Sospensione patente: quando avviene e come riaverla

Auden Bavaro

14 Febbraio 2021 - 06:21

In termini giuridici la sospensione della patente è una sanzione accessoria che un cittadino riceve insieme a una sanzione amministrativa o a una condanna penale. Ecco perché si verifica e come riottenere la patente.

Sospensione patente: quando avviene e come riaverla

La sospensione patente è una sanzione prevista dal Codice della Strada che appunto prevede che, in alcuni casi, al guidatore venga revocato il permesso di guidare. La sospensione della patente è una sanzione temporanea e la sua durata varia in base al tipo di effrazione che si è commessa.
Concluso il periodo di stop dalla guida sarà quindi possibile riavere la patente e tornare al volante.

In quali casi scatta la sospensione della patente? Come riprendere la patente una volta sospesa? Ecco una guida completa che vi aiuterà a capire in quali casi viene sospesa la patente, per quanto dura la sanzione e soprattutto in che modo è possibile riavere il documento.

Sospensione della patente come e quando avviene

A disporre la sospensione della patente è la prefettura, sulla base del verbale o del rapporto trasmesso dall’organo di polizia che ha rilevato una violazione del Codice della Strada, o secondo quanto previsto da sentenze penali o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, emessi dall’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento è notificato dallo stesso organo di polizia competente all’interessato o inviato direttamente all’indirizzo di residenza. La durata della sanzione dipende ovviamente dalla gravità dell’infrazione, ma di base non va oltre i due anni (salvo cumuli o aumenti) che salgono a quattro solo in caso di omicidio colposo e i motivi che la comportano sono essenzialmente raggruppabili in tre macro-categorie:

  • guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
  • incidenti stradali con lesioni ;
  • altre violazioni del codice della strada.

Sospensione patente: guida in stato di ebbrezza

La guida in stato di ebbrezza (“sotto l’influenza dell’alcol”, per citare le parole testuali della norma) è disciplinata dall’art. 186 del Codice della Strada e prevede una serie di intervalli, in base ai quali aumentano sia la sanzione pecuniaria che la durata della sospensione della patente. Si va così da un minimo di 544 euro a un massimo di 6.000 e, per quanto riguarda il tema di questo articolo, da una sospensione che oscilla dai tre mesi ai due anni.

Nello specifico, con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, la sospensione dura dai tre ai sei mesi e si resta nell’ambito della “violazione amministrativa”. L’intervallo successivo pone un tetto di 1,5 grammi per litro con sospensione massima di un anno (raddoppiata se il veicolo è di proprietà altrui), ma presuppone già l’arresto e dunque la configurazione di un vero e proprio reato.
La stessa cosa vale per tassi superiori all’1,5, ma in questo caso si arriva anche a due anni di sospensione. Inoltre, per chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti necessari a verificare l’eventuale stato di ebbrezza alcolica la sospensione della patente di guida è di sei mesi, con obbligo di visita nella Commissione medica locale, e anche in questo caso la violazione ha rilevanza penale.

Sospensione patente: guida sotto effetto di sostanze stupefacenti

La guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o “in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti", come recita l’art. 187 del Codice della Strada, comporta la sospensione della patente per un periodo di tempo che va da uno a due anni e chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti, anche in questo caso, si vedrà sospendere la patente per sei mesi, con il solito obbligo di visita alla Commissione medica locale.

Sospensione della patente: altre violazioni del Codice della Strada

Oltre ai due casi appena citati ci sono altre violazioni del Codice della Strada che possono portare alla sospensione della patente. Alcune sono di carattere penale, come la partecipazione a gare di velocità non autorizzate, che implica una sospensione da uno a tre anni, e l’omissione di soccorso in caso di incidente stradale con feriti, che comporta una doppia sospensione cumulabile: da uno a tre anni per non essersi fermato e da un anno e mezzo a cinque anni per non aver prestato soccorso.

Ci sono poi le seguenti violazioni amministrative:

  1. Superare dai 40 ai 60 km/h il limite massimo di velocità consentito;
  2. Circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità o percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate;
  3. Circolare alla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante, alterato o privo del foglio di registrazione.

Per i primi due punti la sospensione va da uno a tre mesi, per il terzo il limite minimo è di quindici giorni. La sospensione della patente è inoltre prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio, come ad esempio il mancato utilizzo delle cinture di sicurezze o dei sistemi di ritenuta, o l’uso del cellulare alla guida.

Sospensione della patente: incidenti stradali con lesioni colpose

L’incidente stradale con lesioni a persone, secondo gli articoli 222 e 223 del Codice della Strada, prevede la sospensione della patente di guida quando ci sono evidenti elementi di responsabilità (che risultano dal rapporto dell’organo accertatore e da un verbale di contestazione di una violazione del Codice della Strada) e lesioni alle persone evidenziate da una certificazione medica. La sospensione è graduata in base al tipo di violazione contestata e alla gravità della prognosi del soggetto leso, per una durata massima di due anni. Come detto, in caso di omicidio, il limite sale a quattro.

Sospensione patente: differenze tra revoca, ritiro e sospensione

Revoca, ritiro e sospensione sono tre fatti distinti e tre procedure differenti; la sospensione della patente non va confusa né con il ritiro, né con la revoca ma ciascuna delle casistiche prevede un cursus a se stante. Il ritiro della patente è effettuato dall’organo di polizia per determinate violazioni del codice della strada (o del sistema legislativo in vigore che preveda tale conseguenza) e a esso può far seguito o meno la sospensione, disposta dal prefetto entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione da parte degli agenti accertatori.
In caso di successivo procedimento penale con sanzione accessoria della sospensione della patente, al periodo di sospensione stabilito dal giudice va sottratto quello già scontato in precedenza, a seguito della decisione del prefetto.

La revoca della patente, invece, è una sanzione ben più grave della sospensione e riottenerla è più complicato: la stessa implica la cancellazione della patente e avviene quando il titolare perde definitivamente i requisiti psicofisici prescritti; quando sostituisce la propria patente con un’altra estera; quando vi siano episodi di guida in stato di forte ebbrezza o sotto stupefacenti cui fanno seguito incidenti.

Come riavere la patente sospesa

In caso di sospensione, oltre alla possibilità di usufruire di permessi ad ore in taluni casi (quelli meno gravi), per riavere la patente generalmente sarà sufficientemente ritirarla personalmente all’Ufficio patenti della Prefettura o delegando un’altra persona al termine del periodo, o in alternativa può esserne chiesto l’invio al comando di polizia di residenza.

Questo, però, non vale per le violazioni degli articoli 186 e 187, cioè guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. In questi casi va prenotata la visita medica presso la commissione medica competente per territorio e sarà la commissione, dopo i vari accertamenti, a rilasciare un certificato che può essere di idoneità o non idoneità alla guida. 
A sua volta, il certificato di idoneità può essere illimitato (e in questo caso l’iter termina recandosi all’ufficio patenti), o con scadenza temporale, con la conseguenza che la Motorizzazione Civile emetterà una nuova patente e l’interessato sarà costretto a una nuova visita presso la commissione medica per rinnovare l’idoneità fino a quando non otterrà un certificato con validità illimitata.

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