Scontrino elettronico, dal 29 luglio sono online i servizi telematici per l’invio dei corrispettivi giornalieri per gli operatori che ancora non hanno il registratore telematico. I contribuenti possono quindi memorizzare e trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate nel periodo transitorio.
Scontrino elettronico: dal 29 luglio sono online i servizi telematici per l’invio dei corrispettivi giornalieri per gli operatori che, nei primi sei mesi dall’introduzione dell’obbligo, ancora non hanno un registratore telematico.
I contribuenti possono quindi procedere con la memorizzazione e trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, così come descritto dal Decreto Crescita.
Ricordiamo che lo scontrino elettronico è obbligatorio dal 1° luglio per i commercianti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Dal 1° gennaio 2020 l’obbligo sarà esteso a tutti i titolari di Partita Iva e sarà accompagnato anche dalla lotteria degli scontrini.
Scontrino elettronico: online i servizi per l’invio dei corrispettivi giornalieri
Dal 29 luglio sono online i servizi per l’invio dei corrispettivi giornalieri per gli operatori che ancora non avevano la disponibilità di un registratore telematico.
Gli operatori possono inviare i corrispettivi giornalieri accedendo alla propria area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
Ricordiamo che lo scontrino elettronico è il modo popolare di riferirsi alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, una delle novità introdotte con il Decreto Legislativo n. 127/2015, lo stesso che ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica.
Ci sono tre modi per inviare i propri corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Ecco tramite quali servizi online, sempre dal portale Fatture e Corrispettivi:
- si potrà fare l’ upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del “regime di ventilazione” (senza distinzione tra imponibile e imposta), oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
- in alternativa si potrà procedere alla compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del “regime di ventilazione”;
- la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può avvenire anche tramite invio “extraportale”, protocollo https o sftp, mediante un sistema di cooperazione applicativa.
A inviare i corrispettivi giornalieri può essere direttamente l’operatore o un intermediario abilitato.
Le informazioni saranno raccolte nel rispetto delle norme di privacy e riservatezza, così come comunicato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate nel provvedimento pubblicato il 4 luglio: i dati acquisiti verranno trattati esclusivamente dagli operatori dell’Ade incaricati dei controlli, le cui operazioni sono puntualmente tracciate.
Scontrino elettronico, le modalità di trasmissione e i ritardi dei fornitori
Le modalità di trasmissione dei dati sono state stabilite con il già citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 4 luglio 2019.
Inoltre, è stata da poco inserita una modifica dell’articolo 12-quinquies del Decreto Crescita che riguarda l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri:
“nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”.
Questa modifica consente ai soggetti sprovvisti di registratore telematico di eseguire l’adempimento fiscale nei sei mesi del periodo transitorio senza sanzioni nel caso in cui i dati dei corrispettivi giornalieri vengano eseguiti entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Questo vuol dire che la moratoria delle sanzioni sulla trasmissione dei dati parte:
- dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 per gli operatori con un volume d’affari superiore a 400.000 euro,
- dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 per tutti gli altri.
Tale modifica è resa necessaria in quanto sono moltissimi i commercianti che non hanno ricevuto i registratori telematici dai fornitori, e che quindi si sono trovati in difficoltà per l’invio dei corrispettivi.
Resta ancora da vedere se i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate si mostreranno all’altezza della situazione.
In allegato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 4 luglio 2019.
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