luogo dove l’imputato ha l’obbligo o il divieto di dimora devono essere avvisate dall’autorità giudiziaria affinché vigilino sul rispetto della misura.
Se l’imputato è particolarmente “sospetto” o pericoloso, il giudice può anche obbligarlo a dichiarare alla polizia i luoghi e gli orari in cui è reperibile per i controlli.
Sempre dietro valutazione del carattere dell’imputato, il giudice procedente può anche imporre l’obbligo/divieto di stare a casa o allontanarsi da essa in alcuni orari o giorni della settimana. Per questa decisione il giudice deve tener conto degli impegni lavorativi o delle esigenze di salute dell’imputato.
Durata massima dell’obbligo di dimora
Questa misura cautelare, come tutte le altre, ha una durata massima oltre la quale “scade”. In particolare l’articolo 303 del Codice di procedura penale prevede che tutte le misure cautelari coercitive (tra cui l’obbligo o divieto di dimora) siano soggette al doppio dei termini previsti per la custodia cautelare. Quindi, per sintetizzare, l’obbligo di dimora dura al massimo:
- 6 mesi se si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni;
- 1 anno quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 6 anni;
- 2 anni quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni.
Quando termina l’obbligo o divieto di dimora?
Come tutte le altre misure cautelari previste dal nostro ordinamento, l’obbligo/divieto di dimora termina quando:
- il giudice revoca la misura perché non ricorrono più le esigenze che l’hanno fatta scaturire (ad esempio viene meno il pericolo di inquinamento delle prove);
- dopo la sentenza definitiva di condanna o assoluzione (infatti le misure cautelari entrano in atto prima della decisione definitiva);
- violazione dell’obbligo o divieto di dimora con la conseguenza che il giudice deciderà di applicare una misura più severa (ad esempio la custodia cautelare in carcere).
Arresti domiciliari e obbligo di dimora
L’obbligo di dimora e gli arresti domiciliari non sono la stessa cosa, anche se potrebbero sembrarlo.
Innanzitutto l’obbligo/divieto di dimora è una misura cautelare invece gli arresti domiciliari sono una condanna vera e propria e una misura alternativa alla detenzione in carcere per reati poco gravi o detenuti con particolari problemi di salute.
L’obbligo di dimora è una misura più elastica: infatti il soggetto interessato può muoversi all’interno del Comune mentre agli arresti domiciliari questo è assolutamente vietato. Tuttavia, in ragione della sua “elasticità”, se le autorità competenti lo ritengono necessario possono restringere - anche notevolmente - la libertà di circolazione del soggetto, in modo da avvicinarsi ancor di più agli arresti domiciliari.
In caso di successiva sentenza di condanna, l’accusato non potrà scalcolare dalla pena il periodo di tempo passato sotto obbligo di dimora (cosa che invece è possibile in caso di custodia cautelare in carcere).
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