La Cassazione ha stabilito che anche in caso di occultamento o distruzione delle scritture contabili può esserci il sequestro o la confisca degli importi evasi e dei profitti illeciti, in aggiunta alla reclusione. In arrivo misure più severe rispetto al passato.
L’imprenditore che occulta o distrugge le scritture contabili relativi alla propria attività per evadere le tasse rischia grosso. La Cassazione ha stabilito che oltre alla reclusione in carcere fino a sei anni rischia anche il sequestro preventivo dei profitti illeciti e degli importi evasi e successivamente la confisca per equivalente.
Così viene aggiornato quanto previsto dalla legge generale sui reati tributari.
Scritture contabili distrutte o occultate: sì a sequestro e confisca
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha sancito che l’imprenditore che omette la tenuta delle scritture contabili o le distrugge per evadere le tasse oppure favorire terzi può subire il sequestro o la confisca delle somme indebitamente ottenute e dell’ammontare delle imposte evase. Questo naturalmente è possibile solo quando è possibile calcolare le somme evase da altri fattori o documenti che non siano le scritture contabili dell’impresa.
Si tratta della sentenza n. 166 del 7 gennaio 2020 che ha avuto ad oggetto il ricorso promosso da un pubblico ministero al quale la Corte d’Appello aveva negato la richiesta di sequestro preventivo delle somme indebitamente evase da un imprenditore. L’imputato aveva falsato gli incassi reali per mezzo dell’occultamento delle scritture contabili, pertanto il pm chiedeva in giudizio il sequestro delle somme illecite ai fini della successiva confisca.
La Cassazione, diversamente dal Tribunale di II grado, ha accolto la richiesta, anche se il dettato normativo sull’occultamento e la distruzione delle scritture contabili non prevede espressamente né il sequestro né la confisca.
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Distruzione o occultamento scritture contabili: cosa si rischia
La disciplina sanzionatoria della fattispecie in esame è contenuta nell’articolo 10 della Legge sui reati tributari (D.lgs. 10 marzo 2000 numero 74):
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”
In merito al seguente articolo, la sentenza 166/2020 della Cassazione ha quindi stabilito un nuovo principio di diritto che ne inasprisce le sanzioni esistenti. Queste le motivazioni dei giudici supremi:
“Nel delitto previsto dall’art. 10 d. lgs. 74/2000, allorquando l’importo dell’evasione sia stato aliunde determinato, è configurabile il profitto del reato, suscettibile di confisca, anche per equivalente, e di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 2 bis, cod. proc. pen., con riguardo al tributo evaso e ad eventuali sanzioni ed interessi maturati sino al momento dell’occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, trattandosi di risparmio di spesa che costituisce vantaggio economico immediato e diretto della condotta illecita tenuta”.
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