Scontrino elettronico obbligatorio anche per minimi e forfettari, in quanto al momento non esiste uno specifico esonero dai corrispettivi telematici. Si partirà dal 1° gennaio 2020.
Scontrino elettronico obbligatorio anche per minimi e forfettari? La risposta è affermativa e anche i titolari di partita IVA in regime fiscale agevolato saranno chiamati alla prova dal 1° gennaio 2020.
Il decreto del MEF dello scorso 10 maggio 2019, che delinea il perimetro dei soggetti esonerati dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici, non parla di esclusione per le partite IVA minori e, dopo mesi di incertezza, è ormai chiaro che anche minimi e forfettari saranno chiamati a dire addio alla carta.
L’obbligo dello scontrino elettronico partirà già dal 1° luglio 2019, ma esclusivamente per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Dal 1° gennaio 2020 tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA, a prescindere dal regime fiscale adottato, dovranno adeguarsi alla nuova modalità di certificazione dei corrispettivi.
Scontrino elettronico obbligatorio, nessun esonero per minimi e forfettari
L’obbligo di scontrino elettronico anche per minimi e forfettari è stato oggetto di diversi dubbi ed interpretazioni negli scorsi mesi ma ad oggi non vi è uno specifico esonero per tali soggetti.
Per cercare di chiarire meglio la questione è bene partire da quanto prevede la normativa di riferimento, ovvero l’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 127/2015, il quale stabilisce che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000.”
I soggetti che rientrano nel perimetro del nuovo obbligo sono quindi i commercianti al minuto ed assimilati, una vasta categoria di categorie economiche che non sono obbligate all’emissione della fattura (salvo specifica richiesta del cliente).
Lo scontrino elettronico sarà quindi obbligatorio dal 1° gennaio 2020 per tutti i commercianti al minuto che esercitano la propria attività in locali aperti al pubblico, tramite spacci interni, a domicilio o in forma ambulate, così come ad esempio parrucchieri, estetiste, ristoranti o bar.
Anche qualora titolari di partita IVA in regime forfettario, i soggetti che solitamente documentano le cessioni di beni o prestazioni di servizi mediante scontrino o ricevuta dovranno adeguarsi ai nuovi corrispettivi telematici, per i quali è richiesto innanzitutto l’adeguamento tecnologico ai nuovi Registratori Telematici (RT) conformi alle regole tecniche dell’Agenzia delle Entrate.
Minimi e forfettari senza esonero dallo scontrino elettronico obbligatorio
La convinzione che minimi e forfettari sarebbero stati esonerati dall’obbligo di scontrino elettronico è figlia degli esoneri diffusi che interessano la categoria, come nel caso della fatturazione elettronica.
Tra la tesi dell’esclusione e quella dell’inclusione dall’obbligo per il momento l’ha “avuta vinta” la seconda.
Nel decreto del MEF del 10 maggio 2019 che ha fissato gli esoneri temporanei dallo scontrino elettronico non è fatta menzione dei commercianti titolari di partita IVA in regime dei minimi e forfettari.
Gli esoneri dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri si applicheranno per una ristretta categoria di titolari di partita IVA - e solo in via momentanea.
Vi rientrano ad esempio i soggetti che effettuano operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e bagagli al seguito, i soggetti che effettuano operazioni marginali, non superiori all’1% del volume d’affari dell’anno 2018 ed i benzinai per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Un ulteriore tipologia di esonero, per la quale è ancora attesa un decreto ministeriale, potrebbe poi riguardare alcune specifiche zone geografiche non coperte da idonea rete internet.
Ci saranno novità per minimi e forfettari? Per il momento l’ipotesi è negativa ma, tenuto conto della “nevrosi fiscale” dell’ultimo periodo (ne è un esempio la modifica ai parametri relativi all’obbligo di controllo delle SRL) è ancora troppo presto per dire l’ultima parola.
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