Un’ordinanza della Corte di Cassazione si è espressa rispetto a un ricorso presentato da un lavoratore che chiedeva di eliminare la finestra mobile di 12 mesi per accedere alla pensione di vecchiaia di invalidità.
E’ lecito attendere la finestra mobile di 12 mesi per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata di invalidità? La Corte di Cassazione si è espressa nel merito della legittimità quando un pensionato ha deciso di fare ricorso per evitare l’attesa. Ecco cosa è successo nel dettaglio.
Partiamo però, dal presupposto che la finestra mobile è il tempo che intercorre tra la maturazione del diritto alla pensione e l’avvenuto ricevimento della prima rata pensionistica, introdotta dall’articolo 12 del decreto legge 78/2010.
Il ricorso è stato presentato da un lavoratore che intendeva fruire della pensione di vecchiaia anticipata per invalidi, trovando Illegittima la finestra di attesa di 12 mesi per la decorrenza del trattamento pensionistico.
Il suo avvocato ha giustificato la richiesta adducendola al fatto che l’articolo di legge in oggetto non specificasse la sua validità anche per la pensione di vecchiaia anticipata, motivo per cui al suo assistito non sarebbe applicabile la finestra di 12 mesi.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 10613 del 4 giugno 2020 ha legittimato invece la validità della finestra mobile, asserendo che la legge non necessariamente deve specificare che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, venga compresa nel novero delle misure che prevedono l’applicazione della finestra mobile.
Anche se la Legge Fornero del 2011 ha eliminato le finestre mobili con decorrenza dal 1° gennaio 2012 per la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata che hanno subito un aggravarsi dei requisiti di accesso, le stesse finestre sono rimaste in vigore in alcuni casi, come per gli invalidi, la cui disciplina di accesso per la pensione di vecchiaia è rimasta comunque vantaggiosa rispetto a quella dei non invalidi. Pertanto, il ricorso è stato rigettato.
Pensione di vecchiaia anticipata: cos’è e a chi spetta
I lavoratori del settore privato con un’invalidità certificata di almeno l’80% possono accedere alla pensione anticipata di vecchiaia con un anticipo rispetto ai normodotati come previsto dalla Riforma Amato del 1992. Secondo quest’ultima, possono conseguire il diritto alla pensione, fermo restando la maturazione di 20 anni di contributi, gli uomini che hanno compiuto 61 anni d’età e le donne 56 anni d’età.
Quasi come per compensare questo trattamento anticipato pensionistico, c’è la presenza di una finestra mobile di 12 mesi, che per gli autonomi diventa 18 mesi, che fa intercorrere tale tempo tra la maturazione dei requisiti anagrafici sopra citati e l’erogazione della prima rata di pensione da parte dell’INPS.
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