Smart working PA: cambia dal 2021 per i dipendenti pubblici e come lo ha spiegato ancora una volta la ministra Dadone in audizione alla Camera sul Recovery Fund. Le novità sono state introdotte con i dl Rilancio e Semplificazioni entrambi convertiti.
Smart working PA: cambierà dal 2021 il lavoro agile come lo stiamo conoscendo con l’emergenza COVID-19. Come lo ha spiegato la ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone in più di un’occasione e in ultimo nella giornata di ieri in audizione alla Camera sul Recovery Fund.
Già il decreto Rilancio nella sua fase di conversione nella legge n.77/2020 è stato modificato da un emendamento che ha introdotto delle novità per lo smart working nella PA in particolare dal 2021, come anche delle novità sono arrivate con il decreto Semplificazioni ormai legge.
L’emendamento a firma 5 Stelle che ha modificato il testo del decreto Rilancio convertito ha posto un’integrazione all’articolo 263 dello stesso e sancisce in merito allo smart working nella PA la creazione del POLA (Piano organizzativo del lavoro agile) di cui la ministra Dadone è tornata a parlare ieri alla Camera.
Se lo smart working nella PA al 50% durerà fino al 31 dicembre 2020, con il POLA questo potrà arrivare fino al 60% da gennaio 2021.
Smart working nella PA secondo Dadone
Prima di vedere come lo smart working nella PA cambia a partire dal 2021 secondo le novelle normative in materia vediamo cosa ha detto la ministra Fabiana Dadone in audizione alla Camera sul Recovery Fund, ricordando che non è la prima volta che la stessa interviene sulla questione. In particolare Dadone ha dichiarato:
“Il nostro impegno è quello di permettere alle persone di lavorare in modalità agile e flessibile quanto più possibile, ove possibile. Non solo lavorare ma anche imparare e formarsi in remoto, per restare costantemente aggiornati, per non sentirsi mai indietro, per restare al passo e provare l’appagamento di essere nel posto in cui si merita di stare.”
La ministra ha ribadito la necessità di un sistema più snello e produttivo e la stessa ha parlato di una “trasformazione dei luoghi di lavoro, dell’organizzazione, delle procedure e dalla promozione di modalità flessibili di lavoro, in termini di spazio e di tempo”. Ha anche ricordato che si sta lavorando al POLA, Piano Organizzativo del Lavoro Agile che trovano spazio nella legge n.77/2020 di cui diremo. Ha sottolineato in merito:
“È attraverso i POLA che le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad elaborare e approvare a decorrere dal prossimo gennaio. Le varie Amministrazioni, nella predisposizione dei piani, potranno contare su risorse destinate a riorganizzare il lavoro in modalità agile, grazie alla mappatura delle attività che possono essere svolte anche non in presenza senza alcun impatto negativo in termini di quantità e qualità di erogazione dei servizi, grazie all’acquisto di dispositivi, software, servizi dedicati, grazie alla programmazione di percorsi formativi in ambito digitale e informatico, allo snellimento delle procedure”.
Dadone ha sottolineato di voler superare l’immagine obsoleta della PA non solo attraverso il ricorso allo smart working, ma anche e soprattutto cambiando il sistema di reclutamento, innalzando il livello e anche rivedendo le modalità.
Reclutare più giovani e che siano preparati dal momento che a oggi nella PA, sottolinea la ministra, solo il 2% dei dipendenti ha meno di 34 anni.
Smart working PA: come cambia dal 2021
Lo smart working nella PA cambia dal 2021 e per capire come basta leggere il dl Rilancio convertito. All’articolo 263 Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile il comma 1 è stato sostituito dal seguente:
“Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro , rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l’articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.”
Viene aggiunto il comma 4 bis che modifica l’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 dove al comma 1 le parole da: “e, anche al fine” fino a: “forme associative” sono sostituite dalle seguenti:
“Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Piano individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 percento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.”
Grazie al Piano, come aveva già annunciato anche la ministra Dadone sulla sua pagina Facebook tempo fa definendolo una rivoluzione, lo smart working nella PA come abbiamo visto viene prorogato fino al 31 dicembre 2020 per il 50% dei dipendenti che svolgono delle attività che possono essere eseguite tranquillamente da remoto, mentre con il POLA dal 1° gennaio 2021 la percentuale salirà al 60%.
Smart working PA e Osservatorio del lavoro agile
In merito allo smart working nella PA la stessa ministra Dadone aveva annunciato la riforma dichiarando, come previsto dall’emendamento approvato, che la rivoluzione si completa con l’Osservatorio del lavoro agile. Nel dettaglio scrive la ministra:
“Istituiamo, inoltre, l’Osservatorio del lavoro agile per raccogliere dati e informazioni fondamentali e permettere di programmare al meglio le future politiche organizzative delle PA e lo sviluppo delle performance di dirigenti e personale.”
In particolare a stabilirlo il comma 3 bis introdotto all’articolo 263 di cui sopra che recita quanto segue:
“Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell’Osservatorio. All’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all’Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.”
La ministra Dadone ha parlato anche di sicurezza sul lavoro:
“Nel frattempo, con le organizzazioni sindacali abbiamo portato avanti il confronto sul protocollo di sicurezza perché i dipendenti pubblici possano rientrare in piena tutela e continuare a dare il proprio contributo in questa fase di rilancio del Paese.”
In merito allo smart working nella PA Dadone ha specificato:
“La pandemia ha avuto un impatto cruciale che sta già trasformando e trasformerà gli assetti sociali, economici, ambientali e delle politiche pubbliche. Il lavoro agile è parte integrante di questa trasformazione e chi lo nega o ne derubrica la portata a elemento di polemica politica non ha capito nulla o fa finta di non capire. Le rivoluzioni si possono guidare o subire. Preferisco governarle e il M5S non si smentisce in quanto forza che nasce come driver propulsivo delle rivoluzioni culturali in Italia.”
Non solo il decreto Rilancio perché, come abbiamo anticipato, anche il decreto Semplificazioni introduce delle novità per lo smart working nella PA.
Smart working PA: le novità del dl Semplificazioni
Per quanto riguarda lo smart working nella PA delle novità arrivano con il decreto Semplificazioni da poco convertito in legge. Se di fatto lo smart working sarà implementato a partire dal 2021 nella Pubblica Amministrazione questo necessita anche di regole e di una maggiore funzionalità degli strumenti utilizzati.
Pertanto il decreto Semplificazioni dedica allo smart working l’articolo 31- Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell’attivita’ di coordinamento nell’attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e nel quale si dichiara l’obbligo per la PA di sviluppare i propri sistemi e afferma:
“Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte.”
Il testo va a modificare il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 aggiungendo il suddetto comma all’articolo 12 dopo il 3-bis.
L’articolo 32 del decreto stabilisce l’istituzione del Codice di condotta tecnologica emanato dal Capo del Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che detta regole omogenee per tutte le PA e in particolare:
“Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) , nell’ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell’agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sentita l’AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.”
Con la sua implementazione tecnologica, formazione dei dipendenti e incremento a partire dal 2021 lo smart working cambia nella PA.
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