Il reddito di emergenza torna con il decreto Sostegni per tre mensilità e con nuovi requisiti. Si allarga la platea dei beneficiari.
Reddito di emergenza: tre mensilità nel decreto Sostegni e con nuovi requisiti che allargano di fatto la platea dei beneficiari.
Sono queste le novità già annunciate dal ministro del Lavoro Andrea Orlando e confermate con il testo del decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri.
I nuovi requisiti prevedono di alzare la soglia massima dell’ammontare del reddito di emergenza inserendo l’affitto e il REM viene esteso, come ha confermato il premier Draghi in conferenza Stampa, anche a coloro cui è scaduta la Naspi. La proroga Naspi assume di fatto una nuova veste nel decreto Sostegni.
Vediamo allora quali sono tutte le novità per il reddito di emergenza nel decreto Sostegni.
Reddito di emergenza: tre mensilità e nuovi requisiti
Il reddito di emergenza torna per tre mensilità e nuovi requisiti con il decreto Sostegni che allarga così la platea di beneficiari.
Un anno di pandemia ha pesato di fatto sulle famiglie italiane, è aumentata la povertà, motivo per cui 1 miliardo dei 32 del decreto Sostegni va a finanziare il reddito di cittadinanza.
Il reddito di emergenza viene concesso per tre mensilità, da marzo a maggio 2021, a domanda da inviare entro il 30 aprile 2021.
Ma quali sono i nuovi requisiti? Il reddito di emergenza nel decreto Sostegni è introdotto dall’articolo 12 che ne elenca i requisiti, vecchi e nuovi, facendo quindi riferimento anche all’articolo 82 del decreto Rilancio. Nel dettaglio posso accedere alle tre mensilità del reddito di emergenza i nuclei familiari che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia;
- patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo comunque di 20.000 euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- ISEE non superiore a 15.000 euro.
Con il nuovo decreto Sostegni viene definito l’altro requisito che è il reddito familiare riferito al mese di febbraio 2021 che deve essere inferiore a una soglia pari all’ammontare del reddito di emergenza.
Come sottolinea il testo del decreto Sostegni, ed è questa la novità, “per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE.”
L’importo del reddito di emergenza - così come lo abbiamo imparato a conoscere nel 2020 dalla sua introduzione - può variare dai 400 agli 800 euro (840 se presente nel nucleo familiare un disabile) a seconda della composizione del nucleo familiare.
Il reddito di emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
- titolari di pensione diretta o indiretta a eccezione dell’assegno ordinario d’Invalidità;
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi del REM;
- percettori di reddito di cittadinanza.
E ancora il REM, come nelle precedenti disposizioni, non è compatibile:
- con la cassa integrazione Covid;
- con altre indennità previste dal medesimo decreto Sostegni (articolo 10- “Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport”)
Il reddito di emergenza del decreto Sostegni, come abbiamo anticipato, si allarga anche a coloro cui è scaduta la Naspi.
Reddito di emergenza: anche a chi è scaduta la Naspi
Il reddito di emergenza del decreto Sostegni andrà anche a coloro cui la Naspi, o anche la DIS-COLL, sia scaduta tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 con un ISEE in corso di validità ordinario o corrente non superiore a 30.000 euro. Una nuova proroga Naspi dunque che si trasforma nelle mensilità di REM concesse.
Il reddito di emergenza viene concesso a coloro che hanno la Naspi scaduta, indipendentemente dai requisiti reddituali e patrimoniali di cui al comma 1 dell’articolo 12 del decreto Sostegni, per il solo importo relativo a un componente del nucleo familiare, quindi 400 euro per tre mensilità.
Il reddito di emergenza non viene concesso ai:
- titolari di contratto di lavoro subordinato eccezion fatta per il contratto intermittente senza diritto di indennità di disponibilità;
- titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- titolari di pensione né diretta che indiretta.
Il reddito di emergenza per i titolari di Naspi scaduta non è compatibile con altre indennità previste dal decreto percepite da un componente del nucleo familiare né con il reddito di cittadinanza. È compatibile con l’assegno ordinario di invalidità e altre prestazioni con la medesima natura giuridica.
La domanda per ottenere il reddito di emergenza andrà inviata a INPS che immaginiamo farà le dovute comunicazioni in merito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA