Saldo 2017 e primo acconto 2018 dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi e forfettari in scadenza: ecco istruzioni, modalità e termine ultimo per il pagamento.
L’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi e forfettari è in scadenza il prossimo 2 luglio 2018. Entro questa data, infatti, dovranno essere versati gli importi dovuti a titolo di saldo 2017 e primo acconto per il 2018.
Si ricorda ai lettori che i contribuenti minimi e forfettari rappresentano le uniche categorie che attualmente possono fruire di un regime IVA agevolato (imposta sostitutiva al posto dell’Irpef, niente applicazione dell’IVA, dell’Irap e degli studi di settore). Tuttavia, il regime dei minimi non è più adottabile per le nuove attività, motivo per cui chi ancora può fruirne lo farà fino alla scadenza naturale (compimento del 35° anno di età del contribuente ovvero quinto anno d’imposta consecutivo). Il regime forfettario, invece, esiste in due versioni: startup con imposta sostitutiva al 5%; quello relativo alle attività già in essere con imposta sostitutiva al 15%.
In questo intervento ci soffermeremo su istruzioni, modalità di pagamento e scadenza dell’imposta sostitutiva sul reddito fiscale prodotto dai contribuenti minimi e forfettari.
Scadenza imposta sostitutiva minimi forfettario: saldo 2017 e primo acconto 2018
L’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti che operano con la partita IVA agevolata nel regime dei minimi e nel regime forfettario deve essere versata mediante il modello di pagamento F24.
Il codice tributo varia a seconda che il regime del contribuente sia quello dei minimi o quello dei forfettari.
Per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario il codice tributo da utilizzare nel modello F24 varia a seconda che si tratti di saldo o acconti:
- codice tributo 1792 per il saldo 2017 (scadenza 2 luglio);
- codice tributo 1790 per il primo acconto 2018 (scadenza 2 luglio);
- codice tributo 1791 per il secondo acconto o acconto in un’unica rata (scadenza 30 novembre 2018).
Per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime dei minimi i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- codice tributo 1795 per il saldo dell’anno precedente (scadenza 2 luglio);
- codice tributo 1793 primo acconto (rata in scadenza con il saldo il prossimo 2 luglio);
- codice tributo 1794 secondo acconto o acconto in un’unica soluzione.
Imposta sostitutiva minimi forfettari 2018 in scadenza il 2 luglio: come eseguire il calcolo di quanto dovuto
La modalità di calcolo dell’imposta dovuta dai contribuenti minimi e forfettari è diversa.
Per i contribuenti minimi la base imponibile è data dalla differenza tra ricavi e costi dell’attività. Tra i costi deducibili vi sono anche quelli per i beni/servizi ad uso promiscuo, per i quali la deducibilità è fissata al 50%. Al reddito fiscale ottenuto occorre applicare l’aliquota del 5% per ottenere l’imposta sostitutiva da versare.
Per i contribuenti nel regime forfettario, invece, la base imponibile è data dal fatturato lordo moltiplicato per il coefficiente di redditività attribuito dalla normativa al tipo di attività svolta. Al reddito fiscale così ottenuto occorre poi applicare:
- aliquota al 5% nel caso del primo quinquennio per le nuove attività;
- aliquota al 15% nel caso delle attività già in essere.
Imposta sostitutiva minimi forfettari 2018 in scadenza il 2 luglio: metodi di calcolo degli acconti
Una volta eseguito il calcolo dell’imposta dovuta occorre calcolare gli acconti.
Per il calcolo degli acconti i metodi sono due:
- metodo storico;
- metodo previsionale.
Con il metodo storico gli acconti devono essere calcolati tenendo presente il reddito prodotto nell’anno precedente, che costituirà quindi la base di calcolo per gli acconti dell’anno successivo.
Con il metodo previsionale, invece, gli importi degli acconti vengono calcolati utilizzando come base di riferimento quanto effettivamente ci si aspetta di ottenere come reddito dell’anno. Quindi se, per esempio, ci si aspetta un reddito inferiore, gli acconti potranno essere ridotti. Attenzione però: la riduzione degli acconti deve essere fatta solo se si è realmente sicuri di non poter conseguire lo stesso reddito dell’anno prima. Se, infatti, il reddito a consuntivo dovesse rilevarsi maggiore, allora l’Agenzia delle Entrate contesterebbe l’insufficiente pagamento di quanto dovuto.
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