Domanda online al via per la richiesta dei rimborsi ai truffati dalle banche: come inoltrare richiesta, requisiti, tempistiche e importi. La guida completa.
I rimborsi per i truffati dalle banche italiane colpite dalla crisi finanziaria è finalmente realtà. Chi ha visto bruciare i propri investimenti in obbligazioni o azioni di istituti bancari una volta floridi e affidabili può finalmente ricevere un indennizzo a copertura di quanto perso impunitamente a seguito dell’operazione di salvataggio della propria banca in crisi.
A seguito del decreto attuativo pubblicato il 21 agosto sulla Gazzetta ufficiale, è ora possibile presentare domanda online per ottenere un rimborso, al 95% per i possessori di obbligazioni e al 30% per i titolari di azioni.
Vediamo nel dettaglio come funzionano i rimborsi ai truffati dalle banche, come fare domanda (possibile esclusivamente in via telematica), i requisiti, gli importi erogati, le tempistiche previste e tutto ciò che c’è da sapere su tale procedura.
Rimborsi truffati banche: guida completa
Rimborsi truffati banche
Ad essere interessati alla procedura automatica di rimborso sono circa 200.000 risparmiatori. I fondi a copertura di tale procedura sono stati previsti dal governo giallo-verde, ormai arrivato alla sua conclusione, all’interno dell’ultima Legge di Bilancio tramite il Fondo indennizzo risparmiatori.
Il Fir è accessibile a quei risparmiatori danneggiati dalle banche con sede in Italia che sono state poste sotto la procedura di liquidazione tra il 16 novembre 2015 al 1° gennaio 2018 per, come previsto dal Testo unico della finanza, “violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza”.
Le banche che concedono l’accesso ai rimborsi per i risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate e/o titoli azionari sono undici:
- Banca Popolare di Vicenza,
- Veneto Banca,
- Banca Etruria,
- Banca Marche,
- CariChieti,
- CariFerrara,
- Credito cooperativo padovano,
- Banca Brutia,
- Banca popolare delle province calabre,
- Banca di Paceco,
- Credito cooperativo interprovinciale Veneto.
Tempi per rimborso risparmiatori banche
A partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto attuativo, ovvero dal 22 agosto 2019, il risparmiatore che ha diritto all’indennizzo ha tempo 180 giorni per presentare la domanda online tramite il portale della Consap attraverso la compilazione di moduli informatici.
Le domande vengono prese in esame in ordine di inoltro della richiesta - prima il risparmiatore presenta la sua domanda di rimborso, prima la sua posizione verrà liquidata con la consegna dell’importo previsto, senza l’obbligo da parte dell’istituzione di aspettare i 180 giorni a scadenza della procedura.
L’importo del rimborso verrà inoltrato tramite bonifico bancario o bonifico postale. Gli indennizzi inferiori a 50.000 euro verranno inoltrati con precedenza rispetto ai rimborsi di importo superiore.
I requisiti per il rimborso ai truffati dalle banche
A tale procedura automatica di domanda online possono accedere solo:
- i risparmiatori con un patrimonio mobiliare al di sotto dei 100.000 euro al 31/12/2019. In tale patrimonio non sono da computare i titoli per i quali si sta richiedendo il rimborso e eventuali assicurazioni sulla vita (a capitalizzazione o mista);
- i risparmiatori con un reddito Irpef 2018 al di sotto dei 35.000 euro, all’interno dei quali non vanno calcolate eventuali rendite da previdenza integrativa).
Al di fuori di tali casistiche rimane circa il 10% dei risparmiatori truffati secondo i calcoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e a questi verranno dedicati degli esami dettagliati.
Inoltre, tra i requisiti per accedere alla procedura online per i rimborsi dedicati ai truffati dalle banche troviamo l’essere:
- persone fisiche;
- o microimprese;
- o imprenditori individuali;
- o organizzazioni di volontariato;
- o associazioni di promozione sociale;
- o famigliare di un risparmiatore truffato al quale sono stati passati azioni/bond della banca a seguito della messa in liquidazione, in qualità di:
- coniuge,
- o unito civilmente,
- o convivente more uxorio o di fatto,
- o parente entro il 2° grado),
- o successore mortis causa.
Importi rimborso truffati banche
Come anticipato, i rimborsi previsti ai risparmiatori che hanno perso i propri investimenti a seguito della crisi di alcune banche e la relativa messa in liquidazione ammontano:
- al 30% per i titolati di titoli azionari;
- al 95 % per i titolari di obbligazioni.
La percentuale viene calcolata sulla base del costo al quale sono stati acquistati tali strumenti finanziari, ma con un limite massimo di 100.000 euro.
Tuttavia, l’importo dei rimborsi potrebbe venir aumentato nel caso in cui nel triennio 2019-2021 i rimborsi erogati ai risparmiatori truffati si riveleranno essere al di sotto delle stime, ripartendo ciò che avanza delle risorse messa a disposizione, ovvero 525 milioni di euro per ciascun anno del triennio.
All’interno dell’importo dell’indennizzo vengono sottratti eventuali rimborsi per gli stessi strumenti di cui si è già beneficiato.
Solo per i titolari di obbligazione, inoltre, viene sottratta la differenza, qualora risulti essere positiva, tra il rendimento dello strumento subordinato e il rendimento di mercato di un Btp di stessa durata.
Come fare domanda per rimborso truffati banche
La domanda per il ricevimento del rimborso è eseguibile esclusivamente in via telematica.
Come primo passo, è necessario collegarsi su fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e registrarsi. La procedura può essere svolta sia dal risparmiatore direttamente interessato sia da un rappresentante.
Tramite la procedura guidata è necessario compilare la domanda e caricare gli allegati necessari esclusivamente sul portale.
Documenti da allegare alla domanda
I documenti richiesti in fase di inoltro della domanda online per ottenere il rimborso - come comunicato da Consap - sono:
- copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;
- copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato (ad esempio il «Dossier Titoli»); documentazione che per «successori» «e familiari» dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di «risparmiatori»;
- copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;
- copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;
- codice IBAN, bancario o postale, intestato all’avente diritto;
- certificazione da parte dell’Istituto bancario dell’intestazione delle coordinate IBAN, sul quale si chiede di ricevere l’indennizzo;
- copia di delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell’eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
- copia di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che i dichiaranti:
- dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall’articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
- non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori previsti dall’ articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
- non sono controparti qualificate nè clienti professionali previsti dall’ articolo 1, comma 495, della legge n. 145/2018;
- non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, specificando l’importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui è indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente;
- sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’ articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
- in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante:
- la data di decesso del risparmiatore;
- i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti;
- l’esclusione che vi siano altri successori;
- la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;
- la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
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