Nell’ambito della Delega fiscale lo scorso CdM ha approvato anche lo schema di decreto relativo alle sanzioni fiscali penali e amministrative previste per i reati tributari: ecco cosa cambia su ravvedimento operoso, IVA e conti correnti.
Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 4 Settembre, l’Esecutivo ha approvato in seconda lettura lo schema di decreto legislativo relativo alle sanzioni fiscali.
La riforma del sistema sanzionatorio per i reati tributari che ridefinisce la disciplina delle sanzioni penali e amministrativi per i reati commessi nei confronti del fisco, attende ora i pareri delle Commissioni Parlamentari competenti, anche se i tempi per l’approvazione di tutto il pacchetto di provvedimenti contenuti nella Delega Fiscale è molto stretto.
Il provvedimento introduce un sistema di sanzioni fiscali più edulcorato rispetto alle norme in vigore precedentemente, dal momento che cerca di distinguere i comportamenti illeciti seppur non fraudolenti, ritenuti per questo meno gravi, da quelli in cui si configura la frode ai danni dello stato.
Le novità relative alle sanzioni penali per i reati fiscali entreranno in vigore nel momento stesso di entrata in vigore del Decreto, ovvero dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; le nuove sanzioni amministrative, invece, entreranno in vigore dal 1 Gennaio 2017.
Sanzioni penali per reati fiscali
Nel caso dell’omessa dichiarazione rimane tutto sostanzialmente invariato, tranne la pena prevista per il sostituto d’imposta che viene elevata alla seguente soglia: da un minimo di 1,5 anni a un massimo di 4 anni.
Nel caso della frode fiscale, caso nel quale la sanzione penale prevista rimane invariata a 6 anni di carcere, vengono specificati i casi di condotta fraudolenta che possono configurarsi quando:
- si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento;
- il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti;
Il reato di frode fiscale continuerà a configurarsi, come già avviene attualmente, quando il contribuente evade somme superiori ai 30000 euro.
Per quanto riguarda le soglie di punibilità le maglie saranno più larghe, tale soglia viene collegata all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che dovranno essere superiori a 1,5 milioni di euro e non a 1 milione di euro come avveniva prima.
Altro caso in cui si configura la frode fiscale è quello in cui l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.
Anche nel caso della dichiarazione infedele la normativa diventa più permissiva ed elastica nei confronti degli evasori dal momento che si configura una situazione di reato quando:
- viene evasa l’imposta dovuta per importi maggiori a 150000 euro (contro i 50000 precedenti);
- l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (precedentemente il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi, caso nel quale il reato è punito con il carcere fino a 3 anni;
Anche nel caso dell’omesso versamento dell’IVA viene previsto un innalzamento della soglia di punibilità a 250.000 euro per un periodo di imposta.
Sanzioni amministrative per reati fiscali
In tutti i casi in cui per i reati descritti sopra non si superano le soglie di punibilità indicate, si incorre nella sola sanzione amministrativa prevista per condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’Iva e la riscossione dei tributi.
Le sanzioni vengono comunque graduate, rendendole proporzionali sia all’entità dell’illecito sia al ritardo nell’adempimento, come spiegano i seguenti casi:
- per l’omessa dichiarazione se la presentazione avviene entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà;
- Nei casi di condotte fraudolente la sanzione viene aumentata del 50%;
- La sanzione viene ridotta a un terzo della sanzione base nei casi in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato.
- Un’ulteriore novità viene introdotta anche riguardo alla disciplina del ravvedimento operoso: chi, infatti, mette in atto la procedura di ravvedimento per omessi versamenti o dichiarazioni infedeli che hanno dato luogo a versamenti di imposte inferiori a quelli effettivamente dovuti, entro i 90 giorni successivi al momento in cui è stato commesso l’illecito, si vede comminare una sanzione dimezzata che, quindi, è pari al 15% (e non più al 30% come avveniva prima) dell’importo non versato o pagato in ritardo.
Controlli sui conti correnti
I titolari di reddito d’impresa subiranno controlli più stringenti sui conti correnti e sarà previsto che i prelevamenti non contabilizzati o di cui non viene indicato il beneficiario saranno considerati come maggiori compensi o ricavi. In questo caso, l’autorità finanziaria potrà avanzare la presunzione legale che i prelevamenti non giustificati dei titolari di reddito di impresa abbiano il valore di ricavi non dichiarati; se poi il titolare di reddito d’impresa non fornisce giustificazioni, è lecito ritenere che la somma prelevata sia stata utilizzata per acquisti in nero che, successivamente, hanno consentito di produrre ulteriori guadagni in nero, attraverso la vendita di beni o servizi.
In base a una sentenza della Corte Costituzionale, i lavoratori autonomi non possono essere considerati alla stregua dei titolari di reddito d’impresa nello specifico caso dei prelevamenti bancari non giustificati che, quindi, non possono essere ritenuti in via presuntiva, dei «compensi» non dichiarati, nel caso degli autonomi.
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