L’avvocato non è del tutto libero di scegliere quali clienti difendere o meno. Ecco quando può rifiutare l’incarico (e quando deve).
La figura dell’avvocato è spesso oggetto di pregiudizi e disinformazione, tanto in Italia quanto all’estero. Sono molti i dubbi dei cittadini riguardanti questa professione, soprattutto in riferimento al rapporto con il cliente e all’effettivo significato del concetto di difesa. Troppo frequentemente, infatti, si pensa che il ruolo dell’avvocato sia volto a giustificare il proprio cliente e trovare presunte scorciatoie di legge per agevolarne la posizione. Non è affatto così: l’avvocato difende i diritti del cliente e gli garantisce un equo processo, con verità, correttezza e senso di giustizia. A ben vedere, il dovere di difesa trova origine nella Costituzione italiana, a beneficio dell’intera collettività.
La presunzione di non colpevolezza, le regole procedurali e la proporzionalità delle pene sono cardini portanti nel nostro ordinamento, le vere e proprie basi del sistema di giustizia. Non è possibile oltrepassare questi principi discrezionalmente, basandosi su indizi di colpevolezza non concludenti o comunque situazioni non chiare “ogni oltre ragionevole dubbio”. Insomma, non è possibile saltare a piè pari i processi come spesso vorrebbe l’opinione pubblica, anche quando apparentemente non ci sono dubbi: ogni circostanza deve essere chiarita e comprovata. In questo contesto, la difesa legale è indispensabile e va a beneficio di tutti i cittadini, tutelando l’ordinamento.
Naturalmente, ciò avviene quando i professionisti rispettano a propria volta le leggi e il rigido Codice deontologico forense. Proprio in virtù di quest’ultimo, difficilmente un avvocato può rifiutare la difesa di un cliente, che nulla ha a che vedere con la morale personale.
L’avvocato non può rifiutare di difendere un cliente
Come anticipato, l’avvocato non può facilmente rifiutarsi di difendere un cliente. Senza dubbio non lo può fare in base al reato imputato, per quanto grave e socialmente riprovevole. Non è infatti possibile sottoporre il diritto alla difesa ai principi morali soggettivi, anche in virtù del fatto che le persone accusate di crimini particolarmente efferati rischierebbero di trovarsi senza un difensore. Nel nostro ordinamento ciò non è possibile, perché l’accusa deve essere provata precisamente e la pena deve essere correttamente parametrata in base alle circostanze. Molto semplicemente, due soggetti condannati per lo stesso reato difficilmente ricevono la medesima pena, perché i fattori in gioco sono moltissimi.
L’avvocato può rifiutare la difesa di un cliente se possiede un giustificato motivo, in primo luogo la mancanza del vincolo fiduciario dovuta al comportamento dell’altra parte. Si pensi al cliente che mente assiduamente al proprio legale compromettendo la strategia stessa, situazione assai frequente. L’avvocato può rinunciare all’incarico anche in situazione di incompatibilità professionale o in mancanza di condizioni per assicurare la difesa nel migliore dei modi.
Per il ruolo dell’avvocato, infatti, non conta tanto il rapporto personale che rischia di favorire la parte quanto piuttosto il contrario. Un avvocato potrebbe non sentirsi adeguatamente imparziale per difendere il nuovo partner dell’ex coniuge, tanto per fare un esempio, ma può ben difendere un familiare. Allo stesso modo, l’avvocato può consigliare al cliente di rivolgersi a un altro collega se ritiene sia la soluzione migliore per garantirgli una difesa ottimale, anche in ragione del proprio carico di lavoro e dell’esperienza. In ogni caso, il professionista è sempre tenuto al rispetto della prassi voluta dalla deontologia forense.
Quando l’avvocato non può difenderti
Infine, esistono delle situazioni in cui non soltanto l’avvocato può rifiutarsi di difendere un cliente ma è addirittura obbligato per legge a non assumere l’incarico. Ciò avviene quando c’è un conflitto di interessi, sia professionale o personale. L’avvocato non può difendere più persone in conflitto tra loro, né partecipare a cause che interferiscono con un altro incarico. L’avvocato deve astenersi anche dall’incarico incompatibile con il segreto professionale (coinvolgendo altri clienti ad esempio) o la propria indipendenza professionale, motivo per cui non è possibile - salvo eccezioni - assumere un incarico contro un ex cliente. Il professionista che non rispetta queste regole non assicura un’adeguata assistenza al cliente e rischia sanzioni disciplinari, come peraltro chi nega la difesa senza motivazioni valide.
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