Sul Reddito di Cittadinanza c’è un errore che ancora, purtroppo, viene commesso. Ne abbiamo parlato più volte, eppure ancora oggi si pensa che per quanto riguarda il calcolo dell’importo l’Inps consideri solamente la situazione reddituale “fotografata” nell’Isee, ossia quella riferita a due anni prima.
Non è così, visto che la normativa è molto chiara a riguardo e chiede che, sia contestualmente all’invio della domanda che in un successivo momento, sia il titolare della prestazione a comunicare i redditi da lavoro che non sono indicati nell’Isee, pena la decadenza del beneficio.
L’errore che spesso anche gli intermediari, ossia coloro che presentano le domande del reddito di cittadinanza per conto terzi, fanno è quello di pensare che sia sufficiente l’Isee e che dunque nel calcolo del Reddito di Cittadinanza vengano considerati solamente i redditi percepiti due anni prima. Ma non è così e la normativa lo conferma.
Reddito di Cittadinanza: cosa impatta sull’importo?
Concentriamoci sulla quota A del Reddito di Cittadinanza, ossia quella parte che consiste nell’integrazione del reddito del nucleo familiare. Il decreto 4/2019, poi convertito dalla legge 26/2019, all’articolo 2 comma 6 precisa che il reddito familiare è determinato “ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013 (normativa Isee, ndr) al netto però dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’Isee e inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare”.
Già questo ci fa capire che sull’importo del Reddito di Cittadinanza non incidono solo redditi e prestazioni riferite a due anni prima visto che, ad esempio, si tiene conto anche dei trattamenti assistenziali in corso di godimento, come ad esempio di un’eventuale indennità di disoccupazione percepita nell’ultimo periodo e non indicata nell’Isee.
E i redditi da lavoro?
Per quelli non indicati nell’Isee e riferiti al periodo successivo a quello di riconoscimento del Reddito di Cittadinanza ci viene in soccorso l’articolo 3 del suddetto decreto, nel quale si legge che:
In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità.
Ma non solo redditi da lavoro riferiti al periodo successivo a quello in cui il Reddito di Cittadinanza viene riconosciuto. Come spiegato dall’Inps nella guida introduttiva al modello SR182/Com-Ridotto, infatti, “il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 prevede l’obbligo di una comunicazione integrativa del modello di domanda di Reddito di Cittadinanza ovvero di Pensione di Cittadinanza, per le attività lavorative subordinate, autonome e d’impresa già avviate al momento di presentazione della domanda, ma non rilevate nell’ISEE per l’intera annualità”.
Proprio perché l’Isee tiene conto solamente dei redditi riferiti ai due anni prima, infatti, queste attività non sono comprese nella DSU ma non per questo non vanno considerate ai fini del Reddito di Cittadinanza. Sempre qui, infatti, l’Inps precisa che “di tali attività è necessario tenere conto ai fini della determinazione dell’importo della prestazione”.
Reddito di Cittadinanza: cosa fare per non commettere errori
Fatta chiarezza sul fatto che per il Reddito di Cittadinanza si considerano redditi passati (due anni prima nel caso dell’Isee ordinario, un anno prima per chi invece presenta l’Isee corrente) presenti e futuri, vediamo cosa fare per non commettere errori che potrebbero costarvi molto caro.
Partiamo dal caso in cui abbiate iniziato a lavorare prima della domanda del Reddito di Cittadinanza ma dopo il periodo preso come riferimento nella DSU. In questo caso per evitare un errore che potrebbe costarvi caro dovrete:
- sbarrare il Quadro E della domanda del RdC (modulo SR180 dell’Inps);
- allegare alla domanda il modulo SR182/Com-Ridotto indicando i redditi riferiti alla suddetta attività lavorativa.
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Modulo Com-Ridotto (SR182) per la domanda del reddito di cittadinanza: quando e come compilarlo
Se invece iniziate a lavorare successivamente al riconoscimento della domanda del RdC, allora il modulo con il quale dovrete - entro un periodo di 30 giorni - comunicare i redditi percepiti è il SR181/Com-Esteso.
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