L’Agenzia delle Entrate avvia la revisione periodica degli Studi di settore che si applicano ai titolari di Partita IVA in regime ordinario: ecco quali sono le ultime novità e i principali aggiornamenti.
Approvato con il provvedimento del 23 Febbraio scorso, del direttore dell’Agenzia delle Entrate, il programma di revisione degli Studi di settore relativo al 2015 e previsto dalla L. 146/1998 che ne richiede un’aggiornamento con una periodicità non superiore a tre anni.
L’aggiornamento viene ritenuto necessario per far sì che gli Studi di settore possano rappresentare costantemente e in modo realistico le differenti realtà professionali e, proprio per questo, quello attuale è il momento migliore per le associazioni di categoria e per l’Ordine dei Commercialisti, i quali possono presentare segnalazioni relative alle eventuali problematiche riscontrate nel corso dell’anno.
Per quanto riguarda il 2015 sono stati previsti ben 70 studi di settore in evoluzione, così suddivisi:
- Settore dei servizi = 26;
- Settore delle manifatture = 12;
- Attività professionali = 12;
- Settore del commercio = 20;
Per tre specifici casi (VG96U, WG66U e WG74U) è stata prevista un’evoluzione più rapida e un avanzamento preferenziale, dal momento che, rispetto agli altri, si tratta di settori con un elevato grado di innovazione tecnologica.
Le nuove versioni degli studi di settore, al momento in fase di elaborazione, consentiranno ai contribuenti di usufruire di nuovi parametri di valutazione dei redditi e illustreranno gli eventuali casi di accorpamento tra studi differenti o, ancora, trasferimento di uno o più codici di attività da uno studio a un altro.
Modelli INE
Saranno oggetto di revisione e di aggiornamento anche i Modelli INE 2015 (che differiscono dagli indicatori di normalità economica inseriti negli studi di settore, individuati dall’articolo 10-bis della legge 146/1998), utilizzati dai lavoratori autonomi in regimi di vantaggio (che non applicano, quindi, gli studi di settore) o da altri titolari di reddito di impresa per segnalare ricavi o compensi che non sono stati dichiarati perché derivano da rapporti di lavoro irregolari.
Tali modelli, con cui l’Agenzia delle Entrate individua i contribuenti da sottoporre ad accertamenti fiscali saranno disponibili, per il 2015, in due differenti versioni (una per le persone fisiche e un’altra per le società di persone) mentre il Modello INE per le società di capitali non sarà più disponibile. In ogni caso andranno presentati in concomitanza con il Modello Unico 2015.
Il modello INE allegato a UNICO PF consta di tre sezioni:
- per imprese in contabilità semplificata che compilano il quadro RG;
- per imprese in contabilità ordinaria che compilano il quadro RF;
- per i redditi da lavoro autonomo derivanti da arti e professioni che compilano il quadro RE;
Il Modello INE persone fisiche deve essere compilato da:
- lavoratori autonomi che determinano il reddito forfettariamente (Partita IVA in nuovo regime forfettario);
- lavoratori autonomi nel vecchio Regime dei Minimi per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011);
- incaricati alla vendita a domicilio;
Il modello INE società di persone contiene le stesse tre sezioni previste per il modello dedicato alle persone fisiche ma non va compilato dai contribuenti che determinano il reddito forfettariamente.
Non sono tenuti alla presentazione del Modello INE quei contribuenti esclusi dagli Studi di Settore che, comunque, compilano il modello per i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi studi di settore.
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