PMI e bilanci: dal 2016 ancora più semplici. Ecco come

Federico Migliorini

12 Ottobre 2015 - 09:09

Le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata potranno contare, a partire dal 2016, da ulteriori semplificazioni. Ecco quali sono.

PMI e bilanci: dal 2016 ancora più semplici. Ecco come

Con l’applicazione, a partire dal primo gennaio 2016, della direttiva n. 2013/34/UE la rendicontazione di bilancio per le piccole imprese sarà più semplice. Il nostro legislatore, infatti, muovendo dalle disposizioni europee ha previsto varie semplificazioni per i bilanci delle piccole imprese, che di seguito andiamo a riepilogare. La ratio della normativa europea muove dal fatto che il tessuto economico è composto in massima parte da imprese di piccola e media dimensione, per questo l’armonizzazione e la semplificazione dei principi e degli schemi di bilancio di queste imprese appare un aspetto fondamentale.

Le piccole imprese
La definizione di piccole imprese è quella definita dall’articolo 2435-bis del codice civile, che oggi sono tenute alla redazione del bilancio in forma abbreviata. Le soglie di riferimento per individuare queste società sono:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale €. 4.400.000;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni €. 8.800.000;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio di 50 unità.

Una società è piccola, quando non supera per due esercizi consecutivi almeno due dei suddetti limiti, ed ha facoltà di redigere il bilancio d’esercizio in forma abbreviata. Infatti, per rendere più agevole la redazione del bilancio per enti di piccole dimensioni si era pensato ad un bilancio più snello, con meno informazioni rispetto al dovuto.

Le semplificazioni della direttiva 2013/34/UE
La direttiva 2013/34/UE, che entrerà in vigore nel nostro ordinamento a partire dal primo gennaio 2016 è andata a semplificare ulteriormente le informazioni riguardanti gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico delle imprese di piccole dimensioni.

Per quanto riguarda le semplificazioni inerenti la redazione dello stato patrimoniale sono rimaste invariate. E’ stata, però eliminata la previsione di dover detrarre direttamente nel prospetto gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Tale informazione sarà reperibile all’interno della nota integrativa (articolo 2427, comma 1, n. 2).

Nel conto economico segnaliamo che, gli strumenti finanziari derivati, per i quali è stata istituita un’apposita modalità di contabilizzazione, dovranno essere classificati nella voce riguardante la rivalutazione delle partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli del circolante diversi dalle partecipazioni (voci d18 e d19).

Infine, per quanto riguarda la redazione del rendiconto finanziario segnaliamo che le disposizioni attualmente vigenti non sono state modificate, infatti, le società di piccole dimensioni restano esonerate dalla predisposizione del rendiconto finanziario.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione niente è cambiato: gli attuali criteri di valutazione previsti per le imprese di piccola dimensione, ossia, il costo di acquisto per i titoli immobilizzati, il valore di desumibile realizzo per i crediti e il valore nominale per i debiti, sono stati confermati. Il nuovo criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti, non sarà utilizzato dalle imprese di più piccola dimensione.

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