Il Ministro dell’Economia ha aggiornato il tasso d’interesse per ritardo dei pagamenti da parte dell’INPS.
Con l’arrivo del nuovo anno cambia il tasso d’interesse in caso di ritardo nei pagamenti dei contributi all’INPS. Una novità che ha ripercussioni anche su pensioni e prestazioni pagate dall’INPS, come vedremo meglio di seguito.
La comunicazione del nuovo tasso d’interesse, che si applicherà dal 1° gennaio 2022, è stata data dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 13 dicembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale 297/2021. Così come stabilito dalla normativa vigente - art. 2, comma 185, legge 662/1996 - il Ministro può infatti modificare la misura del saggio tenendo conto sia del rendimento annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore ai 12 mesi che del tasso d’inflazione registrato nell’anno. Ebbene, dopo una modifica a dir poco irrilevante a fine 2020, quando il tasso d’interesse è stato portato allo 0,01%, ecco che quest’anno - complice sicuramente la crescita dell’inflazione con effetti anche sugli importi delle pensioni - ecco che per il 2022 la variazione è a dir poco rilevante.
Il nuovo tasso d’interesse viene infatti portato all’1,25%.
Come il nuovo tasso d’interesse impatta sui contributi
Come anticipato, il tasso d’interesse si applica in caso di ritardo nei pagamenti dei contributi all’INPS. Nel dettaglio, la modifica ha effetti sulle ipotesi previste dall’articolo 116, comma 15, della legge 388/2000, ossia sulla riduzione delle sanzioni civili nelle ipotesi di mancato e ritardato pagamento di contributi o dei premi derivanti da oggettive incertezze normative in tutti quei casi di fatti dolosi del terzo o per crisi aziendale, come tra l’altro descritto dalla circolare INPS 88/2002.
Nel dettaglio, in tal caso è possibile la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura prevista per gli interessi legali, ma solo se vi è l’integrale pagamento dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro.
Di conseguenza, per tutti i contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2022 si applica una maggiorazione dell’1,25%. Per tutte le altre esposizioni debitorie pendenti alla data del 1° gennaio 2022, invece, il calcolo degli interessi dovuti andrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze tenendo contro delle variazioni intervenute nel tempo. A tal proposito, ecco una tabella che li riassume.
ANNI | SAGGIO D’INTERESSE LEGALE |
---|---|
Fino al 15 dicembre 1990 | 5,0% |
Dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 | 10,0% |
1997-1998 | 5,0% |
1999-2000 | 2,5% |
2001 | 3,5% |
2002-2003 | 3,0% |
2004-2007 | 2,5% |
2008-2009 | 3,0% |
2010 | 1,0% |
2011 | 1,5% |
2012-2013 | 2,5% |
2014 | 1,0% |
2015 | 0,5% |
2016-2017 | 0,2% |
2018 | 0,3% |
2019 | 0,8% |
2020 | 0,05% |
2021 | 0,01% |
2022 | 1,25% |
Pagamenti in ritardo da parte dell’INPS: aumenta l’importo con il nuovo tasso d’interesse
Ma attenzione perché l’aggiornamento del tasso d’interesse vale, come anticipato, anche nel caso di pagamenti in ritardo da parte dell’INPS. Si pensi, ad esempio, alle prestazioni di fine rapporto e di fine servizio per i dipendenti pubblici, così come le pensioni o le altre prestazioni che devono essere corrisposte dall’Istituto.
Ebbene, per tutte quelle prestazioni con scadenza al 1° gennaio 2022 si applicherà una maggiorazione pari al tasso d’interesse legale dell’1,25%.
© RIPRODUZIONE RISERVATA