Vi sarà l’obbligo di indossare la mascherina per gli studenti che tornano a scuola a settembre? I genitori possono decidere di non dotare i propri figli di mascherine senza incorrere in sanzioni? La risposta dell’avvocato.
La mascherina è obbligatoria per gli studenti? Il genitore può rifiutarsi?
A scuola torneranno tutti o quasi gli otto milioni di studenti lasciati fuori dai cancelli dal mese di marzo a causa della pandemia e del lockdown, ma per avere le conferme sui dettagli già inseriti nelle linee guida della ministra della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, gli scienziati del CTS aspettano di vedere tutti i numeri del contagio al 30 agosto, soprattutto per rivalutare l’obbligo della mascherina.
Nel frattempo, però, i preparativi fervono ed è la stessa ministra Azzolina, che annuncia la grande opportunità per investire finalmente un po’ di soldi in più nella scuola, a partire dalla sicurezza degli edifici, passando dai nuovi banchi unici, imposti dal dovuto distanziamento, all’ingresso di altro personale. Una opportunità che, tuttavia, al tempo della pandemia ha bisogno ancora di chiarezza sui parametri per la sicurezza per comprendere meglio quali precetti con quali sanzioni e per quali obiettivi.
Così, proprio il 3 luglio scorso la ministra della scuola ha interrogato l’ormai arcinoto Comitato Tecnico Scientifico, subito dopo aver comunicato le sue linee guida al Governo. E le domande non sono state poche: dal verbale emergono i dettagli tecnici sul distanziamento nelle aule tra i banchi, fino ai comportamenti di tutti, anche in caso qualcuno, studente o dipendente, presentasse sintomi riconducibili al COVID-19.
Tra i quesiti anche quello sull’oggetto del contendere, il simbolo di questa pandemia, la mascherina, ma è davvero necessaria a scuola?
E se sì, come e quando?
A scuola, tuttavia, l’obbligo principe ribadito nei diversi pareri e nelle linee guida del ministero della Pubblica Istruzione porta diritto al distanziamento, segue l’igiene ed, infine, la mascherina, ma, per ognuno di questi, dentro le mura della scuola, si dovrà fare uno o più distinguo e individuare livelli diversi anche di responsabilità. Vediamo quali.
Scuola a settembre tra distanziamento e mascherine
Per il distanziamento tra le persone si calcolerà un metro, da bocca a bocca, il termine tecnico poco noto è “tra le rime buccali”, che rende bene l’idea del rigore. Si indica, poi, la distanza statica tra gli studenti seduti e distanziati anche tra loro a ben due metri, come minimo consentito, con la cattedra.
In tutto questo di chi sarà però la responsabilità e chi pagherà - perché al momento non sono state scritte sanzioni - e un precetto senza la sanzione che norma crea?
A rispondere a questo interrogativo di fondo e per comprendere cosa ci dice già il nostro sistema di regole note ed il codice civile, abbiamo intervistato per Money.it l’avvocata Elena Bruno, del foro di Napoli, impegnata da tempo sui temi della giustizia nel mondo del lavoro e dalla parte dei più deboli.
Avvocata Elena Bruno, che obblighi ci sono nelle indicazioni fino ad oggi date alla scuola?
L’origine degli obblighi è sempre nel decreto del Presidente del Consiglio e nei suoi aggiornamenti o proroghe, dove nell’art. 3, si indicano le misure del contenimento del contagio e i dispositivi di protezione, e in particolare, nell’allegato n° 8, dove risuona ancora una volta la parola “obbligo” si chiarisce anche lo scopo: quello di proteggere gli altri, anche se io non ho sintomi. Questo passaggio è molto interessante perché parte da un assunto medico scientifico su cui non c’è un parere univoco nella comunità scientifica, ma che potrebbe essere dirimente sul piano legale, quello in base al quale gli asintomatici, positivi al virus, possano essere contagiosi. Su questo assunto, poi, a cascata, si basano tutte le misure in atto e i precetti, per i lavoratori, anche della scuola e gli studenti, dentro l’ edificio scolastico.
Esiste o no l’obbligo di mascherina a scuola?
Esiste per il personale della scuola e per i docenti durante tutto l’arco della giornata ed, in particolare, quando non ci sia la possibilità di mantenere la distanza di almeno 1 metro o si sia a contatto con il pubblico. Le norme sono quelle del protocollo per gli ambienti di lavoro del 24 aprile.
La mascherina è obbligatoria per gli studenti?
Di certo l’obbligo della mascherina non c’è per i bambini sotto i sei anni e per quelli che frequentano la scuola materna, anche se c’è un richiamo all’apprendimento gioioso anche dei rituali dell’igienizzazione delle mani e della protezione delle vie respiratorie, che di certo suonerebbe distopico rispetto allo scopo di creare un ambiente confortevole e di relazione, ma così è.
