Reddito di Cittadinanza: i disoccupati possono beneficiare anche della NASpI. Ma l’indennità di disoccupazione riduce l’importo del sostegno mensile, ecco perché.
Chi prende il Reddito di Cittadinanza può anche fare domanda per l’indennità di disoccupazione NASpI, e viceversa. Non c’è, infatti, incompatibilità tra le due misure, ma è importante chiarire che queste non sono pienamente cumulabili.
Di compatibilità tra Reddito di Cittadinanza e NASpI ne parla il decreto 4/2019, poi convertito dalla legge 26/2019. Qui, nel comma 8° dell’articolo 2, si legge che:
Il Rdc e’ compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.
Esiste, quindi, una compatibilità tra le due misure. Nulla dunque vieta ad un componente già beneficiario del Reddito di Cittadinanza che ha perso il lavoro di fare domanda per l’indennità di disoccupazione (sempre che nel frattempo ne soddisfi i requisiti). Tuttavia, il riconoscimento della NASpI, comporta comunque una riduzione del Reddito di Cittadinanza, vediamo perché.
NASpI e RdC: chi può beneficiarne?
Prima di andare avanti è bene precisare una cosa: mentre il reddito di cittadinanza è riconosciuto in favore del nucleo familiare (che soddisfa determinati requisiti), la Naspi spetta alla singola persona. Quindi, all’interno del nucleo familiare non ci possono essere più componenti che richiedono il RdC, mentre ce ne possono essere diversi che beneficiano della NASpI.
Entrambe le misure, poi, non spettano a coloro che si sono dimessi dal precedente impiego. Tuttavia, anche per questo punto vi è da fare una distinzione:
- il RdC non spetta ai soli componenti del nucleo che hanno dato le dimissioni. Questi vengono esclusi dal parametro di scala di equivalenza per i successivi 12 mesi;
- la NASpI non spetta al lavoratore che ha presentato le dimissioni volontarie.
In entrambi i casi si fa eccezione per le dimissioni per giusta causa, con le quali si mantiene il diritto ad entrambe le misure.
Per capire meglio questo punto prendiamo come esempio un nucleo familiare composto da padre, madre e figlio ventenne. Sia il padre che il figlio sono disoccupati, tuttavia il primo è stato licenziato dall’azienda in difficoltà economica, mentre il secondo ha scelto liberamente di licenziarsi.
Ebbene, in tal caso il nucleo familiare - ai soli fini del Reddito di Cittadinanza - si considera composto solamente da padre e madre, mentre il figlio ne viene escluso per 12 mesi. Quest’ultimo non può neppure fare richiesta per la Naspi, non ricevendo così alcun sussidio di disoccupazione.
Parimenti, il padre potrà beneficiare sia della NASpI che del Reddito di Cittadinanza (solo per lui e la moglie) visto che nel suo caso è stata l’azienda ad interrompere il rapporto di lavoro. Ovviamente, per avere diritto alla Naspi bisogna che questo soddisfi anche gli altri requisiti, quali:
- aver versato contributi per almeno 13 mesi negli ultimi 4 anni precedenti alla domanda;
- aver maturato nell’ultimo anno almeno 30 giornate di lavoro effettivo.
Vi è poi una differenza legata alla durata di queste due misure: mentre la NASpI spetta per la metà delle settimane contributive maturate negli ultimi 4 anni (quindi per un massimo di 24 mesi), il RdC spetta per tutto il periodo in cui se ne soddisfano i requisiti e per massimo di 18 mesi (ma può essere rinnovato).
Importo RdC: come cambia in caso di Naspi
Come anticipato, il reddito di cittadinanza rappresenta un’integrazione al reddito familiare fino al raggiungimento di una determinata soglia. Nel dettaglio, si parte da 6.000€ per la persona sola, con maggiorazioni in base a quanto previsto dai parametri della scala di equivalenza, fino ad arrivare ad un massimo di 19.656€ per le famiglie numerose (in caso di parametro pari a 2,1).
Ad esempio, una persona sola con reddito familiare di 4.000€ (e che non vive in affitto) beneficia ogni mese di un’integrazione di 166,66€, così da arrivare ad un reddito annuo di 6.000€; una famiglia con lo stesso reddito ma composta da tre persone, due maggiorenni e un minorenne, invece, avendo un parametro pari a 1,6 beneficia di un’integrazione mensile di 466,66€ così da raggiungere a fine anno un reddito familiare di 9.600€ (6.000*1.6).
Qualora i due suddetti nuclei familiari avessero avuto un reddito pari a 0, invece, avrebbero percepito dell’integrazione in misura piena, ossia rispettivamente 500€ e 800€ al mese.
Quindi, qualora ogni componente della famiglia fosse disoccupato e non avesse altre fonti di reddito, l’importo dell’integrazione sarebbe totale. Se invece all’interno del nucleo familiare uno dei disoccupati percepisce la Naspi si terrà conto dell’importo percepito ai fini del calcolo del reddito familiare, e di conseguenza l’integrazione prevista con il RdC sarà più bassa.
Come si legge nell’articolo 2 - comma 6° - ai fini del calcolo del reddito familiare si tiene conto anche dei trattamenti assistenziali in corso di godimento dei componenti il nucleo familiare. Per avere ulteriori chiarimenti a riguardo abbiamo contattato l’Inps, il quale ci ha confermato che l’indennità di disoccupazione impatta immediatamente sul Reddito di Cittadinanza in quanto si considera come “trattamento assistenziale”.
È sempre la NASpI, quindi, che riduce il Reddito di Cittadinanza e mai viceversa.
Non è comunque necessario comunicare all’Inps che si sta percependo la NASpI. Sarà l’Istituto stesso, in fase di lavorazione mensile, ad effettuare il ricalcolo del RdC tenendo conto dell’indennità di disoccupazione percepita.
Reddito di Cittadinanza: la NASpI si considera ai fini ISEE
La NASpI, dunque, abbassa l’importo del Reddito di Cittadinanza. Inoltre, come specificato anche dal comma 8° dell’articolo 2 “ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE”.
Ciò significa che la NASpI percepita andrà anche indicata nell’ISEE (esattamente nella DSU del secondo anno successivo) e di conseguenza andrà ad aumentarne il valore con il rischio di superare la soglia prevista per beneficiare del Reddito di Cittadinanza.
leggi anche
La NASpI va indicata nell’ISEE?
© RIPRODUZIONE RISERVATA