L’avvocato che versa i contributi per un minore importo non perde i requisiti per il calcolo dell’anzianità contributiva; infatti agli avvocati non si applica la regola del “minimale”. Questa la decisione della Cassazione. Ecco i dettagli.
In una recente decisione, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un argomento molto caro agli avvocati: i requisiti per il pensionamento. In particolare, il punto in discussione era la perdita del requisito di anzianità contributiva nel caso in cui l’avvocato non abbia versato tutti i contributi previsti.
I giudici supremi hanno sancito che nessuna disposizione circa il pensionamento degli avvocati preveda la cosiddetta regola del “minimale”, che invece trova applicazione per i lavoratori dipendenti. In altre parole se l’avvocato ha omesso di versare alla Cassa i contributi previsti per quel’anno non perde e non riduce in alcun modo l’anzianità contributiva; cioè perché le disposizioni della Cassa forense prevedono solamente il pagamento di somme aggiuntive.
Vediamo nel dettaglio il caso di specie e le motivazioni della Cassazione.
Pensione avvocati: l’omesso versamento alla Cassa non fa perdere l’anzianità contributiva
L’avvocato che non versa tutti i contributi stabiliti dalla Cassa forense non perde gli anni di anzianità contributiva calcolabili ai fini del pensionamento. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 30421/19, depositata il 21 novembre 2020.
Il caso di specie vede contrapposti un avvocato e la Cassa forense, quest’ultima aveva negato i benefici previdenziali maturati per anzianità sulla base del fatto che l’iscritto non aveva versato i contributi nel loro ammontare complessivo.
I giudici supremi hanno dato ragione all’avvocato, riconoscendo che non esiste nessun automatismo tra l’ammontare dei contributi versati e l’anzianità contributiva del professionista.
La Cassazione sottolinea inoltre che le disposizioni della Cassa forense non prevedono da nessuna parte che in assenza di contribuzione totale non possa essere attribuito l’anno ai fini dell’anzianità contributiva. In pratica non vi è alcuna soglia minima, come invece accade nei contratti di lavoro dipendente.
Sugli avvocati grava un obbligo contributivo così composto: un contributo soggettivo e di un contributo integrativo. Il primo è calcolato in base al reddito Irpef dichiarato ed è determinato in base ai diversi scaglioni di reddito; il secondo, invece, non è altro che una maggiorazione in termini percentuali del volume Iva dell’anno.
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