Reddito di Cittadinanza a più persone della stessa famiglia: quando è possibile

Antonio Cosenza

23 Aprile 2021 - 12:00

Due familiari possono fare richiesta separata del Reddito di Cittadinanza? Sì, ma solo in determinate circostanze.

Reddito di Cittadinanza a più persone della stessa famiglia: quando è possibile

Il Reddito di Cittadinanza può essere richiesto da più di una persona della stessa famiglia? Per rispondere a questa domanda è importante spiegare la differenza che c’è tra famiglia e nucleo familiare.

Se per famiglia si intende il “complesso delle persone di una stessa discendenza, legate dal vincolo del sangue e della tradizione”, allora c’è la possibilità che il Reddito di Cittadinanza spetti più di una persona; differente il concetto del nucleo familiare, ossia di quel “nucleo sociale rappresentato da due o più individui che vivono nella stessa abitazioni e - di norma - sono legati tra di loro con il vincolo del matrimonio o da rapporti di parentela o di affinità”. In quest’ultimo caso non si può fare più di una richiesta del Reddito di Cittadinanza: questa misura, infatti, è riconosciuta all’intero nucleo familiare e non solo a colui che ne fa richiesta.

A tal proposito, ai fini del Reddito di Cittadinanza si considera il nucleo familiare come definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n°159 del 2013. Capire cosa dice è molto importante: è qui, infatti, che viene fatta chiarezza su quando un familiare non è nel nucleo familiare e di conseguenza è possibile fare due domande separate per il Reddito di Cittadinanza.

Reddito di Cittadinanza: quali familiari non fanno parte del nucleo familiare

Come anticipato, chi è nello stesso nucleo familiare non può fare separata domanda per il Reddito di Cittadinanza. La richiesta è una sola e l’importo del beneficio verrà parametrato in base al numero di componenti che fanno parte del nucleo.

Affinché una famiglia possa beneficiare di più di un Reddito di Cittadinanza, è necessario che i familiari non figurino nello stesso nucleo familiare. Ed è importante sottolineare che per far sì che sia così non è sufficiente avere una residenza diversa, ad esempio, da quella dei propri genitori.

Detto questo, vediamo cosa stabilisce il DPCM 159/2013 in merito al concetto di nucleo familiare:

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

Solitamente, quindi, si considerano nello stesso nucleo familiare coloro che vivono nella stessa abitazione (e quindi sono indicati nello stato di famiglia), più i familiari che risultano a carico del richiedente. Detto questo, è bene fare alcune precisazioni su coniugi e figli.

I coniugi possono fare due domande per il Reddito di Cittadinanza?

Solitamente no, poiché due coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal proposito, l’articolo 3 - comma II - del DPCM 159/2013 stabilisce che “i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare”.

L’unico caso in cui il coniuge fa parte di un nucleo familiare differente dall’altro, è quando questi hanno una diversa residenza anagrafica e in aggiunta si è verificata una delle seguenti condizioni:

  • è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale, ovvero se è stata ordinata la separazione;
  • se la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti;
  • se uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli, o comunque è stato adottato il provvedimento di allontamento della residenza familiare;
  • se è stata proposta la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • quando sussiste abbandono del coniuge, purché accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

A tal proposito, il decreto 4/2019 aggiunge anche che, ai soli fini del Reddito di Cittadinanza, i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.

Detto questo, salvo i casi suddetti, due coniugi non possono fare domanda separata per il Reddito di Cittadinanza; la richiesta è una, pena le sanzioni previste dalla normativa.

I figli possono fare domanda del Reddito di Cittadinanza separata dai genitori?

Altro approfondimento lo meritano i figli. A tal proposito, il DPCM 159/2013 precisa che anche se il figlio maggiorenne non convive con i genitori, questo è comunque da considerare nel loro stesso nucleo familiare qualora sia comunque a loro carico ai fini Irpef, salvo il caso in cui questo non sia coniugato e non abbia figli.

Anche lato figli il decreto 4/2019 fa un’ulteriore precisazione: solamente ai fini del RdC, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte comunque del loro nucleo familiare quando è di età inferiore ai 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico, non è coniugato e non ha figli.

Non basta, quindi, che il figlio vada a vivere lontano dai genitori per poter fare una separata domanda per il Reddito di Cittadinanza bisogna che questo dimostri la propria autonomia, soddisfando appunto una delle suddette condizioni.

Iscriviti a Money.it