La legge prevede l’obbligo di denunciare le armi per tutelare la pubblica sicurezza. Ecco una guida su quando e come denunciarle per evitare problemi e sanzioni.
In Italia è legale possedere armi. Queste si possono ottenere tramite specifiche appositamente previste dalla legge e soggette a determinate autorizzazioni da parte delle Autorità.
Ma cosa succede quando bisogna spostare un’arma? Prima di tutto dobbiamo sapere che se si possiede un’arma per esercitare la caccia, un’attività sportiva o per qualunque altra ragione, dobbiamo farne denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza. In questo modo ogni arma viene sempre ricollegata alla persona che la detiene per tutelare la sicurezza pubblica.
Può però accadere di dover spostare l’arma da un posto all’altro (magari per esigenze temporanee). Che succede in questi casi? Anche per trasferire un’arma bisogna fare denuncia?
“Chiunque detiene armi, parti di esse […] munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità. […] La denuncia di detenzione deve essere ripresentata ogniqualvolta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia”, spiega l’articolo 38 del Tulps e cioè il Testo unico per le leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931).
La denuncia armi è una dichiarazione, e ne consegue che per la sua presentazione non è prevista l’apposizione della marca da bollo, bensì deve essere redatta in carta libera. Inoltre, da molti anni commissariati e stazioni dei carabinieri richiedono che le copie siano tre, una delle quali, dopo essere stata timbrata e vidimata, viene restituita alla persona che l’ha presentata.
La regola generale prevede che non è consentito avere licenze o detenere armi in casa ai minori di 18 anni, eccetto che per discipline di tiro a volo: dai 14 anni, infatti, è possibile utilizzare gli attrezzi della società, previa iscrizione a FITAV e CAS. Non è invece richiesta alcuna licenza o denuncia per armi ad aria o gas compressi con potenza inferiore ai 7,5 joule.
I vari aspetti della denuncia di un’arma
Come denunciare un’arma
Come abbiamo detto, l’acquisto e la detenzione d’armi e/o munizioni, così come eventuali cambi di residenza del possessore, devono essere obbligatoriamente denunciati entro 72 ore alla questura o al commissariato di polizia; in alternativa, qualora questi non siano presenti nel proprio comune, ci si può recare presso il comando dei carabinieri più vicino.
La presentazione della documentazione prevede di accludere la nuova denuncia, appunto, in triplice copia, con data e firma autografa, la propria copia della vecchia denuncia (nel caso in cui la nuova vada a sostituire una precedente), il documento di vendita (o di acquisto, se ci si è disfatti di un’arma in proprio possesso) fornito dall’armiere o la dichiarazione di cessione redatta tra privati.
Mentre le varie licenze consentono acquisto, trasporto e detenzione di armi/munizioni, la denuncia è una comunicazione formale alle autorità, che avviene attraverso un apposito modulo, reperibile nei commissariati, questure o online in cui, nel rispetto dell’art. 76 del d.p.r. 445/2000, il detentore deve specificare:
- Dati anagrafici e civici
- Tipologia e quantità di armi e/o munizioni possedute
- Riferimenti d’acquisto
- Armi e/o munizioni già possedute in precedenza
- Soggetti conviventi
Al modulo denuncia detenzione armi e munizioni occorre allegare:
- La certificazione medica ex art. 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).
- La dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente il conseguimento della capacità tecnica prevista all’art. 8, comma 4, della legge n. 110/1975.
Ma con quale mezzo si presenta il modulo? In realtà abbiamo molte possibilità attraverso una delle seguenti modalità:
- direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta;
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna (PEC).
Negli ultimi due casi occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Si presenta in Questura o al Commissariato di zona, oppure in assenza alla stazione Carabinieri competente per territorio.
