Problemi con le banche? Si risolvono con l’Arbitro Bancario Finanziario

Titta Trua

29 Luglio 2014 - 12:00

L’organismo, che si muove sotto l’egida di Banca d’Italia, è imparziale e autonomo nelle decisioni ed è un valido strumento per dirimere le controversie.

Problemi con le banche? Si risolvono con l’Arbitro Bancario Finanziario

Problemi con le banche o con un intermediario finanziario? Una soluzione per risolverle senza dover fare ricorso al giudice è l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Grazie all’ABF si possono risolvere le controversie tra clienti ed intermediari finanziari o banche in via stragiudiziale, veloce, economica perché non si ricorre al tribunale e non è necessaria assistenza legale.

L’Arbitro Bancario Finanziario è un organismo autonomo, sostenuto dalla Banca d’Italia. Esso è però autonomo e imparziale nei compiti e nelle decisioni e, sebbene il suo parere non sia vincolante, di fatto gli intermediari accettano le sue decisioni quasi sempre, oltretutto, in caso la loro eventuale inadempienza viene resa pubblica. Si possono rivolgere all’ABF tutti coloro che siano in rapporti contrattuali o che siano o siano stati in relazione con un intermediario per servizi bancari e finanziari. Non parliamo quindi soltanto prettamente di banche, ma di tutti gli intermediari iscritti negli elenchi di banca d’Italia:
• banche
• intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario (TUB), confidi di cui all’art.155 comma 4 del TUB
• istituti di pagamento
• istituti di moneta elettronica (IMEL)
• Poste Italiane per l’attività di Bancoposta
• banche e intermediari esteri che operano in Italia e che non siano sottoposti a un sistema stragiudiziale che fa parte della rete europea Fin-Net; in questo caso, tuttavia, la Segreteria tecnica dell’ABF fornisce le informazioni utili e la collaborazione necessaria per presentare il ricorso al sistema di risoluzione stragiudiziale estero. 

Quando e come si può ricorrere all’ABF
Prima di ricorrere all’ABF è necessario tentare di risolvere la controversia direttamente con l’intermediario, inviando un reclamo scritto. Se entro 30 giorni non riceviamo risposta, o se la risposta non ci soddisfa possiamo allora ricorrere all’ABF e ancora, se la risoluzione dell’organismo in questione non è ritenuta consona, è sempre possibile il ricorso al giudice. I costi sono estremamente vantaggiosi, perché l’unico adempimento è un contributo di 20 euro da versare prima di iniziare la procedura, da allegare al modulo di ricorso. L’ABF è anche veloce nel prendere le proprie decisioni e i n soli 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni da parte dell’intermediario è in grado di pronunciarsi. Nel caso in cui la Segreteria tecnica o il Presidente o il Collegio richiedano una integrazione della documentazione il termine potrà slittare di altri 30 giorni. Dalla data della decisione l’intermediario avrà poi altri 30 giorni per adeguarsi alle decisioni prese.

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