Pensione invalidi e non vedenti 2015: confermato il pensionamento agevolato

Simone Casavecchia

15 Gennaio 2015 - 13:21

Confermato anche nel 2015 il trattamento agevolato per la fruizione della pensione da parte di invalidi e non vedenti per i quali sono previsti specifici termini e soglie di età.

Pensione invalidi e non vedenti 2015: confermato il pensionamento agevolato

I benefici pensionistici per lavoratori a cui è stata riconosciuta un’invalidità di almeno l’80% e per i lavoratori non vedenti godono di una speciale disciplina prevista dai commi 6 e 8 dell’art. 1 del D. Lgs. 503/1992. Queste norme costituiscono delle leggi eccezionali che, pertanto, non sono state modificate dagli interventi del legislatore successivi alla loro emanazione, quindi, neanche dalla riforma delle pensioni Fornero (D. L. 201/2011) che ha elevato i requisiti pensionistici di tutti gli altri lavoratori.
A fronte di questa norma, anche per il 2015 restano immutate le soglie anagrafiche e contributive alle quali sono soggetti i lavoratori non vedenti e invalidi. Ecco quali sono.

Pensione di vecchiaia per invalidi civili
I lavoratori e le lavoratrici ai quali è stata riconosciuta un’invalidità di almeno l’80% hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dei 55 anni di età, per le donne, e dei 60 anni di età, per gli uomini. Anche i requisiti contributivi rimangono invariati, dal momento che occorrono 15 anni di contributi, se questi sono stati maturati prima del 1992 oppure 20 anni se i contributi sono stati maturati successivamente al 1992.
Queste soglie anagrafiche e contributive rimangono valide solo per i lavoratori iscritti nel fondo lavoratori dipendenti e, quindi, sono esclusi i lavoratori autonomi e i lavoratori del pubblico impiego ovvero i lavoratori che erano precedentemente iscritti all’Inpdap.
I requisiti anagrafici dei lavoratori invaldi devono comunque essere adeguati alle stime Istat relative all’aspettativa di vita (pari a 3 mesi dal 2013) e sono interessati dalla normativa che prevede la cosiddetta «finestra mobile» ovvero il differimento di un anno dal raggiungimento dei requisiti. Dal 2013, quindi, i nuovi requisiti sono di 55 anni e 3 mesi per le donne e di 60 anni e 3 mesi per gli uomini; entrambi devono inoltre rimanere in servizio per ulteriori 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti, per ottenere il trattamento pensionistico.

Pensione di vecchiaia per lavoratori non vedenti
Anche per i lavoratori non vedenti (ciechi civili, ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi) restano invariati i benefici vigenti ante riforma Fornero quindi, i lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell’inizio del rapporto assicurativo, possono usufruire del trattamento pensionistico all’età di 50 anni, se donne e di 55 anni se uomini; per i lavoratori autonomi di entrambi i sessi sono previsti 5 anni in più. Sempre per effetto dalla L. 218/1952 (che prevedeva una riduzione di 5 anni dell’età anagrafica prevista per gli invalidi, ovvero 55 anni per le donne e 60 per gli uomini) i contributi previdenziali necessari ammontano a 10 anni (15 anni ridotti di un terzo secondo la normativa citata) e deve essere soddisfatta la condizione in base alla quale, per entrambi i sessi, devono essere trascorsi almeno 10 anni dalla data iniziale dell’assicurazione.
Per i lavoratori non vedenti in condizioni diverse da quelle specificate sopra o con meno di 10 anni di contributi previdenziali versati alla data in cui è insorta la cecità rimangono invalidi i requisiti previsti per gli invalidi ovvero 55 anni di età anagrafica per le donne, 60 per gli uomini e almeno 15 anni di contributi versati per entrambi i sessi.
Per i lavoratori non vedenti statali (iscritti ex-Indap) rimangono in vigore limiti più elevati sia in termini anagrafici (65 anni) che in termini contributivi e assicurativi (14 anni, 11 mesi e 16 giorni).
Anche i lavoratori non vedenti sono comunque soggetti all’adeguamento dei requisiti anagrafici in base alla mutata aspettativa di vita Istat, per questo i requisiti anagrafici di lavoratori e lavoratrici devono essere elevati di 3 mesi dal 2013.
Stesso discorso va fatto per la «finestra mobile» a cui sono soggetti anche i lavoratori non vedenti che dovranno comunque subire, per ottenere il beneficio pensionistico, il differimento di un anno dal perfezionamento del requisito.

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