Soggetti esonerati dallo scontrino elettronico: ecco le categorie per le quali non è obbligatoria la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi che partirà dal 1° luglio 2019 e si estenderà a tutti dal 2020.
Saranno pochi e specifici i soggetti esonerati dallo scontrino elettronico obbligatorio già dal 1° luglio 2019 per i commercianti con volume d’affari fino a 400.000 euro.
A definire i casi di esclusione è il decreto MEF del 10 maggio 2019, al quale seguirà l’atteso provvedimento legislativo con gli esoneri previsti per i contribuenti residenti in zone geografiche con scarsa copertura internet.
Tra le categorie esonerate dall’obbligo di scontrino elettronico, la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, vi sono tabaccai, giornalai nonché tassisti, ma non solo.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze cerca di semplificare l’avvio della rivoluzione in chiave digitale che coinvolgerà tanti commercianti, artigiani e anche i consumatori finali.
Fino al 31 dicembre 2019 lo scontrino elettronico non riguarderà le operazioni marginali, ovvero quelle i cui ricavi o compensi siano inferiori all’1% del totale del volume d’affari relativo al 2018.
Si tratterà di esoneri temporanei e sarà il MEF a stabilire quando partirà, per ogni singola categoria attualmente esclusa, l’obbligo di transitare dallo scontrino cartaceo al nuovo scontrino elettronico.
Per la generalità di soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate si partirà dal 1° gennaio 2020 e sempre da questa data prenderà il via l’attesa ed enigmatica lotteria degli scontrini.
L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sarà invece anticipato al 1° luglio 2019 esclusivamente per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Nessun esonero specifico per minimi e forfettari, almeno per il momento.
Scontrino elettronico, tutti i soggetti esclusi dall’obbligo
Era particolarmente atteso il decreto del MEF con gli esoneri dall’obbligo dello scontrino elettronico, pubblicato nella serata del 16 maggio 2019.
Tra i primi esclusi dal nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione in modalità telematica dei dati dei corrispettivi, ovvero l’incasso giornaliero, vi sono tutti i soggetti che già a legislazione vigente sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi.
Si tratta ad esempio di tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli.
Lo scontrino elettronico non riguarderà inoltre coloro che effettuano prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali il biglietto di trasporto assolve alla funzione di certificazione fiscale.
Scontrino elettronico, esoneri a tempo. Dal 1° gennaio 2020 estensione a (quasi) tutti
L’obiettivo è quello di dare il via gradualmente al nuovo obbligo che, dal 1° gennaio 2020, coinvolgerà la totalità di commercianti, negozianti e artigiani che documentano le proprie operazioni mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale.
Saranno esclusi dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico fino al 31 dicembre 2019 e anche nel caso di volume d’affari superiore a 400.000 euro:
- i soggetti che effettuano operazioni marginali, ovvero i cui ricavi o compensi non siano superiori all’1% del volume d’affari del 2018. In tal caso sarà necessario il rilascio dello scontrino o della ricevuta;
- le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel caso di trasporti internazionali, come le navi da crociera.
Rientrano tra i soggetti esonerati dallo scontrino elettronico obbligatorio, fino al 31 dicembre 2019, anche gli esercenti impianti di distributore di carburante, ma esclusivamente per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, nel caso di compensi o ricavi marginali.
Gli esoneri dall’obbligo di adeguarsi al nuovo scontrino elettronico avranno durata limitata nel tempo e, anche nei casi in cui non è previsto un termine, il decreto stabilisce che saranno successivi provvedimenti del MEF a stabilirne la data di decorrenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA