La proroga del modello 730/2016 precompilato al 22 luglio ha determinato modificato i tempi per gli accrediti in busta paga, determinando possibili ritardi. Ecco le ultime novità.
Modello 730/2016 Ordinario e Precompilato: una delle domande più ricorrenti che i contribuenti iniziano a porsi è quella relativa ai rimborsi IRPEF.
I contribuenti che, infatti, in base alle spese portate in detrazione potranno vantare un credito riguardo alle imposte dovute per il periodo 2015, potranno decidere se utilizzare tale credito in compensazione o se richiedere un rimborso dell’IRPEF all’Agenzia delle Entrate.
Proprio questa seconda soluzione, pur essendo quella per cui optano molti contribuenti, è anche quella più difficile da concretizzare, dal momento che, come avviene ogni anno, potrebbero avvenire molteplici ritardi.
Altro elemento che va ad aggravare la complicata situazione dei rimborsi è la proroga del modello 730/2016 precompilato al 22 luglio che, già per la sola fase di presentazione della dichiarazione, determina molteplici problemi e complicazioni, anziché le semplificazioni per le quali era stato attuato e potrebbe, quindi, determinare ritardi ancora maggiori per i rimborsi.
Modello 730/2016 ordinario e precompilato: rimborsi IRPEF: quando arrivano?
Di norma gli accrediti dei rimborsi IRPEF, per il Modello 730/2016 avvengono:
- nella busta paga del mese di Luglio dello stesso anno in cui era stata presentata la dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti;
- nell’assegno pensionistico erogato ad Agosto, per i pensionati.
Proprio questi tempi di attesa, estremamente brevi, per i rimborsi, portavano la maggior parte dei contribuenti a scegliere il Modello 730/2016, piuttosto che il Modello Unico che richiede tempi più lunghi.
Tuttavia, la proroga di quest’anno potrebbe determinare ritardi nei tempi dei rimborsi dovuti dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti.
In sostanza l’attuale situazione potrebbe portare ad ottenere i rimborsi entro i 6 mesi successivi al momento della data di scadenza per la presentazione della dichiarazione quindi, nel periodo compreso tra l’inizio di Gennaio e la fine di Febbraio 2017.
Modello 730/2016 ordinario e precompilato: rimborsi IRPEF per contribuenti senza sostituto d’imposta
Dallo scorso anno possono presentare il Modello 730 anche i contribuenti il cui datore non svolge funzioni di sostituto d’imposta o che sono rimasti privi di un sostituto d’imposta, a seguito di un evento di licenziamento o di perdita del lavoro. Si tratta di un caso sempre più frequente in uno scenario di crisi economica diffusa per il quale i rimborsi IRPEF avvengono con modalità specifiche.
In questo caso, infatti, è l’Agenzia delle Entrate che provvede al conguaglio e, quindi, anche al rimborso, con le seguenti modalità e i seguenti tempi:
- Accredito diretto sul conto corrente bancario del contribuente;
- Accredito diretto sul contro corrente postale del contribuente;
- Bonifico domiciliato presso le poste italiane;
- Emissione di vaglia cambiario della Banca d’Italia (per i soli rimborsi inferiori ai 2.999 euro);
Per i rimborsi dei contribuenti senza sostituto d’imposta i tempi si allungano rispetto ai rimborsi per i contribuenti ordinari e, almeno fino ad un paio di anni fa i rimborsi pervenivano entro la fine dell’anno; la sola modalità di erogazione con vaglia richiedeva tempi leggermente più lunghi.
Anche in questo caso il modello 730/2016 precompilato e l’eventuale proroga della sua scadenza potrebbero determinare un ulteriore allungamento dei tempi.
Modello 730/2016 ordinario e precompilato: rimborsi IRPEF oltre 4.000 euro
In questo caso ci troviamo di fronte all’eventualità più complessa dal punto di vista procedurale, dal momento che i rimborsi superiori ai 4000 euro devono essere giudicati regolari in seguito ai controlli documentali.
Se tali rimborsi vengono effettivamente ritenuti regolari, la Legge (Legge di Stabilità 2014, art. 1, comma 726) prevede che i rimborsi vengano erogati al contribuente entro sette mesi a partire dalla scadenza per la presentazione del Modello 730 (7 luglio) o, comunque, entro 7 mesi dalla data di trasmissione se quest’ultima è avvenuta in ritardo.
Tuttavia, si ricorda che i controlli documentali non scattano nell’ipotesi in cui il contribuente accetti ed invii il modello 730/2016 precompilato così come predisposto dall’Agenzia delle Entrate medesima, senza apportare alcuna modifica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA