Il regime dei minimi è stato introdotto dalla Legge Finanziaria 2008 al fine introdurre un regime di partita IVA agevolata super semplificato, in quanto esente da Irpef, IVA, IRAP e studi di settore.
L’unica tassazione fiscale per il regime dei minimi avviene con la cosiddetta imposta sostitutiva, oltre all’imposta di bollo da due euro da applicare per ogni fattura di importo superiore ai 77,47 euro.
Il regime dei minimi o regime dei contribuenti minimi rappresenta quindi un regime fiscale di partita IVA agevolata per quei contribuenti la cui attività d’impresa o professionale abbia determinati requisiti specifici.
Il regime dei minimi è stato abrogato dalla Legge di Stabilità 2016.
Di conseguenza, chi intende aprire una partita IVA agevolata dal 1° gennaio 2016 avrà solo l’opzione del regime forfetario.
Tuttavia, il regime dei minimi può essere mantenuto dai contribuenti già titolari di partita IVA (e dei requisiti previsti) fino alla scadenza naturale ovvero il compimento del 35° anno di età o il superamento dei 5 periodi d’imposta consecutivi.
Ecco la guida completa ed aggiornata al regime dei minimi che i lettori possono utilmente utilizzare per qualsiasi approfondimento contabile, fiscale e gestionale sulla partita IVA agevolata con questo particolare regime fiscale.
Regime dei minimi: la prima versione introdotta dalla Legge Finanziaria 2008
Il regime dei contribuenti minimi è stato introdotto per la prima volta dalla Legge Finanziaria 2008.
Inizialmente, per chi ha aperto la partita IVA nel quadriennio 2008-2011, era prevista un’imposta sostitutiva del 20% sul reddito calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o alla professione.
Regime dei minimi: come si determina il reddito?
Il reddito dei contribuenti nel regime dei minimi si determina applicando il principio di cassa, cosa significa?
Il principio di cassa comporta che i ricavi o compensi e i costi assumano rilevanza fiscale solo se effettivamente sostenuti (uscita di cassa o banca).
Regime dei minimi e contributi previdenziali
I contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per i collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli per i collaboratori non a carico, possono essere dedotti dal reddito.
Gestione delle perdite nel regime dei minimi
I contribuenti in regime dei minimi possono compensare le perdite riportate dagli anni precedenti.
Tuttavia, in materia di perdite i contribuenti minimi devono osservare la seguente regola generale: “le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d´imposta seguenti, ma non oltre il quinto”.
Regime dei minimi: semplificazioni contabili e agevolazioni fiscali
I contribuenti che operano nel regime dei minimi, quindi, sono soggetti solo all’imposta sostitutiva e non alle seguenti imposte, dovute invece da chi è titolare di una partita IVA nel regime contabile ordinario: IRPEF, IRES, IVA e IRAP.
I contribuenti minimi, inoltre, non sono soggetti a studi di settore e non hanno l’obbligo di tenere le scritture contabili.
L’unico obbligo previsto è quello di conservare e numerare le fatture emesse e ricevute.
Sulle fatture emesse, in particolare, occorre apporre marca da bollo da 2 euro in caso di imponibile superiore ad euro 77,47.
Regime dei minimi dopo il DL 98/2011
Il regime dei minimi è stato riformato nel 2011 dal DL 98/2011.
Il DL 98/2011 trasforma il regime dei minimi nel «Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità», anche se nel linguaggio comune e dei media continuerà ad essere chiamato semplicemente regime dei contribuenti minimi.
La nuova normativa, fermo restando le regole generali già previste dalla Legge Finanziaria 2008, introduce le seguenti novità:
- l’imposta sostitutiva passa dal 20% al 5%;
- le fatture non sono più soggette a ritenuta d’acconto, onde evitare la perenne situazione di credito cui i contribuenti minimi venivano a trovarsi;
- possibilità di aderire al regime a prescindere dall’età anagrafica per 5 anni oppure fino al compimento del 35° anno di età.
Le riforme del 2015 e del 2016
Il regime dei minimi (anche se si dovrebbe più correttamente parlare di regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) è stato riformato prima nel 2015 e poi nel 2016.
Nel 2015 il regime dei contribuenti minimi è stato trasformato nel nuovo regime forfetario.
Tuttavia, il «decreto milleproroghe» ha mantenuto in vita il precedente regime «in coabitazione» con il nuovo regime forfetario.
Ecco le tutte le regole da seguire per chi intende aprire una partita IVA con il nuovo regime forfetario a partire dal 1° gennaio 2016: