Graduatorie interne d’istituto e legge 104: le cose da sapere e le risposte ad alcuni dubbi sul funzionamento, sulle precedenze e sull’esclusione nell’ambito della scuola.
Come si applica la legge 104 alle graduatorie interne d’istituto della scuola?
Il funzionamento delle graduatorie interne d’istituto è spesso motivo di confusione per i docenti, soprattutto in merito alle precedenze previste per la legge 104.
Le graduatorie interne d’istituto vengono redatte dai dirigenti scolastici entro 15 giorni dalla scadenza delle domande di trasferimento e sono distinte per classi di concorso.
La loro funzione è quella di individuare i docenti soprannumerari per il successivo anno scolastico nell’eventualità in cui vi sia una riduzione dell’organico della scuola o del numero di cattedre.
Dal 2016 sono state introdotte alcune novità su neo-assunti e organico unico che hanno cambiato alcune delle modalità di inserimento nelle graduatorie interne d’istituto.
Un altro aspetto che può generare confusione è quello relativo al funzionamento delle graduatorie interne d’istituto in relazione alla legge 104 e ai casi in cui un docente viene escluso dall’inserimento in graduatoria.
Non sempre è facile capire come si applicano le precedenze a quei docenti che possono usufruire della legge 104.
Una delle domande più diffuse è se i docenti detentori della legge 104 abbiano sempre diritto di precedenza sugli altri o se ci sono dei casi in cui la precedenza decade.
Per tale motivo è necessario fare un po’ di chiarezza in merito a come funziona l’inserimento nelle graduatorie interne d’istituto per coloro che assistono un parente che abbia la certificazione della connotazione di gravità (ossia coloro che possono usufruire della legge 104) e quali sono i casi in cui vi è l’esclusione dalle graduatorie per perdenti posto.
Graduatorie interne d’istituto e legge 104: come funziona?
Il CCNI 2016/2017 - in particolare l’articolo 13 - stabilisce quali sono i casi in cui i docenti non vengono inseriti nelle graduatorie interne d’istituto per perdenti posti.
Tra i casi stabiliti, è previsto anche quello in cui l’insegnante possa avvalersi della legge 104 per assistere un familiare disabile.
In sostanza, il docente designato per prestare assistenza ad un familiare disabile che sia in possesso della certificazione con connotazione di gravità acquista la precedenza nelle graduatorie interne d’istituto e ne viene escluso.
I casi previsti sono quelli in cui il docente presti assistenza al coniuge o al figlio con disabilità, oppure sia referente unico per l’assistenza al genitore con disabilità o quando ha la tutela legale dell’assistito.
Graduatorie interne d’istituto e legge 104: l’esclusione avviene sempre?
Nei casi che abbiamo spiegato, però, il docente non acquista la precedenza a prescindere, ma solo quando è titolare in una scuola collocata nella stessa provincia di domicilio dell’assistito.
In caso in cui la scuola di titolarità si trovi in un comune o distretto sub comunale diverso, l’esclusione si attua solo se è stata presentata la domanda di mobilità volontaria per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito nell’anno 2016/2017.
Qualora non ci siano posti richiedibili (non necessariamente vacanti, ma corrispondenti al ruolo di appartenenza del docente interessato), invece, la precedenza viene mantenuta solo se viene presentata domanda di mobilità volontaria al comune o distretto sub comunale più vicino al domicilio dell’assistito e che abbia posti richiedibili.
La precedenza del docente si applica anche qualora l’assistito sia in possesso della certificazione di disabilità “rivedibile”, ma solo nel caso in cui la durata di questa superi il termine di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità volontaria.
Un’altra domanda che spesso ci si pone in merito alla questione è se i docenti che possono avvalersi della precedenza per la legge 104 non possano essere dichiarati soprannumerari in nessun caso.
In realtà la normativa stabilisce che tali docenti non sono inseriti nella graduatoria interna d’istituto per identificare i perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione dell’organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.
In tal caso, il docente sarà graduato sulla base delle precedenze che abbiamo già spiegato, ma comunque inserito in graduatoria.
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