Sicurezza sul lavoro: il Ministero del Lavoro spiega quali sono per i datori di lavoro le modalità di attuazione degli obblighi previsti dal TU per la sicurezza sul lavoro.
Il Ministero del Lavoro con l’interpello n.7 del 12 maggio 2016, in ambito di sicurezza sul lavoro, ha chiarito le modalità per dare attuazione agli obblighi in capo al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 100, co 6-bis, Testo unico per la sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008).
Sicurezza sul lavoro: quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
Il TU per la sicurezza sul lavoro prevede infatti che
«il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter.».
Tali obblighi consistono quindi nell’aver provveduto ad una formazione adeguata dei lavorati della propria impresa per lo svolgimento delle mansioni che gli sono assegnate.
Infatti è proprio l’art. 97, co 3-ter, a richiedere, per lo svolgimento delle attività di impresa, che il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti siano in possesso di adeguata formazione.
Sicurezza sul lavoro, subappalto: come verificare il rispetto degli obblighi?
Nel caso di lavori dati in subappalto, è sempre la legge che obbliga il committente o il responsabile dei lavori ad effettuare la verifica tecnico professionale:
- delle imprese affidatarie ed esecutrici;
- dei lavoratori autonomi.
Per questo motivo la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, Federcoordinatori, ha presentato una istanza di interpello al Ministero del Lavoro per chiedere come il committente, ovvero il responsabile dei lavori, «possa assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008».
Sicurezza sul lavoro: le indicazioni del Ministero
In risposta all’interpello, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il TU per la sicurezza sul lavoro non ha stabilito "il livello di formazione minima degli addetti”.
Per questo motivo, secondo il Ministero, quando il committente o il responsabile dei lavori riceve
“il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”
potrà verificare l’assolvimento degli obblighi di formazione previsti dalla legge con le modalità che riterrà più opportune:
- attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione;
- mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
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