Quante armi si possono detenere in casa
Secondo il d.l. 104/2018, che aggiorna il 110/1975, il numero massimo di armi concesse da detenere a casa è:
- 3 armi comuni da fuoco
- 12 armi sportive lunghe o corte
- Numero illimitato di fucili da caccia e carabine previste dall’art. 13 del d.l. 157/1992
- 8 tra armi antiche, artistiche o rare
- Numero illimitato di armi bianche e distanza ravvicinata
Qualora si necessiti di possedere più armi in casa di quelle consentite, è richiesta una speciale licenza di deposito o di collezione che viene rilasciata dal prefetto e si ottiene solo con particolari motivazioni su attività sportive e/o professionali.
Una cosa interessante da conoscere è che le parti d’arma NON fanno cumulo tra le armi: quindi, per esempio, se si detiene una pistola con tre kit di conversione per altrettanti calibri, l’arma denunciata è sempre e solo una, i kit di conversione sono semplicemente parti di armi e come tali non fanno cumulo né incontrano particolari limiti numerici nella detenzione. Stesso discorso vale per i caricatori che, secondo l’attuale normativa, devono essere denunciati quando superano la capacità di 10 colpi per carabina e 20 per pistola.
Quante munizioni si possono avere in casa
In merito alle munizioni, secondo l’art. 97 TULPS è possibile detenere fino a:
- 200 cartucce armi comuni
- 1.500 cartucce fucili caccia
- 5 kg polveri sparo
Il ministero dell’Interno ha precisato già alcuni anni or sono (circolare 557/PAS.10611-10171.(1) del 7 agosto 2006) che, per quanto riguarda le munizioni, il possessore è tenuto a denunciare prontamente l’acquisto, ma non è tenuto a denunciare la variazione in diminuzione, per consumo, né il successivo reintegro con regolare acquisto.
In altre parole: se io non ho neanche una cartuccia in denuncia, e decido di acquistare 50 cartucce 9×21, se non le sparo entro le 72 ore bensì intendo detenerle, dovrò andare a presentare la denuncia che attesta l’avvenuto acquisto e la detenzione delle cartucce in questione. Se, però, io ho già in denuncia 50 cartucce, le sparo e poi le ricompro, non dovrò andare a presentare una nuova denuncia, perché il quantitativo di cartucce in mio possesso è sempre uguale. E non sarò tenuto ad aggiornare la denuncia neanche se tra quando ho consumato le 50 cartucce e quando decido di comprare le nuove 50 passa un giorno, un mese, un anno.
Dove comprare armi
Per acquistare legalmente un’arma occorre recarsi presso uno dei tanti rivenditori specializzati e autorizzati presenti in Italia, tra cui vari negozi d’articoli militari. Il prezzo di una pistola comune può andare dai 200,00 ai 2.000 euro.
In alternativa, è possibile comprare un’arma da un privato, previo porto d’armi valido o nulla osta all’acquisto. Con dichiarazione scritta congiuntamente, il venditore dovrà denunciare la cessione entro 72 ore, con suddetta dichiarazione e fotocopia della sua licenza.
Le armi ereditate
Seppur non implichi titolarità formale, anche l’eredità di armi, munizioni o materiale esplosivo necessita di apposita denuncia. Questa comprenderà anche dichiarazione sostitutiva del certificato di morte del soggetto possessore. Qualora l’erede non voglia detenere tali armi in casa può:
- Venderle o cederle, assicurandosi che il ricevente abbia regolare porto d’armi o nulla osta
- Rottamarle, cedendole all’ufficio armi della questura con dichiarazione di rinuncia all’eredità e denuncia di detenzione armi del defunto
In caso di arma ereditata dal valore affettivo, l’erede può presentare richiesta alla questura per avere un nulla osta speciale per portarla fino a casa.
Cosa succede se non si denuncia un’arma?
Ai sensi dell’art. 697 del c.c., la mancata denuncia di armi in possesso costituisce reato di detenzione abusiva, punibile con arresto da 3 a 12 mesi o ammenda fino a 371,00 euro.
Si può concludere che la denuncia di detenzione delle armi è la “base” per i legali detentori: un atto in apparenza semplice ma in realtà colmo di insidie.
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