Sospensione feriale per tutti gli avvocati fino al 15 settembre: i dettagli della proposta

Isabella Policarpio

8 Gennaio 2019 - 17:45

La proposta di riforma del processo civile vuole reintrodurre la sospensione feriale dei termini processuali fino al 15 di settembre. Ecco cosa prevede.

Sospensione feriale per tutti gli avvocati fino al 15 settembre: i dettagli della proposta

Tra le varie proposte di riforma del processo civile, quella del deputato Cataldi è mirata alla reintroduzione della sospensione feriale dei termini processuali fino al 15 di settembre.

Si tratterebbe di un ritorno al passato: infatti la sospensione feriale fino al 15 di settembre è stata abolita con il Decreto legge n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014, operativa dal 2015.

Dalla sua entrata in vigore, i termini di sospensione feriale sono stati ridotti a 31 giorni, con l’esclusione dal calcolo delle scadenze processuali dei giorni compresi tra il 1° ed il 31 di agosto.

Se la proposta venisse approvata, per gli avvocati e per i loro clienti ci sarebbero importanti novità.

Sospensione feriale fino al 15 di settembre

In queste ultime ore sta suscitando molto interesse tra gli avvocati la proposta di ricostituire la sospensione feriale dei termini processuali fino al 15 di settembre, e non più fino al 31 di agosto.

La proposta di riforma del processo civile in questione (che, precisiamo, non deve essere confusa con l’ulteriore proposta del Ministro della Giustizia Bonafede) è stata avanzata dal deputato grillino Roberto Cataldi, avvocato civilista e autore di diverse pubblicazioni giuridiche.

Il deputato grillino ha fatto notare che l’abbreviazione del termine di sospensione non ha portato i risultati sperati, ma, anzi, ha aumentato i disagi per gli avvocati, i quali incorrono in grandi difficoltà per rintracciare i loro clienti durante il mese di agosto, periodo dell’anno privilegiato per le ferie.

Dunque, la proposta, precisamente l’articolo 13, vuole ripristinare il termine precedente, abbreviato nel 2015, e dare agli avvocati la possibilità di beneficiare di 15 giorni in più di sospensione feriale dei termini processuali.

Le ragioni dell’abbreviazione

L’abbreviazione della sospensione feriale dei termini processuali, conseguente alla legge n. 132 del 2014 in vigore dal 2015, si proponeva l’obiettivo di aumentare l’efficienza del processo civile. Tuttavia, secondo il deputato Cataldi e molti esponenti dell’Avvocatura, la riduzione dei termini di sospensione non avrebbe fatto altro che peggiorare la situazione.

In primo luogo, a causa della sua brevità, gli avvocati sono costretti a “rincorrere” i propri clienti durante le ferie estive, per paura di superare i termini di sospensione concessi; in secondo luogo, un periodo così breve di sospensione feriale non permette agli avvocati di beneficiare serenamente dell ferie, staccare dal lavoro e ritrovare il benessere psico-fisico.

Cos’è la sospensione feriale dei termini processuali

La sospensione feriale dei termini processuali è un istituto del nostro ordinamento che opera sia nel processo civile che nel processo penale.

Secondo questo istituto, ogni anno, durante il periodo estivo, per un periodo determinato di tempo la legge stabilisce l’interruzione del decorso dei termini processuali, sia per le giurisdizioni ordinarie che amministrative (pur tuttavia con delle eccezioni).

Quindi, a titolo esemplificativo, il termine per il deposito di un atto processuale si considera sospeso per un determinato lasso di tempo, salvo poi riprendere alla fine del periodo di sospensione.

Ad oggi, la sospensione feriale dei termini processuali è fissata dal 1° al 31 di agosto, di conseguenza il normale decorso dei termini riprende a partire dal 1° settembre.

In pratica il tempo che trascorre prima che operi la sospensione deve essere sommato a quello che trascorrerà alla fine della stessa. Invece, se il termine in questione avrebbe iniziato il suo decorso durante nel periodo di sospensione, questo inizierà a decorrere a partire dal primo giorno in cui si ripristina la situazione ordinaria.

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# Ferie

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