Per tutti gli altri studenti, invece, fino alla maggiore età, ci sono delle indicazioni, definite di necessità, ma non si esclude la rivalutazione, prima della riapertura ufficiale delle scuole. Tra gli obblighi spicca senz’altro il distanziamento. Infatti, se si è seduti al banco e distanziati l’obbligo della mascherina sembrerebbe non esserci nell’ultimo parere e nelle linee guida, pur persistendo nelle aree di passaggio, quando si esce o si entra, eccetto che quando si deve fare sport o si deve stare in mensa, sempre se seduti o comunque distanziati.
Cosa succede se un genitore rifiuta di dare la mascherina di comunità o quella chirurgica al proprio figlio?
Al momento le sanzioni non sono state chiarite ed è qui che la faccenda si deve analizzare con diversi distinguo. I genitori che abbiano dotato di mascherina i propri figli o che li abbiano ammoniti ed educati ad indossarla o a richiederla alla scuola, se pure i figli fossero negligenti, potrebbero dimostrare di aver fatto la loro parte e di non dover rispondere in termini di potestà genitoriale non assolta. Ma anche se un genitore comunicasse alla scuola che non intende far indossare la mascherina al proprio figlio, escludendo la giustificazione per i problemi di salute, che andranno sempre certificati, allora non violerebbe i doveri della potestà genitoriale, poiché non creerebbe un danno diretto al proprio figlio. La mascherina di comunità, infatti, ha un obbligo sociale, di tutela dell’altro, vicino a me. Tuttavia, esiste sempre il codice civile che richiama alla responsabilità per danni causati ad altri.
Allora, chi rischia di essere denunciato per danno ad altri dentro la scuola?
I problemi potrebbero porsi nel caso in cui si dimostrasse che un allievo ha infettato un altro per non aver indossato la mascherina, anche se richiesta. A quel punto i genitori dell’altro studente potrebbero avanzare un’azione risarcitoria, che vedrebbe coinvolta la scuola oltre che la famiglia, incolpevole, se portasse le prove di aver ben educato il figlio ai precetti.
Ricapitolando: la scuola potrebbe impedire l’accesso a uno studente che non voglia indossare la mascherina o che abbia dei genitori che abbiano espresso addirittura un esplicito diniego?
Sì, ma lo deve e lo può decidere in autonomia il dirigente scolastico e per analogia con le normative sulle vaccinazioni, nella parte in cui io non vaccinandomi posso mettere in pericolo l’altro, anche se solo potenzialmente, perché a scuola il principio di solidarietà, come in tutte le comunità, restringe e comprime le libertà individuali. Anche se rispetto alle vaccinazioni il danno in questo caso non riguarderebbe anche mio figlio e dunque la mia potestà genitoriale.
Nel caso in cui, invece, un ragazzo non indossasse la mascherina al momento giusto, dentro la scuola e causasse un danno ad altri?
Bisognerebbe dimostrare che quel comportamento ha causato realmente il contagio dell’altro, ma ciò significherebbe che entrambi erano senza mascherina ed, allora come la mettiamo? Ed in ogni caso, non potrebbe esserne colpevole il genitore, che magari avendogliela data, non può vigilare a distanza, ma la responsabilità passerebbe alla scuola stessa ed in particolare alla direzione della scuola e agli insegnanti, chiamati a vigilare.
Come si potrebbe dimostrare che quel ragazzo senza mascherina ha infettato il compagno di scuola?
Questo è un punto cruciale e complesso perché sulla garanzia o certezza scientifica della protezione della mascherina non c’è letteratura, per ammissione dello stesso Comitato Tecnico Scientifico. Inoltre, c’è un altro passaggio su cui riflettere, quello in cui il Comitato Tecnico Scientifico nel verbale di risposta alla ministra Lucia Azzolina indica come comportarsi in caso qualcuno presenti sintomi “suggestivi” che potrebbero far presagire un contagio da COVID-19.
Quello in cui si obbliga a isolare il presunto contagiato e di dotarlo di mascherina chirurgica?
Esattamente. Qui ciò che colpisce è che si ordina di isolare subito lo studente o il lavoratore in questione, dotandolo esplicitamente di una mascherina chirurgica, che la scuola deve avere comunque di scorta e che andrebbe a sostituire quella generica, di comunità, che quindi, in concreto, è ritenuta inidonea. Inoltre, qui si interviene lasciando la responsabilità alla scuola e anticipando troppo la tutela, reagendo, di fatto, alla mera suggestione del sintomo, che viene valutato da soggetti che non sono medici e secondo me questo genererà facilmente il caos.
Infatti, la ministra Azzolina lo ha chiesto al Comitato Tecnico Scientifico, che ha risposto che il contesto attuale non introduce elementi di novità rispetto alla previsione di sorveglianza ordinaria, mentre ha posto l’accento sulla igiene e sulla richiesta dinsifezione con agenti ad azione virucida per segnalare alla scuola l’eccezionalità dello stato delle cose, oltre a richiamare in più passaggi l’esigenza di «un allenamento preventivo alla responsabilità da parte delle famiglie» verso i loro figli. Insomma, dopo tanti pareri, gira e rigira i precetti ci sono, ma le norme restano ancora un bel rebus e tutto rimbalza tra la casa e la scuola.
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