Per svolgere la pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato bisogna compilare l’apposito modulo ed inviarlo all’Ufficio prescelto. Requisiti e modalità di svolgimento del tirocinio.
La pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato offre un notevole bagaglio di esperienze e conoscenze nonché la possibilità di collaborare con Avvocati e Procuratori di Stato nella formazione di pareri ed atti e di partecipare alle udienze.
Chi desidera svolgere la pratica presso l’Avvocatura Generale o l’Avvocatura Distrettuale deve compilare l’apposito modulo (allegato alla fine dell’articolo) ed inviarlo agli indirizzi indicati.
La selezione avverrà sulla base dei titoli, calcolati facendo la media tra il voto di laurea ed i voti ottenuti nelle materie oggetto dell’esame per l’abilitazione alla pratica forense.
Pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato: i requisiti
Per svolgere la pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato è richiesto come requisito la laurea in giurisprudenza. L’Ufficio dell’Avvocatura di Stato si riserva di effettuare una selezione dei candidati sulla base dei titoli, quindi basata sulla media tra il voto di laurea ed i voti conseguiti nelle materie che formano oggetto degli esami scritti per l’iscrizione all’albo degli avvocati e per il concorso a Procuratore dello Stato, che sono:
- diritto privato;
- diritto civile e procedura civile;
- diritto commerciale;
- diritto amministrativo sostanziale e processuale;
- diritto penale e procedura penale.
Come viene calcolato il punteggio?
Ad ogni aspirante praticante verrà assegnato un punteggio secondo il seguente criterio di calcolo: al voto di laurea si aggiunge un punto in caso di lode e a questo punteggio poi si somma la media risultante da:
- media tra gli esami di diritto privato, civile e commerciale;
- media esami di procedura civile;
- media esami di diritto amministrativo;
- media tra gli esami di penale e procedura penale.
Pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato: come fare domanda
Chi desidera prende parte alla selezione, deve far pervenire l’apposito domanda (allegata alla fine dell’articolo) in formato pdf, debitamente compilata in ogni sua parte, presso l’Ufficio del personale dell’Avvocatura dello Stato dove intende svolgere la pratica:
- l’Avvocatura Generale;
- le Avvocature Distrettuali.
Nella domanda di partecipazione, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità di possedere tutti i requisiti richiesti ed allegare una copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per presentare la domanda non è necessario avere la residenza nella Corte d’Appello dell’Avvocatura di Stato d’interesse poiché il cambio di residenza può essere effettuato anche dopo l’ammissione per perfezionare l’iscrizione nel Registro dei praticanti.
Le domande compilate vanno inviate contemporaneamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- ufficio1.affarigenerali@avvocaturastato.it;
- pratica.forense@avvocaturastato.it.
Nell’oggetto bisogna inserire la seguente dicitura: DOMANDA AMMISSIONE PRATICA FORENSE - COGNOME NOME.
In ogni caso, si consiglia vivamente di chiedere le informazioni necessarie alla competente Avvocatura prescelta, poiché i termini di scadenza di presentazione della domanda possono variare da ufficio a ufficio. Gli uffici non rispondono per email.
Pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato: come si svolge il tirocinio
La pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato ha una durata minima stabilita per legge (12 mesi) e consta di due profili essenziali:
- la formazione tecnico-pratica attraverso l’affiancamento ad un Avvocato dello Stato, con la partecipazione alla stesura degli atti e dei pareri e lo svolgimento di ricerche sulla dottrina e l’ultima giurisprudenza;
- la partecipazione alle udienze (soprattutto quelle davanti alla magistratura civile) con l’inserimento in un turno settimanale in affiancamento ai Procuratori di Stato ed ai diversi uffici giudiziari in affiancamento all’Avvocatura di Stato.
Per tutto il resto, il periodo di tirocinio forense presso l’Avvocatura dello Stato segue le regole fissate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in quanto è finalizzata al conseguimento del titolo per la partecipazione all’esame di abilitazione forense. Tuttavia, chi partecipa non ha diritto al rimborso spese previsto dall’articolo 9 del D.L. del 24 gennaio 2012 n. 1.
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