Scadenza oggi 30 novembre 2017 per il secondo acconto dei contribuenti minimi e forfettari.
Secondo acconto contribuenti minimi e forfettari 2017 in scadenza oggi 30 novembre.
I contribuenti titolari di partita IVA agevolata, ovvero i contribuenti minimi e quelli forfettari, devono versare il secondo acconto dell’imposta sostitutiva oggi 30 novembre 2017. Le regole sono quelle di riferimento per il calcolo e la scadenza del secondo acconto Irpef. L’imposta sostitutiva cui sono soggetti i contribuenti minimi e forfettari sostituisce l’Irpef, le addizionali comunali e regionali e l’Irap.
Per i contribuenti minimi si tratta di un regime utilizzabile sino alla scadenza naturale, che può coincidere con il compimento del 35° anno di età del contribuente ovvero con il 5° anno consecutivo di esercizio dell’attività (a seconda della data di apertura della partita IVA). Il regime forfettario rimane, invece, l’unica forma di partita IVA agevolata cui il contribuente può ancora accedere, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti.
Secondo acconto imposta 2017 minimi e forfettari: codice tributo modello F24
Il secondo acconto dell’imposta sostitutiva per contribuenti minimi e forfettari deve essere pagato con modello F24, compilando la sezione Erario ed utilizzando un codice tributo diverso a seconda del regime di appartenenza.
Codice tributo modello F24 secondo acconto 2017 regime forfettario:
- codice tributo 1791 “secondo acconto o acconto in un’unica soluzione”;
- il codice tributo per il saldo 2016 è il 1792, mentre per il primo acconto occorre utilizzare il codice tributo 1790.
Codice tributo modello F24 secondo acconto 2017 regime dei minimi:
- codice tributo 1794 “secondo acconto o acconto in un’unica soluzione”;
- il codice tributo per il saldo 2016 è il 1795, mentre per il primo acconto occorre utilizzare il codice tributo 1793.
Secondo acconto imposta 2017 minimi e forfettari: istruzioni per il calcolo
I contribuenti minimi e forfettari devono procedere al calcolo dell’imposta sostitutiva con le analoghe modalità previste per l’IRPEF.
Occorre utilizzare, in particolare, le seguenti regole:
- per un importo non superiore a 51,65 euro l’acconto non è dovuto;
- per un importo compreso tra 51,65 e 257,52 euro l’acconto deve essere pagato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2017;
- per un importo superiore a 257,52 euro occorre procedere al versamento in due rate:
- primo acconto pari al 40% del 100% del saldo dovuto per l’anno precedente entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017 con maggiorazione dello 0,40%;
- secondo acconto 60% entro il 30 novembre.
Secondo acconto 2017 minimi e forfettari: metodo di calcolo storico o previsionale
Il metodo di calcolo applicabile all’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti che operano nel regime forfettario ed in quello dei minimi varia a seconda che si scelga di utilizzare:
- il metodo storico;
- il metodo previsionale.
Il metodo storico consiste nel prendere come riferimento la stessa base di calcolo relativa al periodo d’imposta precedente. Si tratta di un metodo che deve essere adottato quanto si è certi che il livello del reddito prodotto sia lo stesso o superiore a quello dell’anno precedente. Qualora, invece, si ritenga che il reddito sia certamente inferiore, allora è possibile ridurre l’importo del secondo acconto avvalendosi del metodo previsionale. Quest’ultimo consiste nell’applicare come base di calcolo il reddito che si presume verrà conseguito nell’anno in corso. Occorre prestare molta attenzione all’applicazione del metodo di calcolo previsionale. Qualora, infatti, la previsione fosse errata - e quindi il reddito fosse effettivamente superiore alle attese - il contribuente sarebbe sanzionabile per insufficiente versamento del secondo acconto.
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