Onorario avvocato d’ufficio: bastano decreto ingiuntivo e precetto

Isabella Policarpio

11/02/2019

Per la liquidazione del compenso dell’avvocato d’ufficio sono sufficienti il decreto ingiuntivo ed il precetto. La pronuncia della Corte di Cassazione.

Onorario avvocato d’ufficio: bastano decreto ingiuntivo e precetto

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in ambito di liquidazione del compenso all’avvocato d’ufficio, andando contro quanto stabilito dal Tribunale di primo grado di Reggio Calabria.

In pratica, i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che il difensore d’ufficio ha diritto a ricevere il compenso anche se non ha esperito nei confronti del cliente tutte le attività previste dalla legge per il recupero della somma.

In pratica, secondo la Corte, l’avvocato può chiedere la liquidazione del compenso anche in presenza del solo decreto ingiuntivo e senza dover provare la non abbienza del cliente.

Il caso di specie

La pronuncia della Corte di Cassazione prende le mosse da una recente decisione del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettati la richiesta di liquidazione del compenso da parte di un avvocato d’ufficio.

Dunque, il difensore in questione aveva deciso di portare la questione innanzi alla Corte di Cassazione, ponendo a motivo del ricorso le motivazioni seguenti:

-* il diniego del pagamento della propria parcella (nonostante l’ingiunzione di pagamento);

  • l’imposizione da parte del giudice di primo grado di provare la non abbienza del cliente (ritenuta una probatio diabolica).

La Corte di Cassazione accetta il ricorso e si esprime come vedremo.

Decreto e precetto sono sufficienti: la decisione della Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’avvocato e ha sancito un importante principio per la liquidazione del compenso dovuto ai difensori d’ufficio.

La sentenza in questione è la numero 36773/2019 (in allegato). Qui i giudici della Corte stabiliscono che una volta che il difensore d’ufficio ha esperito la procedura per la riscossione dell’onorario professionale, egli ha diritto al rimborso del compenso, previa liquidazione del giudice di merito. Ma non finisce qui: la sentenza in esame ribadisce anche che i costi della procedura monitoria non devono essere a carico dell’avvocato.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato anche che l’articolo 116 del Dpr n. 115 del 2002 non prevede come requisito per il pagamento del difensore che l’imputato sia non abbiente o che non abbia assolto agli obblighi di pagamento. Infatti il difensore d’ufficio chiede allo Stato solamente un’anticipazione della somma che verrà successivamente liquidata dal giudice al termine del procedimento.

Per approfondire si rimanda al testo della sentenza.

Corte di Cassazione, sentenza n. 36773/2019
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