Dal regime dei minimi al forfettario: il passaggio è automatico quando si supera il limite di fatturato. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 140 del 14 maggio 2019.
Dal regime dei minimi a quello forfettario il passaggio è automatico quando, in corso d’anno, il contribuente supera i limiti di fatturato previsti. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello numero 140, del 14 maggio 2019.
La precisazione arriva in seguito al quesito posto da un professionista in regime fiscale di vantaggio che prevede il superamento della soglia limite di 30.000 euro entro la fine del 2019, senza però raggiungere quella di 65.000 euro prevista per il nuovo regime forfettario.
Le Entrate prospettano la seguente soluzione: al momento dell’emissione della fattura che comporta la perdita dei requisiti avverrà il passaggio automatico dal regime dei minimi al regime forfettario.
Inoltre, non sussiste l’obbligo di applicare il regime ordinario per i successivi 3 anni quando il superamento della soglia limite è superiore al 50%, in quanto questa previsione è stata introdotta anteriormente alla previsione del nuovo regime forfettario, pertanto è da considerarsi superata.
Dal regime dei minimi al regime forfettario: passaggio automatico se si supera il limite di fatturato
Il passaggio dal regime dei minimi al nuovo regime forfettario è automatico quando, in corso d’anno, il contribuente titolare di partita IVA in regime di vantaggio supera il limite di 30.000 euro.
A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta numero 140 del 14 maggio 2019 (in allegato), con la quale aderisce alla soluzione prospettata dal contribuente istante. In pratica, il passaggio da un regime all’altro avviene in maniera diretta al momento dell’emissione della fattura che segna il superamento della soglia di ricavi. A tal fine, basterà che il contribuente indichi in fattura il riferimento normativo al nuovo regime forfettario (ex articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014).
Significa che al contribuente che supera i limiti durante il 2019 verrà applicata l’imposta sostitutiva del 15% al reddito prodotto.
Regole di accesso al regime forfettario: la legge di Bilancio 2019
La legge di Bilancio 2019 ha modificato sensibilmente le regole di accesso al regime forfettario, oltre a prevedere diverse misure di semplificazione.
Difatti il regime forfettario ha ormai sostituito i diversi regimi di favore previsti in precedenza per le agevolare le piccole attività economiche, cosa che ha permesso di superare le criticità e le sovrapposizioni tra regimi simili.
Allo stesso modo, il regime forfettario ha integralmente soppiantato il regime dei minimi destinato a “favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese”, e che continua ad applicarsi esclusivamente per i soggetti che lo avevano adottato prima della sua abolizione.
Dal regime dei minimi al regime forfettario: come avviene il passaggio
Come anticipato, il passaggio dal regime dei minimi al nuovo regime forfettario avviene in modo automatico. Basta che il contribuente adotti un comportamento concludente; tra i due regimi di vantaggio, infatti, vi è una sorta di continuità.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che:
“Nonostante il rinvio fatto dal regime di vantaggio alle disposizioni dei cd ex minimi di cui alla legge n. 244 del 2007, non si applica, in tale evenienza, quanto disposto dal comma 111 dell’articolo 1 della citata legge, che obbligava coloro che uscivano dal regime di favore per superamento dei limiti di ricavi di oltre il 50 per cento, all’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.”
Perciò, se ai fini IVA i due regimi prevedono il medesimo trattamento, è sufficiente che sia indicato nelle fatture il riferimento normativo al regime forfettario e non anche quello al regime di vantaggio, senza ulteriori adempimenti.
Il reddito imponibile per tutto il 2019 andrà determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario, che cesserà di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito relativo al limite di fatturato (65.000 euro per tutti), ovvero qualora si concretizzi una delle cause ostative o anche nel caso di opzione per l’applicazione del regime ordinario.
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