La firma permette di attribuire la paternità delle dichiarazioni contenute in un documento. Il suo colore è importante, ecco con quale penna si firma, se nera, blu o di altre tonalità.
La firma a penna è il modo più semplice per attestare la paternità delle dichiarazioni contenute in un documento, cioè per assicurare l’identità della persona dichiarante. Non a caso, si tratta di un gesto antichissimo che per la sua funzionalità perdura ancora oggi.
Ognuno ha un modo del tutto personale di firmare, che è proprio ciò che ne garantisce il riconoscimento. La firma, infatti, è indispensabile per compiere diverse azioni, come la partecipazione a contratti e concorsi pubblici, la redazione di un testamento. La firma deve essere completata dall’attestazione di un pubblico ufficiale soltanto quando riguarda anche gli interessi di terzi, perciò va da sé che riguarda la maggior parte degli atti compiuti da un individuo.
Deve perciò rispettare alcuni requisiti di legge, senza intaccarne la personalità. Anche il colore può essere determinante nella validità della firma, specie per alcuni documenti. Alcuni principi sulla firma sono impartiti già alle scuole elementari, ad esempio sull’uso della penna anziché della matita e sulla preferenza della penna nera rispetto a quella blu. Non sempre, però, tutte le convenzioni corrispondono a obblighi legali. Ecco con quale penna si firma.
Con quali colori si può firmare
Nonostante in molti pensino il contrario, la legge non richiede alcun colore specifico per la validità della firma. Almeno in linea teorica, infatti, è possibile firmare con qualsiasi tonalità a disposizione, perfino di giallo o rosso. Si pongono però alcuni problemi i colori più tenui, che spesso hanno una durata ridotta nel tempo e non sono efficacemente visibili nelle fotocopie.
Non solo, i colori chiari si prestano più facilmente anche alle alterazioni, motivo per cui la firma è spesso non accettata. Sono le parti a richiedere l’eventuale colore della firma, potendo legittimamente pretendere l’utilizzo di colori scuri.
La legge, peraltro, non vieta nemmeno di firmare a matita. La firma a matita che presenta i requisiti è del tutto valida dal punto di vista legale ma è considerata per convenzione inaccettabile, proprio per la facilità di alterazione.
Penna nera o penna blu?
Posto che sono preferibili i colori scuri per firmare, si arriva alla spinosa lotta fra penna nera e penna blu. Si fa sempre riferimento alle convenzioni e ai problemi di riconoscimento che possono sorgere anche in sede giudiziale, poiché la legge non impone un colore preciso.
Tendenzialmente questi due colori sono entrambi validi, come lo sarebbe anche un marrone scuro, tanto per fare un esempio. L’unica differenza rilevante è che la penna blu permette una migliore identificazione del documento originale rispetto alla copia e può presentare un vantaggio in questo senso.
I principi impartiti dagli insegnanti, però, non sono del tutto infondati. Nei concorsi pubblici, infatti, è preferibile (e per lo più previsto espressamente dai regolamenti) firmare con la penna nera. Quest’ultima, oltre alle caratteristiche elencate, permette di migliorare la lettura ottica delle risposte dei candidati, ma anche di minimizzare il rischio di identificazione degli stessi tramite il colore utilizzato.
Su quest’ultimo punto la giurisprudenza è in realtà discorde, ma l’utilizzo della penna nera resta sicuramente la scelta migliore per non sbagliare.
Come deve essere la firma
Come anticipato, molte delle caratteristiche richieste per la validità della firma non sono previste dalla legge ma solo dalle convenzioni e abitudini sociali o dalle specifiche richieste delle parti. Ad esempio, la legge non impone che la firma sia leggibile, ma in alcuni atti è chiesto che lo sia.
Le uniche caratteristiche imposte dalla legge sono le seguenti:
- Firma effettuata di pugno dall’autore;
- grafia e firma tipica del dichiarante;
- la firma che attesta dichiarazioni di volontà deve essere apposta sotto le stesse e non sopra.
Altri eventuali parametri, come la firma per ogni facciata del documento, sono lasciati alla discrezione del firmatario o ai requisiti imposti dalle parti. È però estremamente importante che la firma corrisponda a quella abituale del soggetto, al quale non si può chiedere di cambiare il tipo di carattere. Anche l’ordine tra nome e cognome non è specificato, a meno che non sia richiesto dallo stesso atto, ma è preferibile mantenere l’ordine «nome cognome», rispettando la forma usata nel Codice civile.
La firma non tipica, tuttavia, non pregiudica automaticamente la sua validità, subordinata comunque all’esito delle perizie calligrafiche. Non si può, quindi, firmare un documento in modo diverso dal solito per opporsi in un tempo successivo.
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