Al via dal 1° Marzo la controversa misura del TFR in busta paga: ecco chi potrà usufruirne, quali sono le modalità di accesso e gli adempimenti previsti per lavoratori e datori di lavoro.
Tutto pronto, o quasi, per l’avvio effettivo della controversa misura del TFR in busta paga per i lavoratori dipendenti del settore privato. Come avevamo segnalato alcuni giorni fa, la misura, che aveva suscitato pareri contrastanti, per trovare effettiva applicazione era a rischio rinvio, dal momento che non era ancora stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio che ne disciplinava il funzionamento.
Tale Decreto, da quanto si apprende da fonti web, sarebbe stato già licenziato e avrebbe anche ricevuto il parere favorevole del Consiglio di Stato e dovrebbe, essere, quindi emanato nei prossimi giorni, consentendo l’effettivo avvio del TFR in busta paga che potrà essere richiesto già dal 1° Marzo.
Beneficio e destinatari
In base alle disposizioni della Legge di Stabilità (c. 26 art. 1) la quota mensile dello stipendio dei lavoratori del settore privato, destinata al trattamento di fine rapporto, potrà confluire nella retribuzione mensile sotto forma di integrazione del compenso.
A tale misura potranno accedere i dipendenti del settore privato che prestano servizio in un’azienda da almeno sei mesi, che avranno la possibilità di chiedere l’accesso a questo beneficio, al proprio datore di lavoro, per il periodo compreso tra il 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018.
Adempimenti del lavoratore
Il lavoratore, in servizio da almeno sei mesi presso l’azienda, per ottenere il TFR in busta paga è tenuto a:
- presentare un’istanza di accesso, ovvero una specifica domanda all’ufficio del personale della propria azienda. Quest’ultimo dovrà poi richiedere un’autorizzazione all’INPS per liquidare effettivamente la quota mensile di TFR;
- sottostare a una decisione vincolante: ciò significa che qualora il lavoratore scelga di ottenere il TFR in busta paga, godrà del beneficio per tutto il periodo compreso tra il 1 Marzo 2015 e il 30 Giugno 2018 senza poter, in alcun modo, recedere dalla decisione;
Il lavoratore può anche decidere di ottenere il TFR in busta paga con una soluzione sperimentale in base alla quale incasserà tutta la quota di TFR relativa ai mesi compresi tra il 1 Marzo 2015 e il 30 Giugno 2018 proprio a ridosso della scadenza del termine del periodo in cui è in vigore la norma.
In entrambe le soluzioni, la quota di TFR ottenuta in busta paga è assoggettata al trattamento fiscale previsto per un reddito ordinario per questo risulta una scelta sconveniente nel caso in cui il lavoratore destini la quota mensile del TFR a un fondo pensione con il quale gode di una tassazione agevolata.
Sono esclusi da questa opzione i lavoratori del settore pubblico, i lavoratori agricoli e i lavoratori domestici.
Adempimenti delle aziende
Nel caso in cui un dipendente richieda di ottenere il TFR in busta paga, le aziende con meno di 50 dipendenti possono richiedere un finanziamento bancario garantito presso un solo istituto di credito, per non incorrere in problemi di liquidità.
L’azienda che eroga il TFR in busta paga è tenuta a:
- comunicare all’Inps per via telematica gli identificativi dei dipendenti che hanno fatto domanda;
- l’INPS certifica l’importo della retribuzione imponibile utile per il calcolo del Tfr, attraverso il Durc (documento unico di continuità contributiva) e considerando le retribuzioni erogate nei 15 mesi precedenti la domanda stessa.
La liquidazione in busta paga del TFR avviene, in base alle disposizioni del decreto, entro il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha presentato domanda; se però l’azienda ha chiesto di accedere a un finanziamento bancario di garanzia, allora il pagamento effettivo avverrà nel mese successivo a quello in cui l’azienda ha ottenuto la disponibilità finanziaria della banca.
Fondi pensione
La richiesta per ottenere il TFR in busta paga può essere presentata anche da chi ha aderito al fondo pensione che, però, con tale scelta, potrebbe in futuro ottenere una pensione integrativa (pensione complementare) di importi notevolmente più bassi (fino al 30%) rispetto a quelli previsti nel caso in cui continuasse a versare la propria quota mensile di TFR al fondo.
Richieste di anticipazione del TFR già accumulato
Esistono alcune circostanze in cui è possibile richiedere la quota di TFR già accumulata neglia anni precedenti:
- TFR accumulato in azienda:
- possono essere richieste anticipazioni dopo 8 anni di anzianità;
- le anticipazioni possono essere richieste per motivi di salute o per l’acquisto della prima casa;
- le anticipazioni possono essere richieste per un importo non superiore al 74% del montante accumulato;
- le anticipazioni del TFR accumulato, sono soggette a tassazione ordinaria;
- TFR destinato a un fondo pensione:
- possono essere richieste anticipazioni dopo 8 anni di anzianità;
- le anticipazioni possono essere richieste per motivi di salute o per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli;
- se le anticipazioni sono richieste per motivi di salute sono soggette a una tassazione del 15;
- se sono richieste per la casa la tassazione è del 23%;
- le anticipazioni, per una quota massima del 30% del montante accumulato presso un fondo pensione possono essere richieste anche per altre motivazioni e, in quest’ultimo caso, sono sempre soggette a una tassazione del 23%.
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