Le prestazioni economiche per inabilità a favore dei minorenni sono state regolamentate con una recente circolare dell’INAIL. Ecco i chiarimenti.
L’INAIL stabilisce a chi spetta la riscossione per le prestazioni di inabilità dei minorenni nella circolare 34 del 1° settembre 2017.
Di recente sono emersi alcuni dubbi in merito alla necessità di acquisire o meno l’autorizzazione del giudice tutelare, qualora la riscossione sia destinata al genitore o tutore che esercita la potestà sul minorenne.
I dubbi nascono dalla confusione che si crea nel comprendere la differenza tra la rendita diretta dovuta a inabilità permanente e l’indennità per inabilità temporanea assoluta.
Ecco dunque che l’INAIL chiarisce ogni dubbio in merito alla questione con la recente circolare, di cui riportiamo i punti chiave.
Chi riscuote la prestazione per inabilità temporanea assoluta
Il soggetto, che ancor prima di aver compiuto la maggiore età, possiede un lavoro che prevede l’esercizio del diritto e delle azioni in dipendenza da un contratto specifico, è abilitato alla riscossione della propria prestazione.
Ciò accade perché l’indennità sostituisce a tutti gli effetti la retribuzione, garantita dal datore di lavoro e poi passata al lavoratore.
In egual modo, la prestazione di indennità passa dal datore al soggetto lavoratore.
L’indennità giornaliera
L’indennità in questione sostituisce l’effettiva retribuzione, ed è destinata ai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale.
Erogata dal quarto giorno successivo alla data di infortunio sul lavoro o dal manifestarsi della malattia professionale (giorni festivi compresi) l’indennità termina al momento della guarigione clinica.
L’Inail liquida la prestazione economica in due misure:
- 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica
Chi riscuote la rendita diretta per inabilità permanente
Differentemente, la rendita diretta non presenta legami con l’erogazione di una retribuzione.
La liquidazione, dunque, non è destinata direttamente al minore che presta attività lavorativa o tutelato in qualità di studente, ma spetta al genitore che ne esercita la potestà o al tutore.
Non è prevista in questo caso l’autorizzazione del giudice tutelare, poiché la riscossione si configura come ordinaria amministrazione.
La rendita diretta
È una prestazione erogata in seguito ad un infortunio sul lavoro o al degenerare di una malattia sul posto di lavoro.
Viene stabilita qualora la capacità lavorativa diminuisca per via dell’infortunio, che deve avere luogo antecedentemente al 25 luglio 2000.
L’indennità non è soggetta a tassazione Irpef, per questo motivo in caso di incidenza con un contratto specifico riferito ad un minorenne, la prestazione sarà erogata al genitore e tutore.
Per aver diritto alla prestazione il grado di inabilità compreso deve essere tra l’11% e il 100% ed ha decorrenza dal giorno successivo alla guarigione clinica. La sua durata è continuativa fino al decesso, a meno che:
- il grado di inabilità riconosciuto non scenda sotto l’11% nell’arco di un tempo in cui è possibile il verificarsi di una revisione
- la rendita non venga capitalizzata
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