Responsabilità dei magistrati per ingiusta detenzione: la proposta respinta alla Camera

Isabella Policarpio

3 Luglio 2019 - 09:28

Responsabilità dei magistrati per ingiusta detenzione, proposta respinta: il Governo è stato battuto alla Camera con 242 voti contrari e 100 assenti. I dettagli.

Responsabilità dei magistrati per ingiusta detenzione: la proposta respinta alla Camera

Il testo della proposta di legge per introdurre la responsabilità dei magistrati per ingiusta detenzione è stato bocciato alla Camera. Il Governo è stato battuto con 242 voti contrari, 100 assenti e 5 franchi tiratori tra gli esponenti della maggioranza.

La proposta di introdurre la responsabilità dei magistrati per ingiusta detenzione, e i relativi provvedimenti disciplinari, era stata presentata da Enrico Costa (Forza Italia) e approvato in Commissione Giustizia lo scorso 24 giugno. Il testo prevedeva azioni disciplinari nei confronti dei magistrati che, per negligenza o imperizia, avviano un arresto o altre misure cautelari nei confronti di una persona innocente.

Quello dell’ingiusta detenzione è un problema non di poco conto del Nostro Paese: basti pensare che, dal 1992 ad oggi, la cifra spesa per risarcire chi è stato arrestato ingiustamente ammonta a 800milioni di euro, e solo nel 2018 gli indennizzi hanno raggiunto i 37mila euro. Mentre le istanze di risarcimento accolte ogni anno sono circa 630.

Per molti esponenti politici e del mondo giuridico si tratta delll’ennesima conferma della debolezza del Governo, battuto ancora una volta dal voto della Camera.

Ingiusta detenzione: la proposta bocciata alla Camera

La proposta respinta prevedeva che, in caso di ingiusta detenzione, i magistrati che avessero commesso l’errore fossero sottoposti a misure disciplinari.

Secondo la proposta, l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati è promossa dal Ministro della Giustizia (ex articolo 107 della Costituzione), congiuntamente al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, e viene decisa dal Consiglio superiore della magistratura.

In particolare, il Ministro della Giustizia può promuovere l’azione disciplinare entro un anno dalla scoperta dell’errore, chiedendo al Procuratore generale della Cassazione di avviare le indagini. Sul Procuratore generale grava l’obbligo di esercitare l’azione penale, previa comunicazione al Ministro della Giustizia e al Csm.

L’azione disciplinare nei confronti del magistrato è giustificata dal fatto che “l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile” .

Qui il pdf del testo della proposta di legge “Riparazione per ingiusta detenzione e responsabilità disciplinare dei magistrati”:

Proposta di legge Costa, Riparazione per ingiusta detenzione e responsabilità disciplinare dei magistrati
Clicca qui per aprire il pdf

Ingiusta detenzione: come funziona l’indennizzo?

Il risarcimento per ingiusta detenzione spetta alla persona che ha subito ingiustamente un periodo di custodia cautelare (detta anche carcerazione preventiva) o gli arresti domiciliari. Queste misure vengono disposte dal giudice prima della sentenza definitiva, quando sulla persona gravano pesanti indizi di colpevolezza; tuttavia può accadere che, dopo le indagini ed il dibattimento in giudizio, la verità processuale si riveli diversa, così da giustificare l’emissione della sentenza di assoluzione.

L’indennizzo per ingiusta detenzione spetta anche a chi ha subito ingiustamente delle misure cautelari, come la custodia, l’arresto in flagranza o il fermo di indiziato di delitto.

In particolare, il risarcimento può essere richiesto quando il giudice ha emesso sentenza di proscioglimento:

  • perché il fatto non sussiste;
  • per non aver commesso il fatto;
  • perché il fatto non costituisce reato.

Per maggiori dettagli su quando e come chiedere il risarcimento e quali sono i criteri di calcolo, si rimanda all’articolo Risarcimento per ingiusta detenzione: a chi spetta e come si calcola.

Altre ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione

Nel testo della proposta di legge Costa troviamo altre ipotesi che giustificano l’azione disciplinare nei confronti del magistrato:

  • comma 1: il caso di colui che sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto e, successivamente, sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave;
  • comma 2: in caso di arresto o fermo, il caso di colui che sia stato sottoposto a tali misure poi non convalidate con decisione irrevocabile;
  • comma 2 bis: il caso di colui che abbia patito la detenzione a causa di un erroneo ordine di esecuzione.

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