Quali sono gli obblighi e adempimenti fiscali per i contribuenti che decidono di aprire una partita IVA agevolata con il regime forfettario 2016? Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Il regime forfettario 2016 è l’unico regime oggi utilizzabile da quei contribuenti che intendono operare con una partita IVA agevolata.
La partita IVA agevolata con il regime forfettario non richiede la tenuta di una contabilità ordinaria e la tassazione sui redditi avviene forfettariamente, sulla base del tipo di attività svolta e del relativo coefficiente di redditività collegato.
La partita IVA agevolata con il regime forfettario è soggetta solo ad imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali ed IRAP e non è soggetta ad IVA e studi di settore.
Sul reddito forfettizzato occorre pagare i contributi previdenziali a seconda dell’inquadramento settoriale dell’attività imprenditoriale o professionale svolta.
Tuttavia, il regime forfettario richiede l’assolvimento di diversi ed importanti adempimenti fiscali da parte del contribuente: ecco una semplice guida per orientarsi al meglio.
Partita IVA nel regime forfettario 2016: quali obblighi e adempimenti?
L’attuale normativa fiscale sulle partite IVA nel regime forfettario 2016 prevede i seguenti adempimenti obbligatori:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi;
- presentazione della dichiarazione dei redditi nei tempi e nei modi previsti per il regime ordinario;
- presentare gli elenchi Intrastat (qualora si siano effettuate operazioni intracomunitarie);
- versare l’IVA su eventuali acquisti intracomunitari e/o in reverse charge entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni considerate.
Attenzione quindi: non è vero che il regime forfettario sia esonerato totalmente dagli adempimenti IVA. E’ vero che i titolari di partita IVA nel regime forfettario non versano l’IVA e, di conseguenza, non sono soggetti agli obblighi relativi alla comunicazione dati IVA (che comunque verrà abrogata il prossimo anno) e alla dichiarazione IVA.
Tuttavia, ci sono dei casi in cui la normativa prevede degli adempimenti IVA anche per i titolari di partita IVA nel nuovo regime forfettario 2016.
Vediamo, in particolare, il caso del reverse charge e degli acquisti intracomunitari.
Partita IVA nel regime forfettario 2016: adempimenti IVA in caso di reverse charge
Cosa succede se un contribuente titolare di partita IVA nel regime forfettario 2016 riceve una fattura soggetta al reverse charge IVA?
Si ricorda, a questo proposito, che il reverse charge IVA o inversione contabile è un particolare meccanismo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in cui l’obbligo dell’imposizione fiscale viene traslato dal venditore all’acquirente.
Di conseguenza, il contribuente titolare di partita IVA nel regime forfettario potrebbe risultare debitore d’imposta qualora acquisti da un soggetto che effettua un’operazione soggetta al reverse charge.
Ove si verifichi questa situazione, il contribuente titolare di partita IVA nel regime forfettario dovrà - obbligatoriamente - integrare la fattura con l’IVA ed effettuare il versamento entro il 16 del mese successivo, utilizzando il modello F24 con codice tributo IVA relativo al mese di riferimento.
Partita IVA nel regime forfettario 2016: adempimenti IVA in caso di acquisti intracomunitari
In perfetta analogia con il caso del reverse charge, i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario 2016 possono risultare debitori d’imposta per le operazioni intracomunitarie.
Quando un contribuente titolare di partita IVA nel regime forfettario effettua un acquisto intracomunitario di servizi, sorgono tre obblighi da assolvere in materia di IVA:
- emissione di autofattura o integrazione della fattura di acquisto;
- versare l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (con codice tributo IVA relativo al mese in oggetto);
- presentazione degli elenchi Intrastat servizi di cui all’art. 7-ter del Dpr 633/72.
L’assoggettamento agli obblighi Intrastat per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario è stato esplicitato anche nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 75/E del 28 agosto 2015.
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